1. L'Avv. R.S. conveniva in giudizio
il Comune di Roma e il Monte dei Paschi di Siena Spa, quale
concessionario del servizio di riscossione dei tributi, chiedendo il
risarcimento del danno non patrimoniale. Esponeva di aver subito (il 20
marzo 2002) pignoramento mobiliare presso il proprio studio legale -
dove erano presenti una collega, la figlia, pure avvocato, e la
segretaria - in riferimento a un debito (di circa Euro mille), relativo
a sanzioni amministrative, che il Tribunale di Roma, con sentenza del 6
febbraio 2001, aveva dichiarato non dovuto. Premetteva che, nella data
in cui aveva ricevuto l'avviso di mora (23 ottobre 2001), aveva inviato
al Comune e al Concessionario copia della suddetta sentenza, chiedendo
l'annullamento dell'avviso di mora, con diffida ad astenersi dal
compiere atti di esecuzione forzata.
Il giudice di pace rigettava la domanda. Riteneva: non integrata la
risarcibilità del danno morale, ex art. 185 cod. pen., mancando
l'intenzionalità del fatto rispetto all'art. 323 cod. pen.; non
sussistenti i requisiti per la liquidazione del danno non patrimoniale
- nonostante l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione -
perché l'esecuzione dei pignoramento fu dai presenti associata ad un
errore dell'Amministrazione procedente e la conoscenza del fatto non
raggiunse altre persone.
1.1. L'impugnazione proposta dallo S. veniva respinta dalla Corte di
appello di Roma, nel contraddittorio con il Comune e con Equitalia
Gerit Spa, succeduta al Monte dei Paschi (sentenza del 5 luglio 2010).
2. Avverso la suddetta sentenza, R.S. propone ricorso per cassazione con tre motivi, esplicati da memoria.
Resistono con controricorso il Comune di Roma e Equitalia.
Motivi della decisione
1. La Corte di merito ha fondato il rigetto della domanda sulle argomentazioni che seguono.
a) L'appellante deduce la configurabilità dell'illecito penale per
inosservanza della sentenza dell'Autorità giudiziaria (art. 650 cod.
pen.), avendo il Comune e il Concessionario avuto conoscenza tempestiva
della sentenza che negava il debito (al primo la sentenza era stata
notificata sei mesi prima del pignoramento, ad entrambi era stata
inviata cinque mesi prima, insieme alla diffida a non eseguire); tanto
più che il Comune aveva dato notizia del “discarico” al Concessionario
solo il 6 marzo 2002, ben al di là dei sessanta giorni entro i quali
aveva l'obbligo di provvedere, e, comunque, era informato della
sentenza da circa cinque mesi e non aveva dato risposta alla richiesta
dell'interessato.
La doglianza è inammissibile per carenza di specificità, atteso che il
Tribunale non aveva rigettato la domanda per l'impossibilità di
considerare illecito penale il comportamento dei convenuti, ma per
mancanza del danno in concreto, restando così superata ogni questione
in ordine alla qualificazione del fatto come reato.
b) L'appellante deduce l'errata interpretazione della prova
testimoniale, nel senso che laddove il giudice ha ritenuto che il
pignoramento fu associato dai presenti ad un errore
dell'Amministrazione, dalle testimonianze emergerebbe che i presenti
ebbero la sensazione che l'Avvocato non aveva pagato i debiti, a suo
parere ingiusti, ma dovuti, tanto che l'Amministrazione procedette al
pignoramento.
Va condivisa la decisione del primo giudice che ha escluso, in concreto, il danno non patrimoniale.
L'immediata conoscenza da parte delle persone presenti in studio che il
titolo era inefficace - per il tramite della telefonata fatta dalla
figlia al padre che informò della sentenza -, nonché i rapporti
pregressi, a vario titolo, dei pochi presenti con il debitore, con la
conseguenza che questi non potevano dubitare della correttezza
dell'avvocato Scartati e lasciarsi influenzare dall'episodio per
menomarne la reputazione, ed ancora, la circostanza che la conoscenza
dell'episodio rimase circoscritta, esclude la possibilità di immaginare
che in capo allo Scartati sia derivata alcuna significativa sofferenza
psicologica.
2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 2059 cod. civ., in riferimento all'art. 185 cod. pen.
La Corte di merito avrebbe errato nel non affrontare il profilo della
sussistenza di un fatto di reato (art. 650 o art. 328 cod. pen.)
produttivo di danno morale, come sofferenza contingente, turbamento
d'animo transeunte, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., ritenendo -
peraltro, sulla base dell'inesatta interpretazione della sentenza di
primo grado che aveva in primo luogo escluso l'intenzionalità rispetto
all'art. 323 cod. pen. - che l'esclusione di un danno non patrimoniale
in concreto lo esonerava dalla valutazione in ordine alla
ipotizzabilità del fatto reato.
In particolare, secondo il ricorrente, sarebbe ipotizzabile il reato di
omissione di atti di ufficio (art. 328, secondo comma cod. pen.), per
il quale sarebbe sufficiente la consapevolezza di agire in violazione
dei doveri imposti (dolo generico), stante la diffida al Comune e
all'Esattore, contestuale al ricevimento dell'avviso di mora, alla
quale non era seguito l'adempimento, né la giustificazione del ritardo.
3. Il motivo va accolto.
3.1. L'evento dedotto dall'Avv. S., a fondamento della domanda di
risarcimento del danno non patrimoniale, è la mancata interruzione, da
parte del Comune di Roma e del Concessionario del servizio di
riscossione, della procedura volta al recupero del credito, dopo
l'emanazione della sentenza che lo aveva disconosciuto, nonostante la
sentenza fosse stata portata a conoscenza di entrambi al fine
dichiarato di interrompere la suddetta procedura e senza che alla
richiesta di provvedere in tal senso fosse seguita una qualunque
risposta da parte del Comune e del Concessionario. Mancata interruzione
del procedimento avviato, che ha comportato il pignoramento mobiliare
presso lo studio del debitore, nonostante l'inesistenza del diritto
rispetto al quale si procedeva ad esecuzione, con conseguente richiesta
del risarcimento del danno non patrimoniale patito.
3.2. Essendo prospettato come causa dell'illecito civile un fatto
astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente rilevanti, spetta
al giudice accertare, incindenter tantum, l'astratta configurabilità di
un reato, indipendentemente dalla norma penale cui l'attore riconduce
la fattispecie. Accertamento logicamente preliminare alla indagine
sulla sussistenza in concreto (alla prova) del danno lamentato,
compiuta dalla Corte di merito.
La Corte di merito, al contrario, ha ritenuto di prescindere totalmente
da tale preliminare accertamento ed ha valutato le testimonianze (con
argomentazioni non rilevanti ai fini dell'accoglimento del motivo in
argomento), escludendo la sussistenza del danno morale, assunto come
derivante, sembrerebbe, dalla lesione dell'immagine del professionista;
e, quindi, dalla lesione dei diritti della personalità tutelati dalla Costituzione.
Invece, quando è prospettato un illecito costituente reato, per il
quale la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente
prevista dalla legge, ai sensi degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod.
pen., l'indagine sull'esistenza di un diritto leso di rilievo
costituzionale - cui sia ricollegabile il risarcimento del danno non
patrimoniale, entro determinati limiti, secondo l'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. sostenuta dalla
giurisprudenza di legittimità oramai consolidata - può venire in
rilievo solo dopo l'esclusione della configurabilità di un reato.
Infatti, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come
reato, la vittima avrà astrattamente diritto al risarcimento del danno
non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della
persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza
costituzionale, costituendo la tutela penale sicuro indice di rilevanza
dell'interesse leso (Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26972).
3.3. Nella specie, il fatto allegato dal ricorrente appare linearmente
riferibile all'art. 328, secondo comma cod. pen., nella formulazione
vigente, come sostituita dalla legge 26 aprile 1990 n. 86. Ed invero,
risponde del reato di omissione di atti di ufficio il pubblico
ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, entro trenta
giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del
suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.
Nel nostro caso, l'interessato ha chiesto che il procedimento per il
recupero del credito fosse interrotto e il Comune e il Concessionario
non hanno provveduto in tal senso e non hanno risposto per spiegarne le
ragioni.
3.3.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini
del risarcimento del danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2059
cod. civ., l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei
termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile ex artt.
651 e 652 cod. proc. pen., l'estinzione del reato (art. 198 cod. pen.),
l'improponibilità o l'improcedibilità dell'azione penale, non
costituiscono impedimento all'accertamento da parte del giudice civile
della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Accertamento
che il giudice civile deve condurre secondo la legge penale e deve
avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi
oggettivi e soggettivi, ivi comprese eventuali cause di giustificazione
e l'eccesso colposo ad esse relativo (da ultimo, Cass. 25 settembre
2009, n. 20684).
Reato, che la giurisprudenza penale ritiene: - plurioffensivo, ledendo
oltre l'interesse pubblico al buon andamento della Pubblica
Amministrazione, anche il concorrente interesse privato danneggiato
dall'omissione o dal ritardo dell'atto dovuto (Cass. pen. 29 marzo
2011, n. 17345); - di mero pericolo (Cass. pen. 29 gennaio 2009, n.
13519); - caratterizzato da due condotte omissive, consistenti nella
mancata adozione dell'atto entro trenta giorni dalla richiesta scritta
della parte interessata e nella mancata risposta sulle ragioni del
ritardo (Cass. pen. 13 marzo 2003, n. 11877); - caratterizzato, ai fini
dell'elemento psicologico, dalla consapevolezza di avere
ingiustificatamente omesso di dare risposta all'intimazione del
privato, senza che rilevi il fine specifico di violare i doveri imposti
dal proprio ufficio (Cass. pen. 5 giugno 2007, n. 31669; 11 febbraio
2010, n. 8996).
Pertanto, solo dopo tale accertamento, che terrà necessariamente conto
della eventuale diversa configurabilità del reato rispetto al Comune e
al Concessionario, anche sulla base della normativa di settore, il
giudice dovrà verificare la sussistenza di un concreto pregiudizio
patito dal titolare dell'interesse tutelato.
3.4. In conclusione, la sentenza è cassata in applicazione del seguente
principio di diritto: “In tema di responsabilità civile e di richiesta
di risarcimento del danno non patrimoniale, quando è prospettato un
illecito, astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente
rilevanti, (come nella specie, nella quale il danneggiato assume come
causa del danno il pignoramento mobiliare eseguito, per un credito
accertato come inesistente, nonostante la espressa richiesta al Comune
e al Concessionario di interruzione del procedimento per il recupero
del credito, e in mancanza di risposta a tale richiesta per spiegarne
le ragioni, ed è ipotizzabile la fattispecie di reato prevista
dall'art. 328, secondo comma, cod. pen.) per il quale la risarcibilità
del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge, ai
sensi degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., spetta al giudice
accertare, incindenter tantum e secondo la legge penale, la sussistenza
degli elementi costitutivi del reato, indipendentemente dalla norma
penale cui l'attore riconduce la fattispecie; accertamento che è
logicamente preliminare all'indagine sull'esistenza di un diritto leso
di rilievo costituzionale (cui sia eventualmente ricollegabile il
risarcimento del danno non patrimoniale, secondo l'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. sostenuta dalla
giurisprudenza di legittimità oramai consolidata) potendo quest'ultimo
venire in rilievo solo dopo l'esclusione della configurabilità di un
reato; accertamenti, entrambi, preliminari alla indagine in ordine alla
sussistenza in concreto (alla prova) del pregiudizio patito dal
titolare dell'interesse tutelato”. Il giudice del rinvio deciderà la
controversia applicando il suddetto principio e liquiderà anche le
spese del presente giudizio.
4. All'accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue
l'assorbimento dei motivi secondo e terzo, con i quali,
rispettivamente, si deduce: la violazione dell'art. 2059 cod. civ., in
riferimento ai principi generali di legalità, imparzialità, buona
amministrazione, che regolano l'attività della Pubblica
Amministrazione, posti dall'art. 97 Cost. e dalla legge n. 241 del 1990
(art. 1, 2 bis e 29), oltre a vizi motivazionali, con lesione dei
diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.); insufficiente e
contraddittoria motivazione rispetto alla prova testimoniale.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara
assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di
Roma, in diversa composizione.