Suprema Corte di Cassazione
Sentenza n. 7859 del 24 aprile
2004
RESPONSABILITA' RISARCITORIA DELL'ENTE
PREVIDENZIALE PER ERRATA CERTIFICAZIONE
(Sezione Lavoro - Presidente S. Senese - Relatore A. Spanò)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cori ricorso in data 15 dicembre 1997 C. R. conveniva in giudizio dinanzi al
Pretore di Prato in funzione di Giudice del Lavoro l'I.N.P.S.,
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere il
risarcimento dei danni conseguenti all'errata certificazione da parte
dell'Istituto di una posizione contributiva tale da consentire l'accesso alla
pensione di anzianità.
Resisteva l'Istituto ed assumeva che l'estratto conto
assicurativo prodotto dall'interessato non poteva valere come certificazione e
in ogni caso dalla stessa risultavano gli elementi per un calcolo esatto dei
contributi accreditati.
Con sentenza n. 58/2000 in data 22 marzo 2000 il Tribunale di Prato,
divenuto Giudice Unico di primo grado in materia di lavoro, respingeva la
domanda.
Interponeva appello il C. e in esito il gravame veniva
rigettato con sentenza n. 337/2001, emessa in data 19 aprile - 11 maggio 2001
dalla Corte d'Appello di Firenze.
La decisione veniva così motivata.
Osservava la Corte territoriale che l'estratto contributivo è una "informativa fornita dall'INPS con espressa
riserva di ulteriore verifica da parte dello stesso assicurato nell'intento di
realizzare in via generale una corretta definizione della posizione
contributiva degli assicurati e senza alcuna finalità o valenza certificativa".
Doveva quindi escludersi "ogni possibile configurazione di
condotta colposa dell'Istituto nell'ambito di un procedimento amministrativo
ovvero in sede di atti dovuti (di ufficio o su
richiesta dell'interessato) .."
Osservava ancora che la convinzione dell'assicurato di possedere un
numero sufficiente di contributi era frutto di "un'errata interpretazione
degli stessi dati a lui comunicati".
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte
ricorrente risulta notificata in data 17 settembre
2001, propone ricorso per cassazione C. R. con atto notificato in data 14
novembre 2001, sulla base di un unico complesso motivo.
L'INPS si è costituito col solo deposito di procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo si denuncia, con
riferimento al n. 3 dell'art. 350 cpc, la violazione
o falsa applicazione degli articoli 1175, 1176, 1218, 1227, 2043 cc, 51 e 78 RD 28 agosto 1924 n. 1442, 38 legge 30 aprile
1969 n. 153, 1 dl 16 luglio 1978 n. 352, 54 legge 9 marzo 1989 n. 88, 5 DPR 27
aprile 1968 n. 488 e DM 5 febbraio 1969. Si denuncia altresì, con riferimento
al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione.
Si osserva che l'Istituto deve fornire i dati relativi
al la posizione contributiva in adempimento di uno specifico obbligo di
legge ed è pertanto responsabile delle inesattezze contenute nelle
comunicazioni fornite al riguardo.
Si rileva ancora che l'assicurato aveva sostenuto
fin dall'inizio che dal documento risultavano 1821 settimane di contribuzione e
invitato l'Istituto a specificare le ragioni di una differente lettura,
instando in ogni caso per l'espletamento di una consulenza tecnica al riguardo.
Si fa notare che la motivazione offerta dalla Corte territoriale si riduce alla immotivata affermazione della circostanza.
Le censure appaiono fondate.
Invero secondo l'art. 54 legge 9 marzo 1989, n. 88, "è fatto
obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva
dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente
delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla
propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte
degli enti ha valore certificativo della situazione
in essa descritta". Del tutto
ingiustificata è quindi l'affermazione che l'estratto contributivo non
avrebbe alcuna finalità o valenza certificativa. E il
richiamo ad una espressa riserva di ulteriore verifica
da parte dell'assicurato, che sembra essere stata contenuta nel documento,
secondo quanto si afferma nella denunciata sentenza, è privo di qualsiasi
rilevanza poiché di fronte ad un preciso obbligo di fornire una certificazione
relativa alla posizione previdenziale e pensionistica, l'Istituto non può certo
fornire dati non controllati o comunque incerti e sfuggire a responsabilità per
erronee comunicazioni col mero invito all'assicurato ad effettuare verifiche.
Tale riserva, ove non possa valere quale invito a dare la prova di ulteriori elementi a favore dell'assicurato,
eventualmente non risultanti agli atti dell'Istituto, rappresenta una mera
clausola di stile, priva di alcun effetto, siccome contraria al preciso
disposto di legge.
Il Collegio di merito afferma ancora che il documento, se rettamente
interpretato, forniva comunque dati esatti. È agevole
rilevare al riguardo che tale valutazione non può essere formulata col mero
richiamo ai chiarimenti offerti dall'Istituto, posto che l'obbligo di fornire
una certificazione implica quello di consegnare un documento comprensibile con
1a normale diligenza da persona che abbia il livello culturale minimo
compatibile con lo svolgimento di una attività
lavorativa, non certo un prospetto che consente l'acquisizione dei dati esatti
solo a seguito di chiarimenti dell'Ente che lo rilascia e di calcoli
matematici.
Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio per
nuovo esame ad altro giudice in grado di appello che si designa come in
dispositivo.
Detto Giudice dovrà valutare il documento che l'interessato ha prodotto
nel corso del giudizio di primo grado, a lui rilasciato dall'Istituto, ed
accertare se lo stesso, in base ad una lettura che risulti agevole a persona
dotata delle cognizioni minime compatibili con lo svolgimento di un'attività
lavorativa consentiva, alla data del rilascio, di
escludere il requisito contributivo per l'accesso alla pensione d'anzianità.
Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sulle
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa l'impugnata sentenza in relazione al
motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Bologna.