LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI
Fabrizio
- Presidente -
Dott. LA TERZA
Maura
- Consigliere -
Dott. IANNIELLO
Antonio
- Consigliere -
Dott. FILABOZZI
Antonio
- Consigliere -
Dott. MANCINO
Rossana
- rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10928/2007 proposto da:
I.N.A.I.L - ricorrente -
contro
B.V.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 866/2005 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 13/04/2006 r.g.n. 924/03;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/11/2011 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO;
udito l'Avvocato EMILIA FAVATA per delega RASPANTI RITA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l'inammissibilità
del ricorso.
Fatto
1. L'Inail, in esito alla revisione del 1995, ha ridotto il grado di
inabilità permanente di B.V., diminuendo la rendita unificata in
godimento nella misura del 42 per cento, degradando, in particolare, la
silicosi dal 45 al 18 per cento, l'ipoacusia dal 30 al 21 per cento,
l'angioneurosi dal 17 al 6 per cento.
2. Il ricorso del B. contro il provvedimento è stato accolto dal
primo giudice; la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza 13 aprile
2006, ha respinto il gravame dell'INAIL. 3. Il Giudice di appello,
condividendo le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico,
escludeva, per la silicosi e l'angioneurosi, che si fosse verificato un
miglioramento e, quanto all'ipoacusia, pur sottolineando il carattere
minoritario del parere espresso dal consulente in ordine alla
possibilità di aggravamenti della patologia in caso di cessazione
dell'esposizione a rischio, riteneva che l'Inail non avesse spiegato
perchè il provvedimento errato dovesse ritenersi quello contenuto
nell'ambito del decennio, come non lo aveva spiegato per le altre due
patologie, per le quali, in subordine, aveva chiesto che le relative
rendite venissero considerate rettificate per errore.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inail,
articolato in due motivi. L'intimato non si è costituito e non ha
svolto attività difensiva.
Diritto
5. Con il primo motivo di ricorso
l'INAIL, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 38
del 2000, art. 9, censura la decisione della Corte di merito per aver
ritenuto l'Istituto decaduto dal potere di rettifica dell'errore, per
decorso del termine decennale, così confermando la condanna dell'INAIL
al ripristino della prestazione economica in godimento al momento della
rilevazione dell'errore. Assume la parte ricorrente che, trattandosi di
rettifica per errore rilevato nel 1995, non poteva applicarsi la
disposizione del citato decreto legislativo alla luce della sentenza n.
191 del 2005 della Corte costituzionale. Il motivo si conclude con la
formulazione del quesito di diritto.
6. Con il secondo motivo di ricorso l'INAIL denuncia violazione e falsa
applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 55, per aver la Corte di
merito ritenuto non rettificabile l'errore per tardività della sua
rilevazione. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di
diritto.
7. Il primo motivo è meritevole di accoglimento.
8. La Corte territoriale, nel riconoscere la fondatezza della domanda,
non ha tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 191
del 2005, che tale esito riforma, modificando la cornice normativa
rilevante per la soluzione del caso controverso.
9. Giova, al riguardo, rammentare come la L. 9 marzo 1989, n. 88, art.
55, comma 5, primo periodo, vigente al tempo del provvedimento di
revoca adottato dall'Istituto, ma non preso in considerazione nella
sentenza impugnata, disponeva che "le prestazioni a qualunque titolo
erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettificate
dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in
sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni".
10. Tale disposizione è stata successivamente abrogata dal D.Lgs. 23
febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 4, il quale, ridisciplinando, al
primo comma, la stessa ipotesi, ha confermato che "le prestazioni a
qualunque titolo erogate dall'Istituto assicuratore possono essere
rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura
commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle
prestazioni", ma ha, al tempo stesso, introdotto due limiti a tale
facoltà: il primo, relativo alla struttura dell'accertamento, per
essere l'errore rettificabile "solo se accertato con i criteri, metodi
e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento
originario" (art. 9, comma 2); il secondo, relativo al tempo
dell'accertamento (per essere la facoltà di rettifica esercitabile,
salvo i casi del dolo o della colpa grave, solo "entro dieci anni dalla
data di comunicazione dell'originario provvedimento errato" (art. 9,
comma 1).
11. La giurisprudenza di legittimità (v., ex multis, Cass. 6386/2003,
Cass. n. 16859/2003) aveva ritenuto il descritto ius superveniens
applicabile anche ai procedimenti in corso, sulla base di quanto
previsto dallo stesso art. 9, commi 5, 6 e 7 che stabilivano che i
soggetti nei cui confronti si fosse proceduto a rettifica delle
prestazioni sulla base della normativa previgente potevano chiedere
all'Istituto il riesame del provvedimento (da operarsi, all'evidenza,
sulla base dei nuovi criteri), regolamentandone gli effetti, ed aveva,
in particolare, specificato che il giudice di appello, investito
dell'impugnazione dell'assicurato circa l'illegittimità' della
rettifica per errore, operata dall'INAIL prima dell'entrata in vigore
del D.Lgs. n. 38 del 2000, era tenuto a verificare se la stessa fosse
legittima a norma dei criteri previsti nell'art. 9 dello stesso testo,
acquisendo in causa gli elementi di fatto necessari per l'applicazione
dello ius superveniens, a norma dell'art. 437 c.p.c., comma 2, anche in
deroga agli artt. 414 e 416 c.p.c. (v. ad es. Cass. 16859/2003).
12. Il Giudice delle leggi, tuttavia, con la già citata sentenza n. 191
del 2005, ha dichiarato fondata la questione di costituzionalità del
D.Lgs. n. 38, art. 9, commi 5, 6 e 7 sollevata con riferimento all'art.
3 Cost., osservando che "tali norme consentono di impugnare i
provvedimenti di rettifica adottati nel vigore della L. 9 marzo 1989,
n. 88, art. 55, comma 5... che ne consentiva l'adozione senza limiti di
tempo, al fine di far valere retroattivamente la violazione del termine
decadenziale introdotto dalla nuova disciplina", ritenendone
l'irragionevolezza...sia per quanto si riferisce "ai casi prescritti o
definiti con sentenza passata in giudicato", sia per quanto riguarda i
casi non prescritti o non definiti da giudicato...in quanto è
l'istituto stesso della decadenza che per sua natura non tollera
applicazioni retroattive, non potendo logicamente configurarsi una
ipotesi di estinzione del diritto (o, come nella specie, del potere)
per mancato esercizio da parte del titolare, in assenza di una previa
determinazione del termine entro il quale il diritto (o il potere)
debba essere esercitato".
13, Dalla pronuncia del Giudice delle leggi deriva (per come non ha
mancato già di precisare la giurisprudenza di questa Corte di
legittimità, v., ex multis, Cass. 16587/2010; Cass. 16446/2007) che,
una volta esclusa la possibilità dell'applicazione retroattiva del
termine decadenziale ai provvedimenti di revisione per errore adottati
dall'INAIL si applica la legge vigente al tempo della loro emanazione
e, nel caso, la L. n. 88 del 1989, art. 55, comma 5, che consentiva
all'istituto assicuratore di rettificare, in qualsiasi momento e senza
alcun limite temporale, le prestazioni erogate in caso di errore di
qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o
riliquidazione delle prestazioni.
14. L'altro motivo di impugnazione è assorbito dal rigetto del primo.
15. La decisione della Corte territoriale che non si è informata agli
esposti principi va, pertanto cassata. Per essere necessari ulteriori
accertamenti di fatto, giacchè l'errore di diritto si è risolto in un
errore di indagine, la causa va rimessa, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.,
ad altro Giudice, che si designa nella medesima Corte d'appello, in
diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della
controversia alla stregua di quanto sinora detto.
16. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa
la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012