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Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 16 aprile
2008, n. 9993
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con sentenza in
data 30 aprile 2002, il Tribunale di Milano, adìto quale
giudice del lavoro, aveva, su ricorso di Luca R. nei confronti di
Autostrade s.p.a., dichiarato illegittima, a norma dell'art. 2
della l. 18 aprile 1962, n. 230, la proroga del primo di dieci
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati tra
le parti fra il primo luglio 1992 e l'1 novembre 1999, accertando
conseguentemente l'esistenza tra le parti medesime di un unico
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dal 1°
luglio 1992 e condannando la società convenuta a
riassumere il ricorrente e a pagargli le retribuzioni
contrattuali dalla data dell'atto di messa in mora.
Su
appello della società (trasformatasi in Autostrade -
Concessioni e costruzioni Autostrade s.p.a.), la Corte d'appello
di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha
accertato la diversa decorrenza del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno dal 2 febbraio 1999, ritenendo giustificata
la proroga del primo contratto a tempo determinato e illegittima
l'apposizione del termine al contratto (l'ottavo, tra le parti)
stipulato in data 29 gennaio 1999.
Avverso tale sentenza
propone rituale ricorso per cassazione Luca R., articolando due
motivi.
Resiste la società con un proprio
controricorso contenente altresì un ricorso incidentale
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, con due
motivi.
Resiste al ricorso incidentale il R. con un
proprio rituale controricorso.
Ambedue le parti hanno
depositato memorie difensive a norma dell'art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Il ricorso
principale e quello incidentale, essendo proposti avverso la
medesima sentenza, vanno riuniti.
1. - Col primo motivo
del ricorso principale, Luca R. deduce la violazione e la falsa
applicazione dell'art. 2 della l. 18 aprile 1962, n. 230 in
rapporto all'art. 23 della l. 28 febbraio 1987, n. 56 nonché
l'omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo
della controversia.
La censura concerne la riforma da
parte della sentenza impugnata relativamente all'accertamento del
giudice di prime cure in ordine all'illegittimità della
proroga del primo contratto di lavoro a tempo determinato,
stipulato per la sostituzione di personale in ferie il primo
luglio 1992 con termine al 31 agosto del medesimo anno e quindi
tempestivamente prorogato fino al 30 settembre 1992, con
esplicito riferimento al protrarsi delle medesime esigenze di
carattere temporaneo che avevano dato luogo all'originaria
assunzione.
Premessa l'applicabilità, come
generalmente ritenuto, dell'art. 2 della l. n. 230/1962 anche ai
contratti stipulati per una delle ipotesi individuate dai
contratti collettivi a norma dell'art. 23 della l. 28 febbraio
1987, n. 56, il R. censura il fatto che la Corte territoriale
avrebbe in maniera erronea e immotivata disatteso la prevalente
interpretazione di tale norma, secondo cui la proroga del
contratto di lavoro a tempo determinato deve essere sostenuta da
ragioni ontologicamente diverse da quelle poste a fondamento
dell'originaria assunzione, ritenendo viceversa sufficiente allo
scopo anche la protrazione delle medesime esigenze, purché
questa sia stata imprevedibile.
Inoltre, secondo il
ricorrente, la Corte avrebbe apoditticamente affermato tale
imprevedibilità nel caso in esame, deducendola dalla mera
astratta possibilità che essa potesse in ipotesi
sussistere, ma senza valutarne la ricorrenza alla luce delle
risultanze istruttorie, che il ricorso richiama,
riassumendole.
2. - Col secondo motivo di ricorso, viene
dedotta l'omessa motivazione della sentenza circa punti decisivi
della controversia.
Riformando la sentenza di primo grado
relativamente alla ritenuta illegittimità della proroga
del primo contratto a tempo determinato tra le parti, la Corte
sarebbe passata direttamente all'esame di quello stipulato a fine
gennaio 1999, omettendo ogni analisi dei contratti intermedi del
25 giugno 1993, del 30 maggio 1994, del 30 maggio 1995, del 29
maggio 1996, del 27 maggio 1997 e del 28 maggio 1998, tutti per
la sostituzione di personale in ferie, in applicazione di una
delle ipotesi di legittima apposizione di un termine alla durata
del contratto di lavoro, individuate, a norma dell'art. 23 della
l. 28 febbraio 1987, n. 56, dal c.c.n.l. applicabile alle
parti.
In ordine a tali contratti di lavoro il ricorrente
aveva in appello richiamato censure fondamentali sviluppate in
primo grado (mancanza di nesso causale tra la causa enunciata e
l'effettivo andamento del rapporto; novazione del contratto di
lavoro; inidoneità della prova offerta dalla società
a sostenere l'esistenza del rapporto causale indicato nel
contratto), devolvendone pertanto la cognizione alla Corte, la
quale avrebbe peraltro al riguardo omesso ogni
considerazione.
A) Col primo motivo del ricorso
incidentale la società deduce la mancanza di motivazione
della sentenza impugnata su di un punto essenziale della
controversia e il contrasto tra la motivazione e il
dispositivo.
Dichiarando la decorrenza dal 2 febbraio 1999
del rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno tra le
parti, la Corte territoriale avrebbe infatti omesso di
considerare che il contratto a termine così convertito era
a tempo parziale (80 ore mensili).
B) Col secondo motivo,
la società Autostrade deduce il difetto di motivazione su
di un punto decisivo della controversia nonché la
violazione dell'art. 23 della l. n. 56 del 1987 nonché
dell'art. 1362 c.c. nella interpretazione degli accordi 9
novembre 1998 e 29 ottobre 1999.
La ricorrente incidentale
riferisce al riguardo che l'assunzione a tempo determinato del 28
gennaio 1999 era avvenuta a norma della previsione, nel c.c.n.l.
4 aprile 1995, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 56/1987, della
possibilità di assunzioni a termine "in conseguenza
dell'attuazione dei programmi di interconnessione o di revisioni
tecnico-organizzative".
La causale del contratto
individuale era stata individuata nella "necessità di
gestire temporaneamente il servizio di esazione nella fase di
revisione tecnico organizzativa connessa coi programmi di
automazione e i conseguenti riflessi sull'organico".
La
sentenza impugnata aveva ritenuto che gli accordi in sede locale
del 9 novembre 1998 e del 30 novembre 1999, i quali, in
attuazione del programma nazionale di ristrutturazione aziendale
per il passaggio graduale ad un sistema di automazione nella
esazione dei pedaggi autostradali, avevano concordato un certo
numero di assunzioni a termine, fossero stati mal richiamati
dalla società in quanto in essi non vi sarebbe stato alcun
riferimento concreto a singole tratte o stazioni, in particolare
quanto alla stazione Milano-est, cui era stato addetto il R.
Ma
secondo la società un tale approccio operato dalla
sentenza sarebbe errato, in quanto, come già illustrato
nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado,
richiamata nell'atto di appello, le assunzioni a termine si erano
rese necessarie per sostituire personale cessato dal rapporto
negli anni precedenti e nell'anno in corso, ma che era
prevedibile che sarebbe divenuto superfluo nell'organico
aziendale al termine del processo di automazione in corso del
sistema delle esazioni.
Per non dovere quindi a breve
licenziare personale stabilmente assunto in sostituzione di
quello cessato, si era deciso di procedere ad assunzioni a
termine, nei limiti valutati e convenuti localmente con le oo.ss.
a livello di tronco e non di singola tratta o stazione,
assunzioni che pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto
ritenere legittime.
Infine col controricorso, la società
deduce, quanto al ricorso principale, che l'art. 2 della l. n.
230 del 1962 non sarebbe applicabile ove si tratti di casi
individuati ai sensi dell'art. 23 della l. n. 56/1987 citata e in
particolare all'interno dei limiti temporali stabiliti per una
determinata causale, come può avvenire - e come è
avvenuto nel caso di specie - per la causale considerata, di
assunzioni in sostituzione del personale in ferie previste dal
c.c.n.l. nel periodo dal giugno al settembre di ogni anno.
Il
primo motivo del ricorso principale è fondato, con
conseguente assorbimento del secondo e del ricorso
incidentale.
Va premesso che la disciplina di legge
applicabile ai contratti di lavoro a tempo indeterminato
menzionati in giudizio è quella antecedente alla l. 6
settembre 2001, n. 368 e quindi quella portata dalla l. 18 aprile
1962. n. 230 e successive modificazioni e integrazioni.
È
pacifico tra le parti che il contratto di lavoro a tempo
determinato del primo luglio 1992 era stato stipulato in forza
dell'art. 23 della l. 28 febbraio 1987, n. 56, la quale, con
delega recentemente ritenuta sostanzialmente in bianco dalle
sezioni unite di questa Corte (Cass., S.U., 2 marzo 2006, n.
4588) attribuiva alla contrattazione collettiva nazionale e
locale il potere di individuare ulteriori cause, oltre quelle
specificatamente previste dalla legge, di ricorso consentito al
contratto a termine, senza essere vincolata alla individuazione
di figure comunque omologhe a quelle previste dalla legge (e che
possono pertanto anche essere di tipo meramente soggettivo: cfr.,
anche Cass., sez. lav., 9 agosto 2006, n. 17957).
La
causale stabilita nel contratto di lavoro indicato è
quella (che non sarebbe stata consentita in base all'art. 1 della
l. n. 230/1962: Cass. 22 marzo 1980, n. 1944) prevista dall'art.
2 del c.c.n.l. applicato, relativa "alla necessità di
espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie
nel periodo giugno-settembre e dicembre-gennaio".
Il
contratto venne stipulato con termine al 31 agosto 1992,
tempestivamente prorogato al 30 settembre 1992, con esplicito
riferimento al protrarsi delle medesime esigenze di carattere
temporaneo che avevano dato luogo all'originaria assunzione.
Va
preliminarmente affermato, in contrasto con quanto sostenuto
dalla società nel controricorso e conformemente alla
giurisprudenza prevalente di questa Corte (cfr., ex plurimis,
Cass. 23 agosto 2007, n. 17933, 29 settembre 2006, n. 21132, 28
giugno 2006, n. 14877, 5 aprile 2006, n. 7966, 7 dicembre 2005,
n. 26989, 6 agosto 2004, n. 15297, 26 maggio 2003, n. 8366), che
la disciplina della proroga dei contratti a tempo determinato
stabilita dall'art. 2 della l. n. 230/1962 si applica anche alle
ipotesi di contratto a termine individuate dalla contrattazione
collettiva a norma dell'art. 23 della l. n. 56 del 1987, in
ragione del carattere aggiuntivo di tali ipotesi rispetto a
quelle tassativamente indicate dall'art. 1 della l. n. 230, cui
l'art. 2 riferisce la disciplina della proroga, come emerge dalla
formulazione del suddetto art. 23.
L'art. 2 della l. n.
230/1962 stabilisce, come è noto, che "il termine del
contratto a tempo determinato può essere, con il consenso
del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una
volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto
iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti
e imprevedibili e si riferisca alla stessa attività
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a
tempo determinato ai sensi del secondo comma dell'art.
precedente".
Sulla base di tale disposizione, la
legittimità della proroga del termine apposto al contratto
di lavoro è pertanto subordinata al concorrere di due
condizioni, tra di loro connesse, costituite dall'identità
dell'attività lavorativa rispetto a quella per la quale il
contratto è stato stipulato e dalla ricorrenza di esigenze
contingenti ed imprevedibili, comunque diverse da quelle che
costituivano la ragione dell'iniziale contratto (cfr. Cass. nn.
17933/2007 cit., 24866/2006, 10140/2005, 10189/2002 ed altre che
si esprimono in termini di esigenze ontologicamente diverse da
quelle iniziali).
Una tale interpretazione dell'art. 2
della l. del 1962 va qui ribadita anche con riguardo alle ipotesi
di contratto a tempo determinato per le causali individuate dai
contratti collettivi ed anche con riferimento all'ipotesi,
ricorrente nel caso in esame, di proroga intervenuta all'interno
del periodo temporale di attivazione della causale (per l'analoga
affermazione con riferimento ad una ipotesi di proroga
all'interno del periodo di "punta stagionale" accertato
dall'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 8-bis del d.l. 29
gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella l. 15
marzo 1983, n. 79, cfr. Cass. n. 17933, cit.)
In
applicazione di tale regola, la proroga del contratto a tempo
determinato del 1° luglio 1992, connessa al mero protrarsi
delle esigenze poste alla base della originaria ragione
dell'apposizione del termine, andava ritenuta illegittima,
contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, con
conseguente conversione del relativo contratto in un contratto a
tempo indeterminato e pieno decorrente dal 1° luglio 1992, in
applicazione della disciplina legislativa allora vigente.
Il
primo motivo del ricorso principale è pertanto fondato e
va accolto, con conseguente assorbimento del secondo, ad esso
subordinato e del ricorso incidentale.
Alla conseguente
cassazione della sentenza impugnata, segue la decisione della
causa nel merito, a norma dell'art. 384, 2° comma, c.p.c.,
non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Le
ragioni della cassazione della sentenza determinano infatti
l'accoglimento delle domande originarie del R., nei termini già
stabiliti, anche quanto al regolamento delle spese, con la
sentenza di primo grado.
Le oscillazioni di orientamento
giurisprudenziale nella materia trattata, oggi in via di
superamento, consigliano l'integrale compensazione tra le parti
delle spese di difesa in grado di appello e nel presente giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i
ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale,
assorbiti il secondo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo
grado anche per il regolamento delle spese. Compensa
integralmente tra le parti le spese di appena e di cassazione.
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