Compatibilità tra pratica forense e lavoro
dipendente (Sez. Un., Sent. n. 28170 del 26
novembre)
Con la Sentenza n. 28170 del 26 novembre, le Sez. Unite hanno
accolto il ricorso di un praticante che era stato cancellato
dall'albo perché era un carabiniere, annullando così la
delibera del Consiglio.
L'incompatibilità era stata prima eccepita del Consiglio
dell'Ordine, poi confermata dal Consiglio Nazionale Forense ed,
infine, annullata definitivamente dalle Sezioni Unite del supremo
organo giudicante.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso
dell'aspirante avvocato sulla base della circostanza per cui non
sussiste in nessun modo incompatibilità tra chi sta imparando
la professione, e che ancora non esegue alcun mandato difensivo, ed
il lavoro dipendente. Infatti, per i Giudici dette incompatibilità,
quelle previste per gli avvocati, «possono essere estese ai
soli praticanti ammessi al patrocinio». «Trattandosi di
preclusioni volte a garantire l'indipendente svolgimento del mandato
professionale», ecco il
principio affermato, «le incompatibilità non
si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono
essere iscritti nell'apposito registro speciale anche se legati da un
rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati».
La decisione del Consiglio dell'Ordine di cancellare dall'albo il
ragazzo, a detta della Suprema Corte, «suscita forti
perplessità che aumentano ancor di più ove si consideri
che precludendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilità di
migliorare soltanto perché si è trovato nella
condizione di aver dovuto accettare un lavoro insoddisfacente o non
più adeguato, introduce uno sbarramento non
esattamente in
linea con i valori fondamentali dell'ordinamento».
Inoltre «Non è infatti infrequente la possibilità»,
spiega ancora la Cassazione, «che taluno decida di
affrontare la pratica e l'esame di avvocato non in vista di un
immediato cambio di attività, ma per precostituirsi il titolo
necessario al suo futuro esercizio, magari dopo il raggiungimento di
una sufficiente anzianità contributiva (e ciò senza
tener conto delle possibilità offerte dalla legge n. 662
del
1996 che ha rimosso le incompatibilità fra impiego pubblico
part-time e professioni
intellettuali)».
Avv. Luigi Modaffari