Cass. civ. Sez. lavoro,

Sentenza 13.4.2007 n. 8923


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere


ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Inps - in persona del presidente S.G.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avv. Antonio Todaro e Mercanti Valerio, che lo difendono con procura speciale per notaio Lupo di Roma 1 giugno 2004;
- ricorrente -


contro
S.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Monte Zebio, n. 30, presso l'avv. Giammaria Camici, che, unitamente all'avv. Italo Venturi, lo difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;



Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si deduce che erroneamente la sentenza impugnata aveva tenuto presente la disciplina di cui all'art. 2120 c.c., mentre l'indennità di buonuscita a carico dell'Inps trovava regolamentazione esclusiva nelle disposizioni della L. 17 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 14, ed in quelle recate dal regolamento del personale; che la sentenza impugnata aveva ignorato il principio secondo il quale non esiste nell'ordinamento un principio inderogabile di onnicomprensività della retribuzione, cosicchè, un elemento retributivo può essere computato ai fini di determinati istituti cd. di "retribuzione indiretta" solo se espressamente contemplato dalle fonti di disciplina degli stessi istituti; che risultava altresì contraddetto il principio secondo cui le indennità di buonuscita sono computate esclusivamente con riferimento alle voci retributive indicate e assoggettate a contribuzione; che non sussisteva il carattere di fissità e continuità degli elementi retributivi in questione: l'indennità di funzione è collegata ad incarichi particolari ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 15, mentre il salario di professionalità dipende dal raggiungimento degli obiettivi di piano.
La Corte giudica il ricorso non fondato.
Ai sensi della L. 20 marzo 1975, n. 70 - Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (PARASTATO) -, all'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato (art. 13, comma 1). L'art. 31 della stessa legge (Diritti acquisiti), con riferimento al nuovo sistema di determinazione del regime normativo ed economico, ha disposto che il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovrà fare salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, poi, i fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il quadro normativo conduce ad affermare: che ai dipendenti dell'Inps compete un'indennità di fine rapporto di natura retributiva e non previdenziale (è qualificata dalla legge come "indennità di anzianità" ed è dovuta dallo stesso ente datore di lavoro, sulla base del rapporto di impiego e non di un distinto rapporto previdenziale); che il trattamento già previsto dal regolamento del personale continua ad applicarsi ove porti ad un risultato di maggior favore rispetto a quello legale per il personale già in servizio.


Pertanto, la "buonuscita" prevista dal regolamento dell'Inps del 1971 (artt. 5 e 34) sostituisce l'indennità di anzianità a condizione che assicuri un trattamento di maggior favore.
Sono prive, pertanto, di base legale tutte le argomentazioni del ricorrente che richiamano i principi e le regole proprie del trattamento previdenziale di buonuscita, dovuto da soggetto diverso nell'ambito di rapporto previdenziale, distinto da quello di impiego, e nella necessaria correlazione tra contribuzione e prestazione (per l'impiego statale, secondo il disposto del D.P.R. n. 1032 del 1073, art. 38, e della L. n. 75 del 1980, art. 2 ed della L. n. 87 del 1994, art. 1). Già il riferimento della L. n. 70 del 1975 all'ultimo stipendio complessivo in godimento, letto in coerenza con la qualificazione come indennità di anzianità, consentirebbe di ritenere che siano stati richiamati i criteri di computo dettati dall'art. 2221 c.c. (nel testo anteriore alla sostituzione operata dalla L. n. 297 del 1982, art. 1).


Ma non è necessario approfondire questo problema interpretativo, atteso che l'art. 5 del regolamento Inps, con il riferimento allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo enuncia certamente la medesima nozione onnicomprensiva della retribuzione di cui all'art. 2221 c.c. nel testo originario, mentre l'art. 34 richiama, appunto, la nozione di "retribuzione". Ciò premesso, in ordine all'indennità di funzione, va richiamata la disciplina recata dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, comma 2: In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennità per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennità sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attività ispettive di particolare complessità, nonchè a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennità di cui al presente comma.
Siccome non è contestato in fatto che il dipendente percepisse tale indennità al momento dell'estinzione del rapporto di impiego, non può dubitarsi del carattere fisso e continuativo, non rilevando la possibilità meramente astratta di modifiche nel quantum, o addirittura di soppressione con la cessazione della preposizione agli incarichi cui la legge si riferisce. La giurisprudenza della Corte, infatti, da tempo risalente precisa che per retribuzione "contingente" deve intendersi soltanto il compenso contrassegnato dai caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, non certo le componenti retributive correlate alla professionalità del lavoratore, non rilevando la non definitività dell'attribuzione patrimoniale (vedi, tra le numerose, Cass. 25 novembre 2005, n. 24875).
In ordine all'assegno di "garanzia retributiva", la censura è inammissibile.
Il ricorrente afferma l'estraneità alla normale retribuzione di emolumenti provvisori aventi carattere precario ed accidentale, vale a dire quelle componenti retributive, che, essendo connesse a situazioni congiunturali ed a fatti occasionali o all'avverarsi di condizioni o di eventualità imprevedibili e non del tutto indipendenti dalla casualità, come il raggiungimento di un determinato risultato, non possono essere considerati componenti della retribuzione definitivamente ed irreversibilmente acquisite, nè comunque componenti fisse ed invariabili di essa.
La tesi è certamente rispondente al dato normativo, come conferma la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57, autenticamente interpretato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 226, le cui disposizioni escludono dal trattamento fisso e continuativo la retribuzione di risultato ed altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.
Ma, sulla premessa di questo principio di diritto, il ricorrente aveva l'onere di criticare, sotto il profilo della violazione delle regole sull'interpretazione e del vizio di motivazione, l'accertamento di fatto secondo cui, in base alla contrattazione collettiva integrativa (che, a differenza del contratti nazionale del settore pubblico, non può essere conosciuta dal giudice di legittimità: vedi, tra le altre, Cass. 16059/2004), l'assegno in questione aveva assunto natura di componente fisso e continuativo della retribuzione, parametrato alla qualifica e funzionale al mantenimento del livello retributivo acquisito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli onorali del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.



P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 11,50 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., e degli onorali in complessivi Euro 2.000,00.


Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 7 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007