Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 17 gennaio 2007, n. 995
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2004,
A.M.D. proponeva appello avverso la sentenza con la quale era tata respinta la
sua domanda diretta ad ottenere la condanna dell'Inail alla corresponsione
della rendita per infortunio sul lavoro.
Costituitosi il contraddittorio, la Corte d'appello di L'Aquila
rigettava l'appello e dichiarava irripetibili le spese. Nel pervenire a tale
conclusione la Corte territoriale osservava che, come aveva dichiarato la
stessa assicurata, il tempo di percorrenza del tragitto che separava il suo
posto di lavoro dalla sua abitazione era pari a 20 minuti utilizzando il mezzo
proprio ed ad un'ora facendo ricorso ai mezzi pubblici, con una differenza per
i due distinti tragitti pari a 40 minuti. In una siffatta situazione non era
consentito ritenere che l'uso del mezzo proprio fosse necessitato dall'assenza
dei mezzi pubblici di trasporto utili o dall'abnorme aumento dei tempi di
percorrenza che il ricorso a questi ultimi avrebbe imposto. Il risparmio del
tempo si configurava come una mera comodità personale, per cui ne conseguiva
l'infondatezza della domanda attrice perché solamente differenze di orari di
percorrenza, che assumano una significativa rilevanza, possono giustificare
l'indennizzabilità di sinistri, nei quali l'assicurato rimane vittima, mentre è
alla guida del proprio autoveicolo.
Avverso tale sentenza A.M.D. propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi.
Resiste con controricorso l'Inail.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso l'assicurata denunzia
violazione e falsa applicazione del d.P.R. 1124/1965 e dell'art. 12 del d.lgs.
38/2000 nonché vizio di motivazione dell'impugnata sentenza.
Più specificamente l'assicurata lamenta che il giudice d'appello non ha
tenuto conto che l'utilizzazione dei mezzi pubblici - per l'orario in cui
doveva ogni giorno intraprendere il lavoro (ore 6.50 del mattino) e per la
lunghezza del tragitto da percorrere - risultava incompatibile con le proprie
esigenze familiari, importando per essa ricorrente numerosi e gravi disagi. Per
di più gli stessi giudici avevano trascurato di considerare anche che la
malattia pregressa all'infortunio da cui era afflitta rendeva ancora più
inconciliabile l'uso dei mezzi pubblici con le sue esigenze familiari.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Questa Corte ha affermato che in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro ai fini della indennizzabilità dell'infortunio in itinere,
anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, deve aversi riguardo
ai criteri che individuano la legittimità o meno dell'uso del mezzo in
questione secondo lo standard comportamentale esistente nella società civile e
rispondente ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame
con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad
una maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con una riduzione
del conflitto fra lavoro e tempo libero (cfr. in tali sensi Cass. 10750/2001);
ed ha più volte ribadito, sempre in tema di infortunio in itinere, che
l'indennizzabilità di detti infortuni è condizionata, in caso di uso di mezzo
proprio, all'esistenza della necessità, per l'assenza di soluzioni alternative,
di detto uso, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo
strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di
esposizione al rischio della strada (cfr. al riguardo: Cass. 19940/2004;
7717/2004).
Orbene, questa Corte - confermando la sentenza del giudice d'appello che
aveva rigettato la richiesta di una lavoratrice a part time del riconoscimento
dell'infortunio in itinere fondata su esigenze familiari - ha statuito che
allorquando il lavoratore utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono
farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa
sugli infortuni sul lavoro situazioni che, senza rivestire carattere di
necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di
interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore -
rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare
condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi,
non assumano uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a
carattere solidaristico a carico della collettività (cfr. in tali precisi
termini, Cass. 17167/2006).
L'indicato indirizzo giurisprudenziale nel parametrare il riconoscimento
dell'infortunio sul criterio del bilanciamento degli interessi - con una
valutazione che, devoluta al giudice di merito, si presenta insuscettibile di
ricorso in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua - rispetta la
ratio dell'art. 38 Cost. Ed invero, stante l'esigenza di conciliabilità del
bilancio con i compiti di tutela sociale dello Stato, non può gravarsi la
collettività di spese ricollegabili a cause comportamentali che, non improntate
alla necessaria prudenza, non siano funzionalizzate a ridurre - attraverso la
percorrenza di itinerari più brevi e sicuri, la utilizzabilità di mezzi di
trasporto di maggiore affidabilità e la praticabilità delle più opportune ed
adeguate cautele - i margini di rischio che il lavoratore incontra nel percorso
(di andata e ritorno) dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Alla stregua delle argomentazioni sinora svolte non merita alcuna
censura la sentenza impugnata per avere la stessa evidenziato come nel caso di
specie - in presenza di mezzi di trasporto pubblici utili - il risparmio di
quaranta minuti che il lavoratore conseguiva con l'uso del mezzo proprio
configurasse, come si è detto, una "mera comodità personale, trattandosi
di differenza di tempo di entità modesta e sicuramente tollerabile".
Per concludere, il ricorso va rigettato.
In ragione della natura della controversia nessuna statuizione può
essere emessa sulle spese del presente giudizio di cassazione (art. 152 disp. att.
c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione.