LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria
Gabriella
- Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe
Maria
- Consigliere -
Dott. CECCHERINI
Aldo
- Consigliere -
Dott. DI PALMA
Salvatore
- Consigliere -
Dott. CRISTIANO
Magda
- rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: B.C., - ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, - controricorrente -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositato il 02/10/2007, n. 51447/2006 R.G.A.D.;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/02/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA
CRISTIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto
La Corte d'Appello di Roma, con Decreto del 2.10.07, ha accolto
parzialmente la domanda di risarcimento del danno da eccessiva durata
del processo proposta, ai sensi della L. n. 89 del 2001, da B.C. nei
confronti del Ministero della Giustizia e, ritenuto che il procedimento
presupposto avesse oltrepassato per anni sei il termine di durata
ragionevole, ha condannato il Ministero a pagare alla ricorrente la
somma di Euro 4.800 al valore attuale della moneta, in ragione di Euro
800 per anno, maggiorata degli interessi legali con decorrenza dalla
data di pubblicazione del provvedimento, ed a pagare al procuratore
antistatario le spese di lite. La B. ha chiesto la cassazione del
provvedimento, affidandola a diciassette motivi di ricorso,
sintetizzati in altrettanti quesiti di diritto. Il Ministero della
Giustizia ha resistito con controricorso.
Diritto
1) Con il primo motivo di ricorso la B. denuncia in via generale
violazione da parte della Corte territoriale dell'art. 6 par. 1 della
convenzione E.D.U., così come essa vive nella giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, e, con il quesito di diritte, chiede se in caso di
contrasto tra la L. n. 89 del 2001 e la Convenzione il giudice
nazionale sia tenuto a disapplicare la prima ed applicare la seconda.
Alla questione posta nel quesito, ripetuta negli ulteriori motivi di
ricorso (2^, 3^, 5^, 6^, 7^, 8^) con riguardo agli specifici capi della
decisione nei quali, a dire della ricorrente, il giudice del merito si
sarebbe discostato dai parametri fissati dalla Corte EDU, va data
risposta negativa.
Va infatti ribadito il principio, enunciato dalle S.U., in virtù del
quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione della L. n. 89
del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla convenzione EDU, per
come essa vive nella giurisprudenza della Corte Europea, entro i limiti
in cui ciò sia reso possibile dal testo della legge stessa.
In termini analoghi si è espressa, del resto, anche la Corte
Costituzionale che, contrariamente all'assunto della ricorrente, ha
affermato che "al giudice nazionale spetta interpretare la norma
interna in maniera conforme alla disposizione internazionale
convenzionale entro i limiti in cui ciò sia reso possibile dal testo
della norma. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della
compatibilità della norma interna con la disposizione internazionale
interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione
di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117
Cost." (Corte Costituzionale, sentenze nn. 348 e 349 del 2007).
Resta dunque escluso che, in caso di contrasto fra norma interna e
Convenzione EDU nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo,
il giudice italiano possa disapplicare la prima ed applicare la seconda.
2) Ciò premesso, va dichiarato inammissibile il secondo motivo di
ricorso, con il quale la B. lamenta esclusivamente sotto il profilo
della violazione del citato art. 6 par. 1 della Convenzione, in
relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, che la Corte territoriale abbia
determinato la durata ragionevole del processo in misura superiore a
quella stabilita dalla Corte EDU in casi analoghi Infatti, non
sussistendo nel quadro delle fonti meccanismi normativi che prevedano
la diretta vincolatività per il giudice italiano delle sentenze della
Corte europea dei diritti dell'uomo, la valutazione dei presupposti
(complessità del caso, comportamento delle parti, condotta
dell'autorità) in base ai quali deve essere emesso il giudizio di
ragionevolezza della durata del processo, si risolve in un
apprezzamento di fatto. E, se è vero che nel compiere tale valutazione
il giudice può discostarsi dai parametri tendenziali fissati in materia
dalla CEDU solo in misura ragionevole, e sempre che la relativa
conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente
coerenti e congrue, non v'è dubbio, per altro verso, che l'eventuale
scostamento da detti parametri possa essere sindacato in sede di
legittimità solo per vizi attinenti alla motivazione (Cass. n.
24399/09).
3) Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali la
ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia liquidato il
danno per ogni anno effettivo di giudizio, sono invece infondati per le
ragioni appena enunciate sub. 1), posto che, ai sensi della L. n. 89
del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), rileva unicamente il danno
riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole.
Va aggiunto (ancorchè la questione non sia stata sollevata dalla B.)
che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo citato è
stata già vagliata da questa Corte proprio in riferimento alla coerenza
del rimedio stabilito dalla L. n. 89 del 2001 con il principio di
effettività (avuto riguardo alle norme convenzionali invocate dal
ricorrente) e ritenuta manifestamente infondata, in quanto la diversità
del moltiplicatore del calcolo non tocca la complessiva attitudine
della legge nazionale ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per
la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, dunque,
non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni
internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica
della Convenzione e con il pieno riconoscimento, anche a livello
costituzionale, del canone di cui all'art. 6 par. 1 della Convenzione
medesima (Cass. nn. 980/08).
4) Infondati sono anche l'ottavo ed il nono motivo, con i quali la B.
si duole del mancato riconoscimento del bonus di Euro 2000,
asseritamene dovutole in ragione della natura del processo presupposto,
avente ad oggetto una controversia previdenziale.
Il fatto che la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia riconosciuto
- in caso di irragionevole durata del processo - il diritto a
un'ulteriore somma forfetaria nei giudizi di particolare importanza,
tra i quali ha annoverato le cause previdenziali, non comporta,
infatti, che tutte le cause previdenziali debbano essere considerate di
particolare importanza. Spetta, dunque, al giudice del merito valutare
se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare
incidenza sulla componente non patrimoniale del danno che giustifichi
l'attribuzione del "bonus" e tale valutazione discrezionale non implica
un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, in caso di
diniego, una motivazione implicita.
(Cass. n. 463/010).
5) Sono invece parzialmente fondati il sesto ed il settimo motivo di
ricorso, con i quali la B., denunciando, oltre che violazione di legge,
anche vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale si sia
discostata dagli ordinari parametri di liquidazione del danno fissati
dalla CEDU. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che, nella
liquidazione del danno da irragionevole durata del giudizio, il giudice
nazionale può discostarsi da detti parametri (oscillanti fra i 1.000 ed
i 1.500 Euro annui), purchè in misura ragionevole, sempre che dia
adeguata motivazione delle circostanze che, nel caso concreto,
giustificano il riconoscimento di un minore indennizzo. La Corte di
merito, che ha determinato il danno in Euro 800 all'anno esclusivamente
in ragione della, non meglio precisata, "natura dei diritti azionati",
ma non ha indicato quali elementi di fatto l'hanno indotta a
discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione, è pertanto incorsa
nel denunciato vizio di omessa motivazione.
Il decreto impugnato va cassato in relazione ai motivi accolti.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, questa Corte può decidere nel merito.
Tenuto conto che nel caso di specie non emergono particolari elementi
in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non
patrimoniale subito dalla a. l'esigenza di garantire che la
liquidazione sia satisfattiva di un effettivo pregiudizio e non
indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dal
giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in
esame, comporta, nell'osservanza della giurisprudenza della Corte EDU,
il riconoscimento della somma di Euro 750,00 per i primi tre anni di
ritardo e di Euro 1.000 per gli anni successivi (Cass. n. 21840/09).
Il Ministero della Giustizia va pertanto condannato a pagare alla B. la
somma complessiva di Euro 5.250 oltre agli interessi legali dalla data
di deposito del ricorso al saldo effettivo.
Poichè la cassazione del provvedimento impone di rideterminare anche le
spese del giudizio di merito, restano assorbiti i motivi di ricorso
successivi al nono, con i quali la B. ha, per l'appunto, censurato la
pronuncia sulle spese.
Tali spese, da distrarsi in favore dell'avv. antistatario Alfonso Luigi
Marra, per il giudizio di merito seguono interamente la soccombenza e
si liquidano in Euro 500 per onorari, Euro 600 per diritti ed Euro 100
per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il
presente grado, considerato l'accoglimento solo parziale del ricorso,
vanno invece compensate per la metà e poste a carico del Ministero per
la rimanente metà, che si liquida in Euro 450 per onorari ed Euro 50,00
per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della
Giustizia a pagare a B.C. la somma di Euro 5.250 oltre agli interessi
legali dalla data della domanda al saldo effettivo; condanna il
Ministero al pagamento integrale delle spese del giudizio di merito,
liquidate in Euro 500 per onorari, Euro 600 per diritti ed Euro 100 per
esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, e della metà delle
spese del presente grado (compensate per l'altra metà), che liquida in
Euro 450 per onorari ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed
accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore
antistatario, avv. Alfonso Luigi Marra.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011