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Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 14 aprile
2008, n. 9812
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso
depositato il 10 marzo 1998 la società Solidea s.a.s. di
Alvisi Mauro & C., in persona del socio accomandatario,
società esercente attività di prestazione di
servizi per il settore pubblicitario, conveniva l'INPS avanti al
Tribunale di Padova per sentire accertare la natura autonoma del
rapporto di lavoro intercorso con 27 lavoratori, in maggior parte
donne, con mansioni di telefonista o segretaria, di cui al
verbale ispettivo n. 7314/97 dell'11 novembre 1997.
L'INPS
si costituiva e in via riconvenzionale chiedeva che, previo
accertamento della natura subordinata del lavoro svolto dalle
dipendenti indicate nel rapporto ispettivo, la società
venisse condannata al pagamento di Lire 524.345.553 per
contributi omessi, somme aggiuntive e accessori.
Il
Tribunale di Padova, con sentenza n. 19/2001, dichiarava che il
lavoro intercorso con le lavoratrici aveva natura autonoma e che
la società nulla doveva all'Istituto previdenziale.
La
Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione
del Tribunale, dichiarava che il lavoro svolto da n. 15
dipendenti, tra quelli indicati nel rapporto ispettivo, aveva
natura subordinata e di conseguenza condannava la società
al pagamento dei contributi, somme aggiuntive e accessori
quantificati dall'INPS per dette dipendenti.
Per tutte
dette dipendenti la Corte territoriale riteneva raggiunta la
prova dello stabile inserimento nell'organizzazione produttiva
dell'azienda e della sottoposizione al potere direttivo,
disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
Per la
cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso
sostenuto da tre motivi. L'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con il primo motivo
di ricorso, denunciando violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. e
omessa motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata
per aver affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro
senza tener conto delle deposizioni testimoniali raccolte, dalle
quali era possibile ricavare l'insussistenza degli elementi
caratterizzanti la subordinazione, quali la sottoposizione al
potere direttivo e disciplinare del datare di lavoro, la mancanza
di un orario di lavoro e le modalità della retribuzione.
Tali obbiettive deficienze, ravvisabili per tutte le dipendenti,
erano del tutto evidenti in particolare per le dipendenti C.
Cristina, Z. Lucia, P. Debora e A. Fernanda.
Con il
secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2700 c.c. e
omessa motivazione, la ricorrente si duole che la Corte
territoriale abbia affermato che la sig.ra C. Silvia aveva svolto
attività di lavoro subordinato per la Solidea s.a.s.,
benché la predetta non avesse confermato in giudizio le
dichiarazioni rese all'ispettore e quindi in mancanza di prova
del lavoro subordinato, atteso che i verbali ispettivi non
avevano efficacia probatoria piena con riferimento alle
intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte
dall'ispettore. Al riguardo la motivazione della sentenza era
anche contraddittoria perché la Corte per altre dipendenti
aveva escluso il raggiungimento della prova del lavoro
subordinato proprio perché le interessate non erano state
sentite come testi.
Con il terzo motivo, denunciando
omessa e contraddittoria motivazione, la ricorrente censura la
sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che da parte
della Solidea s.a.s. non vi era stata alcuna contestazione degli
importi dei contributi dovuti per ciascun dipendente precisati
nel verbale ispettivo. Rileva invece la ricorrente che nella
memoria di costituzione avverso la domanda riconvenzionale
dell'INPS la società aveva espressamente contestato i
conteggi e che l'istituto, a fronte di tale tempestiva
contestazione, non aveva formulato in primo grado alcuna istanza
istruttoria per provare la fondatezza della propria pretesa.
Il
ricorso nel suo complesso non è meritevole di
accoglimento.
Il primo motivo è infondato. Secondo
la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo
che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro
autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere
direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il
conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed
esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici
sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice del
merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del
rischio di impresa, la continuità della prestazione,
l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma
della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo
svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione
dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass. n. 21028/2006, n.
4171/2006, n. 20669/2004). Secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, infine, la qualificazione giuridica del rapporto di
lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in
sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei
parametri normativi di individuazione della natura subordinata o
autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi che
rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso
concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo
modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze
processuali che, se immune da vizi logici e giuridici e
adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di
legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 4171/2006, n.
15275/2004, n. 8006/2004).
La Corte territoriale ha fatto
corretta applicazione di tali principi, per cui le censure che la
ricorrente muove alla sentenza impugnata per violazione di legge
si rivelano prive di fondamento.
Altrettanto infondate
sono le censure di omessa ed insufficiente motivazione. Il
giudice del gravame ha preso in esame le numerose testimonianze
raccolte ed i verbali ispettivi ed ha ritenuto elementi
qualificanti della subordinazione delle dipendenti con mansioni
di telefoniste le circostanze che seguivano le direttive
impartite dall'azienda in relazione ad ogni telefonata da
svolgere prendendo nota dell'esito e del numero di telefonate,
che avevano un preciso orario di lavoro e che utilizzavano
attrezzature e materiali di proprietà della società.
Per quanto riguarda le dipendenti N., S., C. e B., che non
svolgevano il lavoro di telefoniste, la Corte ha ritenuto
sussistente la subordinazione per il fatto che erano tenute ad
osservare un orario, che dovevano giustificare le assenze, che si
avvalevano di attrezzature e materiali forniti dalla società
e che si dovevano attenere alle direttive del datare di lavoro.
Tutte le predette circostanze sono state ritenute dalla Corte,
con un apprezzamento in fatto congruamente motivato e non
suscettibile di riesame in sede di legittimità,
sintomatiche dello stabile inserimento delle lavoratrici
nell'organizzazione aziendale e prova della natura subordinata
del rapporto di lavoro.
Le conclusioni cui è giunta
la Corte per tutti i ventisette dipendenti non è
censurabile neppure per le telefoniste C., Z., P. e A., atteso
che le circostanze evidenziate dalla ricorrente nell'impugnazione
non sono tali da escludere il rapporto di lavoro subordinato. La
società, infatti, si duole che il giudice di appello non
abbia riportato in sentenza e non abbia tenuto conto di alcune
circostanze affermate dalle dipendenti in sede testimoniale; la
ricorrente però ha omesso di trascrivere in ricorso il
testo integrale delle testimonianze, come era suo preciso onere
per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,
per cui le doglianze si rivelano del tutto irrilevanti. Per la
A., inoltre, la Corte ha dato ampia giustificazione della propria
decisione (pag. 16 della sent.).
Infondato è anche
il secondo motivo. La mancata deposizione testimoniale di C.
Silvia non è motivo sufficiente per escludere la prova
della natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con
la società. La giurisprudenza di questa Corte è
pacifica nell'affermare che i verbali redatti dai funzionari
degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono
costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai
lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico
contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda
superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr.
Cass. n. 3525/2005, n. 15702/2004, n. 9827/2000). La Corte
territoriale, pertanto, ha fatto buon governo delle prove
fondando il proprio convincimento sul verbale ispettivo e sulle
dichiarazioni rese dalla dipendente al pubblico ufficiale.
D'altro canto non si può dimenticare che la società,
la quale ha agito in giudizio per l'accertamento della natura
autonoma del rapporto di lavoro, non ha fornito alcuna prova al
riguardo.
Infondato, infine, è anche il terzo
motivo di ricorso. La ricorrente censura la sentenza impugnata
per aver affermato che la società non ha contestato i
conteggi indicati dall'INPS nel verbale ispettivo. Al riguardo la
ricorrente sostiene che nella memoria di costituzione avverso la
domanda riconvenzionale dell'INPS ha affermato: "si
contestano inoltre i conteggi e le cifre oggetto della domanda
riconvenzionale, in quanto del tutto privi di riscontro e di
fondamento".
Al riguardo va osservato che il
principio di non contestazione dei fatti costituitivi della
domanda opera in ogni caso in cui i fatti medesimi non siano
contestati in modo preciso e dettagliato dal convenuto. A fronte
di una precisa indicazione dei fatti costitutivi della pretesa
(nominativo dei singoli lavoratori, orario di lavoro,
retribuzione, contributi dovuti) non può reputarsi
sufficiente ad escludere la pacifica ammissione una contestazione
del convenuto del tutto generica, come quella contenuta nello
scritto difensivo invocato dalla società.
Per tutte
le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere
respinto. Avuto riguardo all'esito finale della controversia ed
al parziale riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dei
dipendenti della società, sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il
ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
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