SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 12 marzo 2009, n. 5962
Svolgimento del processo
V.P. propose ricorso alla Commissione Tributaria di 1^ grado di Milano avverso l'avviso di accertamento, con il quale l'Ufficio aveva accertato a suo carico, in relazione all'esercizio 1986, un maggior imponibile Irpef per complessive L. 12.987.200, quale "contributo differenza canone d'affitto" corrisposto dal datore di lavoro - Credito Italiano s.p.a. - a titolo di indennizzo per il maggior canone di locazione nella nuova sede di lavoro, a seguito di trasferimento. La Commissione tributaria di 1^ grado respinse il ricorso ritenendo che gli emolumenti corrisposti dovessero considerarsi reddito da lavoro dipendente. L'appello proposto dal V. venne rigettato dalla C.T.R. di Milano in data 25/9/2001.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il V.; resistono con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia dell'Entrate. La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il V. assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 48, comma 1, nonchè della nozione giuridica di reddito fiscale desumibile dall'intero corpo normativo concernente la sua tassazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp gen. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) motivazione omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): estraneo al concetto fiscale di reddito sarebbe l'indennizzo per maggiori canoni di locazione, corrisposto dal datore di lavoro "per compensare il soggetto di un sacrificio patrimoniale".
Con secondo motivo di ricorso il V. assume la violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 1306 c.c., comma 2, e dell'art. 1294 c.c., nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, ed altresì dei principi concernenti la solidarietà passiva tra sostituto e sostituito desumibili da quelle stesse norme, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Rileva il ricorrente che la C.T.R. non avrebbe esaminato alcune decisioni della S.C. - da lui menzionate - con le quali si era affermata l'intassabilità dell'indennizzo in parola; in particolare la sentenza n. 558/2000 relativa alla controversia sollevata proprio dal Credito Italiano, datore di lavoro e sostituto fiscale.
Ingiustificatamente sarebbe stato disapplicato l'art. 1306 c.c., "l'avvenutapronuncia di sentenza che accerta l'infondatezza oggettiva della pretesa fiscale... legittima, già in questo stato anteriore, il prossimo e sicuro condebitore... ad avvalersi, in forza della norma citata, di tale giudicato favorevole alle parti obbligate".
Il ricorso è infondato.
Secondo i principi consolidati di questa Corte di cui alle sentenze n. 1958/06 e n. 13182/2000, le somme corrisposte dal datore di lavoro al proprio dipendente in occasione del trasferimento ad altra sede a titolo di differenza per il maggior canone di locazione, sia la c.d. diaria sono componenti del reddito tassabile, e vanno pertanto assoggettate ad IRPEF per l'intero ammontare, sia nel vigore del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 48, sia ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, (nel testo anteriore alla sostituzione operata dal citato D.Lgs. n. 314 del 1997). Non sussiste l'assunta violazione di cui all'art. 112 c.p.c., in ordine alle decisioni citate dal V., avendo la C.T.R. applicato "il più recente indirizzo della Corte di Cassazione - sent. 18/2/2000, n. 1842, 28/2/2000, n. 2212, 6/3/2000, n. 2505, 8/3/2000, n. 2611".
E' altresì da escludere efficacia nel presente procedimento della sentenza n. 558/2000 del 19/1/2000, in quanto nella stessa non vi è alcun riferimento ai nominativi dei dipendenti del Credito Italiano per i quali venne affermata l'intassabilità dell'indennizzo in parola. Quanto sopra ha effetto assorbente circa le ulteriori censure. I differenti orientamenti anche di questa Corte circa la tassabilità dell'indennizzo giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.