Cass. civ. Sez. lavoro,
Sentenza 13.4.2007 n. 8923
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele -
Presidente
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere
Dott. CELENTANO
Attilio - Consigliere
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere
Dott.
PICONE Pasquale - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Inps - in persona del presidente S.G.P.,
elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso
gli avv. Antonio Todaro e Mercanti Valerio, che lo difendono con
procura speciale per notaio Lupo di Roma 1 giugno 2004;
-
ricorrente -
contro
S.L., elettivamente domiciliato in
Roma, Via di Monte Zebio, n. 30, presso l'avv. Giammaria Camici, che,
unitamente all'avv. Italo Venturi, lo difende con procura speciale
apposta a margine del controricorso;
resistente -
per la cassazione della sentenza
n. 406 della Corte di appello di Firenze in data 16 aprile 2004
(R.G.N. 207 e 255/2003);
sentiti, nella pubblica udienza del
7.2.2007:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la
relazione della causa;
l'avv. Valerio Mercanti;
il Pubblico
Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Velardi Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con la sentenza sopra specificata, la Corte
di appello di Firenze ha definito il giudizio d'impugnazione della
decisione del Tribunale di Pistoia in data 13.1.2003, rigettando
l'appello principale dell'Inps ed accogliendo quello incidentale di
S.L., dipendente dell'Istituto cessato dal servizio il 30.4.1999,
pronunciando la condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento
delle "differenze dell'indennità di buonuscita, tenuto
conto dell'indennità di funzione e dell'assegno garanzia
retribuzione".
La Corte di Firenze ha premesso che, ai sensi
dell'art. 5 del regolamento per il trattamento di previdenza e
quiescenza del personale dipendente dall'Inps, sono computabili, ai
fini della buonuscita, lo stipendio e gli altri assegni a carattere
fisso e continuativo, mentre l'art. 34 dello stesso regolamento si
riferisce al parametro dell'ultima retribuzione annua spettante. Ha,
quindi, accertato che l'indennità di funzione era collegata
alla qualifica e corrisposta anche in difetto di prestazione
lavorativa; che l'assegno garanzia retribuzione (voce in cui erano
confluiti il salario di professionalità e il trattamento ABC,
come previsto dal contratto collettivo integrativo) aveva il
carattere della fissità e continuità (il salario di
professionalità non era più collegato ai progetti di
riorganizzazione del lavoro e il trattamento ABC era connesso alla
qualifica) ed infatti, al pari dell'indennità di funzione,
risultava dai prospetti-paga corrisposto ogni mese in misura
fissa.
La cassazione della sentenza è domandata dall'Inps
con ricorso per un unico motivo, ulteriormente precisato con memoria
depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., al quale resiste con
controricorso L. V..
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando
violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si deduce che
erroneamente la sentenza impugnata aveva tenuto presente la
disciplina di cui all'art. 2120 c.c., mentre l'indennità di
buonuscita a carico dell'Inps trovava regolamentazione esclusiva
nelle disposizioni della L. 17 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 14, ed
in quelle recate dal regolamento del personale; che la sentenza
impugnata aveva ignorato il principio secondo il quale non esiste
nell'ordinamento un principio inderogabile di onnicomprensività
della retribuzione, cosicchè, un elemento retributivo può
essere computato ai fini di determinati istituti cd. di "retribuzione
indiretta" solo se espressamente contemplato dalle fonti di
disciplina degli stessi istituti; che risultava altresì
contraddetto il principio secondo cui le indennità di
buonuscita sono computate esclusivamente con riferimento alle voci
retributive indicate e assoggettate a contribuzione; che non
sussisteva il carattere di fissità e continuità degli
elementi retributivi in questione: l'indennità di funzione è
collegata ad incarichi particolari ai sensi della L. n. 88 del 1989,
art. 15, mentre il salario di professionalità dipende dal
raggiungimento degli obiettivi di piano.
La Corte giudica il
ricorso non fondato.
Ai sensi della L. 20 marzo 1975, n. 70 -
Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente (PARASTATO) -, all'atto della
cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di
anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi
dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il
numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti
sono gli anni di servizio prestato (art. 13, comma 1). L'art. 31
della stessa legge (Diritti acquisiti), con riferimento al nuovo
sistema di determinazione del regime normativo ed economico, ha
disposto che il primo accordo sindacale concluso ai sensi della
presente legge dovrà fare salvi gli eventuali trattamenti di
miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore
della nuova disciplina. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, poi, i fondi
integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti
sono conservati limitatamente al personale in servizio o già
cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Il quadro normativo conduce ad affermare: che ai dipendenti
dell'Inps compete un'indennità di fine rapporto di natura
retributiva e non previdenziale (è qualificata dalla legge
come "indennità di anzianità" ed è
dovuta dallo stesso ente datore di lavoro, sulla base del rapporto di
impiego e non di un distinto rapporto previdenziale); che il
trattamento già previsto dal regolamento del personale
continua ad applicarsi ove porti ad un risultato di maggior favore
rispetto a quello legale per il personale già in servizio.
Pertanto, la "buonuscita" prevista dal
regolamento dell'Inps del 1971 (artt. 5 e 34) sostituisce l'indennità
di anzianità a condizione che assicuri un trattamento di
maggior favore.
Sono prive, pertanto, di base legale tutte le
argomentazioni del ricorrente che richiamano i principi e le regole
proprie del trattamento previdenziale di buonuscita, dovuto da
soggetto diverso nell'ambito di rapporto previdenziale, distinto da
quello di impiego, e nella necessaria correlazione tra contribuzione
e prestazione (per l'impiego statale, secondo il disposto del D.P.R.
n. 1032 del 1073, art. 38, e della L. n. 75 del 1980, art. 2 ed della
L. n. 87 del 1994, art. 1). Già il riferimento della L. n. 70
del 1975 all'ultimo stipendio complessivo in godimento, letto in
coerenza con la qualificazione come indennità di anzianità,
consentirebbe di ritenere che siano stati richiamati i criteri di
computo dettati dall'art. 2221 c.c. (nel testo anteriore alla
sostituzione operata dalla L. n. 297 del 1982, art. 1).
Ma non è necessario approfondire questo
problema interpretativo, atteso che l'art. 5 del regolamento Inps,
con il riferimento allo stipendio e agli altri assegni a carattere
fisso e continuativo enuncia certamente la medesima nozione
onnicomprensiva della retribuzione di cui all'art. 2221 c.c. nel
testo originario, mentre l'art. 34 richiama, appunto, la nozione di
"retribuzione". Ciò premesso, in ordine
all'indennità di funzione, va richiamata la disciplina recata
dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, comma 2: In sede di
contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di
particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria
direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le
indennità per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime
da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste
dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare
delle predette indennità sono definite sulla scorta di criteri
che tengano conto del grado di autonomia e del livello di
responsabilità e di preparazione professionale richiesti per
la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di
ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione
dell'area informatica, ad attività ispettive di particolare
complessità, nonchè a funzioni vicarie. I dirigenti
preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle
indennità di cui al presente comma.
Siccome non è
contestato in fatto che il dipendente percepisse tale indennità
al momento dell'estinzione del rapporto di impiego, non può
dubitarsi del carattere fisso e continuativo, non rilevando la
possibilità meramente astratta di modifiche nel quantum, o
addirittura di soppressione con la cessazione della preposizione agli
incarichi cui la legge si riferisce. La giurisprudenza della Corte,
infatti, da tempo risalente precisa che per retribuzione
"contingente" deve intendersi soltanto il compenso
contrassegnato dai caratteri di occasionalità, transitorietà
o saltuarietà, non certo le componenti retributive correlate
alla professionalità del lavoratore, non rilevando la non
definitività dell'attribuzione patrimoniale (vedi, tra le
numerose, Cass. 25 novembre 2005, n. 24875).
In ordine all'assegno
di "garanzia retributiva", la censura è
inammissibile.
Il ricorrente afferma l'estraneità alla
normale retribuzione di emolumenti provvisori aventi carattere
precario ed accidentale, vale a dire quelle componenti retributive,
che, essendo connesse a situazioni congiunturali ed a fatti
occasionali o all'avverarsi di condizioni o di eventualità
imprevedibili e non del tutto indipendenti dalla casualità,
come il raggiungimento di un determinato risultato, non possono
essere considerati componenti della retribuzione definitivamente ed
irreversibilmente acquisite, nè comunque componenti fisse ed
invariabili di essa.
La tesi è certamente rispondente al
dato normativo, come conferma la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3,
comma 57, autenticamente interpretato dalla L. 23 dicembre 2005, n.
266, art. 1, comma 226, le cui disposizioni escludono dal trattamento
fisso e continuativo la retribuzione di risultato ed altre voci
retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici
risultati o obiettivi.
Ma, sulla premessa di questo principio di
diritto, il ricorrente aveva l'onere di criticare, sotto il profilo
della violazione delle regole sull'interpretazione e del vizio di
motivazione, l'accertamento di fatto secondo cui, in base alla
contrattazione collettiva integrativa (che, a differenza del
contratti nazionale del settore pubblico, non può essere
conosciuta dal giudice di legittimità: vedi, tra le altre,
Cass. 16059/2004), l'assegno in questione aveva assunto natura di
componente fisso e continuativo della retribuzione, parametrato alla
qualifica e funzionale al mantenimento del livello retributivo
acquisito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese e degli onorali del giudizio di
cassazione, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in Euro 11,50 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., e
degli onorali in complessivi Euro 2.000,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di
consiglio della Sezione Lavoro, il 7 febbraio 2007.
Depositato in
Cancelleria il 13 aprile 2007