Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21762-2008 proposto da: R.M.T., - ricorrente -
contro
RECORDATI - controricorrente
avverso la sentenza n. 818/2008 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/06/2008 R.G.N.
469/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito l'Avvocato PALLADINO LUCIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con il primo motivo di ricorso, la R. lamenta la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 sotto il profilo che la Corte di appello, nel valutare la legittimità del licenziamento per cui è causa, non avrebbe ritenuto "rilevante verificare il contenuto concreto della riorganizzazione operata per valutarne la legittimità, optando per un'interpretazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 che esclude la sindacabilità delle scelte aziendali".
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che "la sentenza impugnata deve ritenersi viziata anche sotto un altro profilo, quello della omessa motivazione". A tal proposito afferma che la sentenza avrebbe omesso "qualunque considerazione" sul fatto controverso e decisivo "articolato nelle seguenti due circostanze: A - da un lato la perfetta identità tra l'attività oggetto della prestazione della R. (cioè il complesso delle sue mansioni) e il servizio oggetto dell'appalto conferito alla società terza AdiabMed sas; B - e dall'altro lato la etero-direzione del servizio infermieristico da parte della Recordati".
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 sotto il profilo che la Corte di Milano, nel valutare la legittimità del licenziamento per cui è causa, avrebbe giudicato, in sostanza, in base al criterio della genuinità della società appaltatrice. Questo criterio - si sostiene - sarebbe irrilevante per il fatto che la R., non essendo una dipendente della società appaltatrice non sarebbe interessata alla consistenza patrimoniale di essa bensì sarebbe interessata a vedere se la sua esclusione dal ciclo produttivo della appaltante "per consentire l'ingresso di altra lavoratrice che svolga le stesse mansioni", sia o meno legittima.
Con il quarto motivo, infine, la R. lamenta che, ove la Corte di Cassazione dovesse ritenere che il criterio della genuinità della società appaltatrice fosse rilevante nel giudicare la legittimità del licenziamento in parola, "la sentenza impugnata sarebbe viziata sotto altro profilo". Ed, in proposito, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, deduce che (a) l'onere della prova in ordine alla genuinità della società appaltatrice graverebbe sulla Società appellata e che (b) detto onere non sarebbe stato assolto dalla stessa.
Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è privo di fondamento.
Invero, la Corte di Milano è pervenuta alle contestate conclusioni, effettuando una serie di accertamenti non sindacabili in questa sede e, comunque, per nulla scalfiti dalle argomentazioni formulate dalla ricorrente.
In particolare, ha accertato che la Società Recordati si occupava di ricerca, produzione e commercializzazione di farmaci" e che l'attività svolta dalla R., come dipendente della Società, consisteva in attività infermieristica (assistenza al medico, pronto soccorso, distribuzione di terapie, ecc.) ed attività amministrativa ad essa collegata (organizzazione dell'archivio e della modulistica, redazione e compilazione dei documenti medici, segreteria per il medico, gestione degli appuntamenti e scadenzario); che presso la società, infatti, sussisteva un infermeria in cui si svolgevano le visite preassuntive e quelle di controllo dei dipendenti, ma che le suddette attività erano "estranee al proprium dell'impresa"; che il servizio di infermeria era stato affidato ad una società specializzata, la quale gestiva detto servizio infermieristico "in autonomia con proprio personale diverso nel tempo"; che la Società aveva "assunto, nei dodici mesi successivi al licenziamento ed in tutto il territorio nazionale solo un addetto al controllo qualità e un manutentore elettrico"; che dette professionalità erano "estranee a quelle della R.".
La Corte di Milano ha, dunque, accertato la soppressione del posto di lavoro della R.; l'appalto del servizio infermieristico a società terza, svolto con autonomia imprenditoriale;
l'impossibilità di una ricollocazione interna.
In particolare, quanto alla pretesa violazione dell'obbligo di ripescaggio, il Giudice d'appello ha osservato che la società aveva allegato - e ciò non era stato contestato dalla lavoratrice nella prima difesa utile (ad es., Cass. 4 dicembre 2007, n. 25269) - di avere assunto, nei dodici mesi successivi al licenziamento ed in tutto il territorio nazionale, solo un addetto al controllo qualità e un manutentore elettrico; professionalità estranee a quelle di R.. Inoltre, la produzione del libro matricola aveva del resto confermato ciò, consentendo di escludere che anche prima (dal gennaio 2002) fossero stati assunti dipendenti di professionalità analoga a quella dell'attrice, svolgente - come detto - mansioni di infermiera e amministrative ad esse accessorie.
In questo quadro incombeva, allora, alla dipendente, che non l'aveva assolto, l'onere di indicare in quale concreta - e non astratta - posizione avrebbe potuto essere reimpiegata (ex plurimis, Cass. 23 giugno 2005, n. 13468).
Trattandosi di motivazione immune da vizi logici e giuridicamente corretta perchè supportata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, con cui si fornisce adeguata risposta alle censure reiterate in questa sede, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, ed in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2013