Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 9918-2011 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE - ricorrente -
contro
REGIONE ABRUZZO - controricorrente -
e contro
M.P.; - intimata -
avverso la sentenza n. 1540/2010 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA del 16/12/2010, depositata il 31/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l'Avvocato Alessandro Arredi (delega avvocato Federico Tedeschini) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si riporta alla relazione.
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila accoglieva la domanda di M.P. nei confronti del Ministero della Salute intesa ad ottenere l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, in quanto affetta da epatite cronica a seguito di trasfusione di sangue, affermando che il Ministero della Salute era il legittimato passivo;
Avverso detta sentenza il Ministero ricorre con un unico complesso motivo in cui si duole che sia stata affermata la sua legittimazione passiva;
La Regione Abruzzo resiste con controricorso notificato a mezzo posta, ma manca la ricevuta di ritorno; la signora M. è rimasta intimata;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
E' infatti già stato affermato (Cass. n. 21704 del 13/10/2009, seguita da numerose altre conformi) che "In tema di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della salute, dovendosi ritenere che il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123, nel conservare "allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi" in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 112, comma 2, lett. f), prevedendo il trasferimento alle Regioni - mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge - dei soli oneri economici, ricadenti nell'ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114".
L'orientamento è stato confermato dalla sentenza delle Sez. un. di questa Corte n. 12538 del 09/06/2011, con cui si è affermato" In tema di controversie relative all'indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l'accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale".
Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese in mancanza di valido controricorso.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2013