LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. -
Presidente
-
Dott. PETTI
Ciro
- Consigliere
-
Dott. LOMBARDI
Alfredo -
Consigliere
-
Dott. AMORESANO
Silvio -
Consigliere
-
Dott. SARNO
Giulio -
Consigliere
-
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
vari ricorrenti
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 31 gennaio del 2011;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona
del dott. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso per
l'annullamento senza rinvio perchè estinti i reati
per prescrizione ed annullamento delle statuizioni
civili con rinvio al giudice competente;
udito per la parte civile l'Avv. Cesari
Edoardo, quale sostituto processuale, il quale ha concluso
per l'inammissibilità dei ricorsi;
sentito il difensore avv. Memmi Raffaello, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza impugnata. osserva quanto segue:
Fatto
S.V.R.P., A.C. e P. F. sono stati tratti al giudizio del tribunale di Bergamo perchè rispondessero dei seguenti reati:
S. ed A.:
A) del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 11 e della L.
n. 633 del 1941, art. 171 bis, perchè, in concorso tra loro, nella
qualità di lavoratori dipendenti della Tullio G. s.p.a. con sede in
(OMISSIS), rispettivamente con funzioni di direttore tecnico (lo S.), e
di responsabile elettronico (l' A.), abusivamente duplicavano, per
trame profitto, il programma per elaboratore "winprogress", ideato e
realizzato dalla società Tullio G. s.p.a. ed il programma per
elaboratore di gestione del laser connesso al precedente programma
"Winprogress", e li utilizzavano nell'attività concorrente a quella
della Tullio G. s.p.a. gestita dalla società "Laserberg. s.r.l." con
sede in (OMISSIS), amministrata dagli stessi, dopo aver dato le
dimissioni dalla s.p.a. Tullio G., con la circostanza aggravante
dell'aver commesso il fatto con abuso di relazioni d'ufficio; reato
commesso in (OMISSIS) in epoca prossima e antecedente il (OMISSIS).
B) del reato di cui agli artt. 110 e 623 c.p. e art. 61 c.p., n. 11
perchè, in concorso fra loro nella qualità indicata nel capo
precedente, essendo a conoscenza di tecniche e procedimenti industriali
della Tullio G. s.p.a. per la produzione di macchine laser le
utilizzavano per la commercializzazione di macchine laser analoghe a
quelle costruite dalla Tullio G. s.p.a., con la circostanza aggravante
dell'aver commesso il fatto con abuso di relazione d'ufficio; reato
commesso in (OMISSIS) in epoca successiva all'11.3.2004 (data di
costituzione della "Laserberg s.r.l.".
C) del reato di cui agli artt. 110 e 646 c.p. e art. 61 c.p., nn. 2 e
11 perchè, in concorso tra loro, nella qualità di lavoratori dipendenti
della Tullio G. s.p.a., si impossessavano di documentazione commerciale
in originale (quali offerte di vendita da parte di fornitori, disegni,
listino prezzi e corrispondenza varia meglio descritta nel verbale di
sequestro del 28.7.2004), per procurarsi un ingiusto profitto, con le
circostanze aggravanti dell'aver commesso il fatto per eseguire il
reato di cui al capo B) e con abuso di relazioni d'ufficio; reato
commesso in (OMISSIS) in epoca prossima e antecedente il (OMISSIS).
S., A. e P.:
d) del reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 11
perchè, in concorso tra loro ed in particolare, da un lato, P.F. in
qualità di amministratore della "s.n.c. Eletto P." con sede in
(OMISSIS) (principale fornitore della Tullio G. s.p.a.) e, dall'altro,
S. e A., mediante artifici e raggiri consistiti nell'esposizione, nelle
fatture (nn. (OMISSIS) e nn. (OMISSIS)) relative a forniture di merci o
prestazioni d'opera effettuati dalla "Eletto P. s.n.c." a favore della
"Tullio G. s.p.a.", di importi maggiorati per un totale di Euro
35.044,00, fatture controllate dallo S. e dall' A. essendo all'epoca
dipendenti della Tullio G. s.p.a., inducevano in errore la predetta
società sulla correttezza delle fatture da pagare, così procurandosi un
ingiusto profitto pari all'importo maggiorato delle fatture come sopra
evidenziato e pari danno per la vittima, con la circostanza aggravante
dell'aver commesso il fatto da parte di S. e A. con abuso di
prestazioni d'ufficio e da parte di P. con abuso di prestazioni
d'opera, fatto commesso in (OMISSIS).
Il tribunale di Bergamo Sezione distaccata di Grumello Del Monte in
composizione monocratica, in data 19.01.2010, dichiarava S. V.R.P. e
A.C. colpevoli dei reati agli stessi ascritti ai capi A) - B) e C)
dell'imputazione, unificati ex art. 81 c.p., e li condannava ciascuno
alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed Euro diecimila di
multa, oltre al pagamento in solido delle spese processuali. Dichiarava
la pena detentiva e pecuniaria predetta interamente estinta per
indulto. Condannava S. ed A. al risarcimento, in solido tra loro, dei
danni - da liquidare in separata sede - in favore della costituita
parte civile Tullio G. s.p.a. ed alla rifusione, sempre in solido, in
favore della stessa delle spese di costituzione, rappresentanza e
difesa. Assegnava alla parte civile Tullio G. s.p.a. una provvisionale
di Euro cinquecentomila. Assolveva S. ed A., nonchè P.F., dal reato di
cui al capo D) per l'insussistenza del fatto.
La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 31 gennaio del 2011, in
parziale riforma di quella resa il 19 gennaio 2010 del Tribunale di
Bergamo, impugnata da S.V.R.P., A. C., P.F. e dalla parte civile Tullio
G. s.p.a., assolveva S.V.R.P. e A.C. dal reato di cui al capo B) della
rubrica per l'insussistenza del fatto e, concesse ad entrambi le
attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata aggravante,
riduceva la pena per le residue imputazioni di cui ai capi A) e C), ad
anni uno e mesi tre di reclusione e Euro 6.500,00 di multa; concedeva
ad entrambi i benefici della sospensione condizionale della pena e
della non menzione della condanna; accogliendo l'impugnazione della
parte civile dichiarava S.V.R.P., A.C. e P. F. responsabili, ai soli
fini civili, della truffa di cui al capo D) della rubrica e li
condannava, in solido fra loro, al risarcimento del danno cagionato
alla parte civile Tullio G. s.p.a., da liquidarsi in separato giudizio
civile, concedendo alla parte civile medesima una provvisionale di Euro
38.000, 00, riduceva la provvisionale a carico di S.V.R.P. e A.C.,
concessa alla parte civile in relazione ai capi A) e C) della rubrica,
a Euro 50.000,00; condannava P.F. al pagamento delle spese del grado e
S.V.R.P., A.C. e P.F. al pagamento, in solido fra loro, delle spese di
rappresentanza e difesa della parte civile Confermava nel resto la
sentenza impugnata.
Ricorrono per cassazione gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori.
Lo S. e l' A., deducono con riferimento al reato di cui capo a):
1) violazione di legge, per avere la Corte ritenuto l'opera tutelabile
dalla legge in base alla semplice originalità ravvisata nel tempo
occorso per realizzare l'opera e nella sua destinazione, mentre tali
elementi sono assolutamente insufficienti per valutare la tutelabilità
di un'opera intellettuale;
2) violazione di legge ed illogicità della motivazione per avere
ritenuto che il programma "laserwiz" fosse sostanzialmente una
duplicazione del programma "winprogress" senza individuare il nucleo
essenziale del programma "winprogress" che sarebbe stato riprodotto nel
programma " laserwiz";
3) illogicità della motivazione sulla configurabilità del reato, per
avere la Corte, da una parte, individuato il fine di profitto richiesto
dalla norma nell'utilizzazione del programma e ritenuto, dall'altro,
che mancasse la prova del concreto utilizzo da parte della società
Laserberg.
Con riferimento al delitto di cui al capo c) deducono:
1) mancanza di motivazione sull'altruità dei documenti che si assumono
oggetto dell'appropriazione: precisano che nei motivi di appello si era
sostenuto che i documenti appartenevano agli imputati e sul punto la
motivazione della Corte è totalmente carente;
2) violazione di legge e mancanza di motivazione sull'elemento
oggettivo del reato ossia sull'interversione del titolo del possesso:
precisano che non è sufficiente che un bene altrui sia detenuto ma deve
essere accertato anche che la condotta abbia determinato
un'interversione del possesso della cosa; l'utilizzazione del contenuto
di un documento non integra il reato in esame che deve avere per
oggetto un bene materiale.
Con riferimento al capo D) deducono:
1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità,
inutilizzabilità o di decadenza per essersi la Corte pronunciata, sia
pure ai soli fini civili, su un reato che al momento della pronuncia si
era estinto per prescrizione, l'unico episodio di truffa non prescritto
è quello relativo alla fattura n. 64 del 30 settembre del 2003;
2) mancanza ed illogicità della motivazione sulla sussistenza degli
artifici e raggiri per avere la corte ritenuto provata la
sovrafatturazione delle prestazioni di lavoro e forniture sulla base di
due fogli rinvenuti presso la società Laserberg intestati alla società
"Eletto P" di cui era titolare P.F., senza fornire alcuna motivazione
in ordine alla sussistenza degli artifici o raggiri;
3) mancanza ed illogicità di motivazione per avere la Corte omesso di
apprezzare la deposizione del teste C.G., funzionario della
Confartigianato e consulente fiscale del P., il quale aveva riferito
che lo schema delle fatture era stato predisposto proprio per valutare
quale somma potesse essere accantonata in vista della costituzione
della nuova società;
4) mancanza di motivazione sulle statuizioni provvisionali, in quanto non era stata accertata l'entità del danno.
Nell'interesse del P. si deducono censure sostanzialmente analoghe a
quelle proposte nell'interesse degli altri prevenuti relativamente al
delitto di truffa.
In particolare si deduce:
1) la violazione dell'art. 640 c.p. e mancanza di motivazione sulla
sussistenza dei raggiri in quanto il presunto aumento del prezzo della
merce o della fornitura non può costituire una condotta fraudolenta in
assenza di altri elementi;
2) la mancanza di motivazione sulla testimonianza di C. G.;
3) mancanza di motivazione sotto diversi profili ossia sul ruolo svolto
dall' A. e S. per indurre in errore la T. G.; sulle fatture relative a
forniture effettuate a soggetti diversi dalla Tullio G., s.p.a., sulla
congruità dei prezzi e sulla testimonianza di C.A., il quale aveva
attestato la congruità dei prezzi;
4) violazione dell'art. 578 c.p.p. per avere la Corte affermato la
responsabilità civile per un reato ormai estinto senza una preventiva
pronuncia di condanna.
IN DIRITTO Il collegio rileva che i reati contestati ai capi A) e C)
della rubrica si sono ormai estinti per prescrizione essendo maturato
alla data del 30 giugno del 2011 il termine prescrizionale prorogato.
Il ricorso, ancorchè infondato per le considerazioni che si svolgeranno
in seguito, non può considerarsi manifestamente tale. Di conseguenza
l'impugnazione è ammissibile ed i motivi devono essere ugualmente
esaminati, a norma dell'art. 578 c.p.p., ai fini della conferma delle
statuizioni civili relative ai reati di cui ai capi A) e C).
Con riferimento al reato di cui al capo A) - illecita duplicazione del
programma - tutti e tre i motivi proposti, che vanno esaminati
congiuntamente perchè strettamente connessi, in quanto relativi alla
configurabilità del reato, sono infondati.
Con riferimento alla tutelabilità del programma, va precisato che i
giudici del merito hanno affermato che esso era tutelato dalla legge
sul diritto d'autore non per il tempo occorso per realizzarlo, ma per
la sua originalità e creatività. Al tempo occorso si è fatto
riferimento unicamente per evidenziare che il nuovo programma era
completamente diverso da quello precedente e per sottolineare che
trattavasi di un'opera creativa nuova.
In proposito è opportuno ricordare che, in materia di creatività
dell'opera, si contrappongono due nozioni: una oggettiva tendente a
ritenere che sia creativa un'opera oggettivamente caratterizzata da
elementi originali ed innovativi tali da distinguerla da qualsiasi
altra opera preesistente, ed una soggettiva secondo la quale dovrebbe
ritenersi creativa l'opera che presenti l'impronta personale del suo
autore.
La giurisprudenza di questa Corte ha optato per la nozione soggettiva
sottolineando che l'oggetto della tutela non è necessariamente l'idea
in sè, la quale può essere alla base di diverse opere dell'ingegno,
bensì la forma particolare che assume a prescindere dalla sua novità e
dal valore intrinseco del suo contenuto (cfr Cass. civ. sez. 1^ 11
agosto 2004 n. 15496). Tale orientamento è confermato dalla
disposizione di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 4 in forza del quale
sono tutelate, purchè abbiano carattere creativo, anche le elaborazioni
dell'opera stessa, quali ad esempio....le trasformazioni in altra forma
artistica, le aggiunte, le modificazioni, ecc...
L'art. 2 della legge fornisce un'elencazione, ritenuta dalla
giurisprudenza e dalla dottrina meramente esemplificativa delle opere
tutelate, tra la quali al n. 8, introdotto con la L. n. 518 del 1992,
sono compresi i programmi per elaboratori in qualsiasi forma espressi
purchè originali, quale risultato della creazione intellettuale
dell'autore. Restano esclusi da tale tutela le idee ed i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma.
Con il termine "programma per elaboratore" si intende un complesso di
informazioni atte a fare eseguire ad un elaboratore operazioni
determinate. In base ai principi dianzi esposti un programma per
elaboratore è tutelato dalla legge sul diritto d'autore non solo quando
sia completamente nuovo, ma anche quando dia un apporto nuovo nel campo
informatico, esprimendo soluzioni di problemi in modo migliore rispetto
al passato.
Nella fattispecie anche per mezzo di consulenza si è accertato che il
programma in questione non costituiva la mera riproduzione di un'opera
esistente ma un programma nuovo con soluzioni migliori e diverse da
quelle adottate in precedenza.
I ricorrenti assumono che nel caso in esame non si era accertata la
duplicazione perchè non si era individuato il nucleo essenziale del
programmo "winprogres" che sarebbe stato duplicato.
In proposito premesso che secondo, il consolidato orientamento di
questa Corte, in base al disposto di cui agli artt. 64 bis, 64 ter e 64
quater della legge sul diritto d'autore, il reato è configurabile anche
in presenza di una duplicazione parziale, (cfr Cass. n. 15968 del 2002;
n. 15509 del 2002) si rileva che nella fattispecie tale duplicazione è
stata accertata sia per mezzo di una consulenza che per mezzo delle
dichiarazione del soggetto che aveva creato il programma allorchè era
dipendente della società. Invero l'ing. G. ha ammesso di avere
utilizzato nel programma "laserwiz" parti del programma "winprogress"
perchè quest'ultimo programma l'aveva realizzato lui e riteneva di
poterne disporre liberamente.
Nella sentenza n. 15509 del 2002 si è statuito che la duplicazione
abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la
produzione non autorizzata di copie perfette del programma interessato,
ma anche la realizzazione di programmi ricavati dallo sviluppo o da
modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata
una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo
centrale dell'opera protetta.
Sussiste infine il dolo specifico costituito dal fine di profitto
perchè, come accertato dai giudici del merito, gli appellanti avevano
commissionato al G. la duplicazione del programma per utilizzarlo nella
macchine di nuova costruzione della neo costituita società Laserberg a
nulla rilevando che non abbiano avuto il tempo di ricavarne un lucro,
posto che per la configurabilità del reato non è necessario il
conseguimento di un lucro essendo sufficiente che l'azione sia diretta
a ricavarne un profitto.
Con riferimento al delitto di appropriazione indebitava premesso in
fatto che, come risulta dalla sentenza di primo grado la documentazione
oggetto del capo d'imputazione (disegni tecnici, cataloghi,
corrispondenza commerciale, listino prezzi, ecc) è stata rinvenuta in
originale durante la perquisizione in un capannone della Laserberg.
Tale documentazione, fatta eccezione per una parte modesta di essa,
individuata all'udienza del 25 giugno del 2009, che apparteneva al P.,
come accertato dal tribunale, era della Tullio G. s.p.a. ed aveva
rilevanza economica.
L'altruità della cosa è stata quindi accertata e non è stata seriamente
contestata dai prevenuti i quali si sono limitati ad affermare che
comunque non era stata utilizzata.
Contrariamente all'assunto dei prevenuti oggetto dell'appropriazione
indebita non era un idea o un bene immateriale, ma una documentazione
industriale e commerciale avente rilevanza economica. Nella sentenza di
questa Corte, citata dai prevenuti, si è esclusa la configurabilità del
reato con riferimento a beni immateriali, ma si è confermata la
sussistenza del reato con riferimento alla documentazione
rappresentativa dell'idea immateriale (cfr Cass. 20647 del 2010).
L'interversione del possesso è dimostrata in maniera inequivocabile dal
fatto che la documentazione di pertinenza della Tullio G. s.p.a. è
stata rinvenuta nei capannoni di pertinenza della Laserberg.
Relativamente ai reati anzidetti deve quindi essere confermata la
condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile a
norma dell'art. 578 c.p.p..
Del pari infondate sono le censure proposte dagli imputati in ordine
all'affermazione della responsabilità civile anche per il reato di cui
all'art. 640 c.p..
In proposito si rileva anzitutto che legittimamente la corte d'appello
ha affermato la responsabilità civile dei prevenuti anche se in primo
grado non vi è stata pronuncia di condanna per il reato di cui all'art.
640 c.p., in quanto, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, la
responsabilità civile non è stata affermata in base all'art. 578 c.p.p.
ma a norma dell'art. 576. In proposito questa Corte (cfr Cass. n. 3670
del 2011) ha statuito che: "Non è inammissibile l'impugnazione della
parte civile avverso la sentenza di assoluzione (nella specie perchè il
fatto non sussiste) - non impugnata dal P.M. - anche se sia rilevata
l'estinzione del reato per prescrizione alla data della sentenza di
primo grado, in quanto nella specie si applica la previsione di cui
all'art. 576 cod. proc. pen., che conferisce al giudice penale
dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento,
ancorchè in mancanza di una precedente statuizione sul punto; detta
previsione costituisce una deroga all'art. 538 c.p.p. legittimando la
parte civile, non soltanto a proporre impugnazione contro la sentenza
di proscioglimento, ma anche a chiedere al giudice dell'impugnazione,
ai fini dell'accoglimento della propria domanda di risarcimento, di
affermare, sia pure incidentalmente, la responsabilità penale
dell'imputato ai soli effetti civili, statuendo in modo difforme,
rispetto al precedente giudizio, sul medesimo fatto oggetto
dell'imputazione e sulla sua attribuzione al soggetto prosciolto.
Pertanto, in tal caso, non sussiste un difetto di giurisdizione civile
del giudice penale dell'impugnazione perchè, diversamente dall'art. 578
cod. proc. pen. - che presuppone la dichiarazione di responsabilità
dell'imputato e la sua condanna, anche generica, al risarcimento del
danno - l'art. 576 cod. proc. pen. presuppone una sentenza di
proscioglimento".
La sovrafatturazione costituisce elemento idoneo a configurare
l'artificio della truffa, trattandosi di comportamento che può trarre
in errore il soggetto passivo in ordine alla somma da versare quale
corrispettivo per la fornitura di merce oggetto della sovrafatturazione.
Gli altri motivi si risolvono in censure in fatto sull'apprezzamento
delle prove da parte della Corte territoriale, la quale, con
motivazione adeguata, ha indicato le ragioni per le quali la tesi
difensiva, secondo la quale i documenti dai quali si era desunta la
sovrafatturazione costituivano una mera esercitazione virtuale, non era
credibile.
La Corte ha altresì precisato che la tesi dell'accusa non era
screditata dal fatto che una minima parte delle fatture risultava
essere stata emessa nei confronti di altro cliente, in quanto tali
fatture avevano ad oggetto prestazione di assistenza o vendita di
prodotti della Tullio G. s.p.a. ossia prestazioni che esulavano
dall'oggetto sociale della società Elettro P di Pedullà.
L'ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale alla parte
civile per il delitto di truffa è contenuta nel limite del danno già
accertato Invero, per tale reato è stata riconosciuta una provvisionale
di Euro 38.000,00 che ingloba la somma oggetto della truffa contestata
ed accertata maggiorata di una somma comunque inferiore a quella
risultante dall'applicazione della rivalutazione monetaria dal fatto
alla sentenza.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p.;
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati
contestati ai capi A) e C) perchè estinti per prescrizioni. Rigetta nel
resto il ricorso e conferma le statuizioni civili, condannando gli
imputati al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che
liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre gli
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2012