Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n.4657/2005 (Presidente: A. Giuliano; Relatore: A. Talevi)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo e’ esposto come segue.

Con atto di citazione notificato il 25- 26/10/1994, D. F. P. e A. M. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Roma l’ATAC, l’Ascoroma (ora Le Assicurazioni di Roma) e A. M. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente stradale avvenuto in Roma il 24/10/1992, allorche’ l’autobus appartenente alla prima convenuta, assicurato dalla seconda e condotto dal terzo aveva invaso la opposta corsia di marcia investendo l’autovettura Fiat 126 di proprieta’ della M. e condotta dalla P.

Mentre il M. rimaneva contumace, le societa’ convenute si costituivano opponendosi alla domanda.

Inoltre l’ATAC chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento dei danni a sua volta subiti e a tal fine otteneva autorizzazione a chiamare in giudizio l’Intercontinentale (ora incorporata dalla Winterthur), assicuratrice dell’auto della M.

Questa societa’ si costituiva contestando la domanda proposta nei suoi confronti e chiedendo la condanna dell’ATAC e rivelarla di quanto corrisposto a S. P., trasportata a bordo della Fiat 126.

Istruita la causa, il Tribunale adito, con sentenza in data 11/12/1997- 13/2/1998, addebitava la responsabilita’ dell’incidente per il 40% al M. e per il 60% alla P.; quindi condannava i convenuti a pagare £ 577.350.000 a favore di quest’ultima e di £ 688.000 a favore della M., oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e rifusione del 50% delle spese di lite; inoltre condannava la P., la M. e l’Intercontinentale a pagare all’ATAC £ 3.720.000, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e refusione del 50% delle spese di lite.

La P. e la M. appellavano con atto notificato il 20/9- 5/10/1998 lamentando con tre motivi l’erroneita’ della sentenza impugnata, di cui chiedevano la riforma con declaratoria di responsabilita’ esclusiva della controparte e liquidazione dei danni rispettivamente subiti in misura piu’ elevata.

Mentre il M. rimaneva contumace anche in questo grado, l’ATAC e Le Assicurazioni di Roma si costituivano sostenendo l’infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.

Inoltre la seconda proponeva appello incidentale chiedendo venisse dichiarata la responsabilita’ esclusiva della P.

Anche la Winterthur proponeva appello incidentale, ma per associarsi a quello principale e, quindi, chiedere la condanna dell’ATAC a rimborsarle quanto dalla istante versato alla trasportata…

Con sentenza 28/3- 19/4/2000 la Corte d’Appello di Roma decideva come segue: …definitivamente pronunciando sugli appelli come in atti proposti avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma in data 11/12/1997, 13/2/1998, cosi’ provvede: rigetta l’appello principale della P. e della M. e l’appello incidentale delle Assicurazioni di Roma; in parziale accoglimento dell’appello incidentale della Winterthur, che rigetta nel resto, condanna l’ATAC a pagare alla medesima la somma di 20.000.000 oltre agli interessi dalla domanda al saldo; dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del grado.

Contro questa decisione hanno proposto ricorso principale P. D.F. e M. A.

Ha resistito con controricorso l’ATAC s.p.a., gia’ ATAC, Azienda delle Tramvie e Autobus Comunale Romana).

Ha resistito con controricorso proponendo anche ricorso incidentale condizionato ex art. 371 2° c. c.p.c…. la Winterthur assicurazioni s.p.a.

Contro detto ricorso incidentale ha proposto controricorso la predetta parte: Le Assicurazioni di Roma (Mutua Assicuratrice Comunale Romana); la quale ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto va disposta la riunione dei ricorsi supra citati.

Le ricorrenti principali P. D.F. e M. A. artt. 115 e 116 c.p.c., arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue.

La dinamica dell’incidente e’ stata ricostruita sulla base del rapporto dei carabinieri e dei rilevamenti da essi eseguiti nonche’ dalle dichiarazioni rese dall’unico teste L. L.

Le dichiarazioni rese dalla teste all’udienza non sono diverse da quelle rese dai carabinieri.

Ella, gia’ nella prima dichiarazione, aveva affermato che la ricorrente frenava a causa dell’invasione di marcia del mezzo ATAC.

Dalle risultanze istruttorie e’ emerso che la P. marciava ad una velocita’ moderatissima, ed e’ stata trascinata dall’autobus, che percorreva la strada in salita, per ben 10 metri; i giudicanti non hanno nemmeno tenuto conto della velocita’ del mezzo.

In entrambi i gradi di giudizio si ribadisce l’ipotesi dello sbandamento, ipotesi secondo loro confermata dalle foto, perche’ la macchina oltre ad essere danneggiata anteriormente lo e’ anche nella parte laterale sinistra; deduzione illogica ed infondata in quanto l’autovettura veniva urtata anteriormente e trascinata per oltre 10 metri, scaraventata contro un albero; il danneggiamento latrale altro non era che la conseguenza dell’urto posteriore e piegamento del tetto.

I giudicanti non avendo tenuto conto della velocita’ della P., della frenata dovuta all’invasione del proprio senso di marcia, hanno distorto la dinamica dell’incidente del sinistro.

Non si e’ nemmeno tenuto conto dello stato dei luoghi.

La testimonianza del M., conferma che l’autovettura non ha sbandato.

Dovrebbe, il M., spiegare, in base a quale principio, una macchina che percorre la strada in discesa, dopo l’urto, riesce a percorrere oltre 7 metri in salita (sua stessa ammissione) visto che lo stesso percorreva la strada a velocita’ moderatissima.

M. ha mentito spudoratamente, ha negato di aver invaso la opposta corsia di marcia; da un attento esame dello stato dei luoghi e’ palese che un automezzo per affrontare la curva in questione deve per forza invadere la corsia opposta.

La Corte di Appello, evidenzia che l’ipotesi di sbandamento potrebbe essere confermata dal danneggiamento laterale della Fiat 126, circostanza che non emerge da nessun atto e tanto meno dalle foto, mentre e’ vero che le parti danneggiate sono parte anteriore e tettino e parte posteriore.

L’addebito della responsabilita’ dell’incidente, a carico della P., pari al 60% non e’ stata motivata, come previsto dall’art. 2054.

Il motivo non puo’ essere accolto in quanto la motivazione contenuta nell’impugnata decisione e’ sufficiente (anche se in taluni punti parzialmente implicita), logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

E’ opportuno aggiungere che le doglianze esposte dalle ricorrenti, nella misura in cui si basano su specifiche risultanze processuali debbono ritenersi inammissibili prima ancora che prive di pregio per violazione del principio di autosufficienza del ricorso in quanto non riportano ritualmente il contenuto delle risultanze stesse (nel giudizio di legittimita’, il ricorrente che deduce l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l’onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonche’ di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse; v. tra le altre Cass. n. 2838 del 25/3/1999, Cass. n. 3284 del 5/3/2003, e Cass. n. 14262 del 28/7/2004; cfr. Cass. a Sez. Un. N. 9561 del 16/6/2003).

Quanto agli asseriti vizi logici, occorre rilevare che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita’ ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo’ invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche’ la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione in contestazione, e non costituiscono quindi rituali motivi di ricorso.

Quindi anche le doglianze concernenti asseriti vizi logici debbono ritenersi inammissibili prima ancora che prive di pregio.

Il primo motivo va dunque respinto.

Le ricorrenti principali D. P. e A. M., con un secondo motivo, denunciano violazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c. erronea valutazione del danno ed insufficiente liquidazione esponendo le seguenti doglianze.

I giudici di prime e seconde cure non hanno tenuto conto della grave menomazione fisica che ha inciso sulla capacita’ di svolgimento dell’attivita’ lavorativa specifica questa a sua volta sulla capacita’ di guadagno e di produrre ricchezza.

Dall’elaborato del c.t.u. si evince chiaramente, punto 7, che i postumi impediscono del tutto lo svolgimento delle attivita’ lavorative esplicate dalla giovane, anche se in modo non continuativo; la perizianda non e’ in grado attendere ad altre attivita’ lavorative, date le sue gravi condizioni neuropsichiche. Nella liquidazione del danno patrimoniale ala persona il giudice deve accertare in base alle prove fornite dall’attore danneggiato ed avvalendosi anche delle presunzioni semplici per il danno da invalidita’ permanente (che si proietta nel futuro) in quale misura la menomazione fisica o psichica abbia inciso sulla capacita’ di svolgimento della capacita’ lavorativa specifica e questa a sua volta sulla capacita’ di guadagno.

Il danneggiato ha ampiamente provato che la menomazione fisica e psichica ha inciso sulla capacita’ di svolgimento della capacita’ lavorativa specifica, lo stesso c.t.u. e lo specialista incaricato da quest’ultimo hanno dichiarato che la periziando non e’ in grado di effettuare attivita’ che richiedano la necessita’ di scelte autonome.

Per quanto concerne la liquidazione, le doglianze precisate dalla ricorrente nell’atto di appello, pur essendo fondate sono state tutte disattese; la liquidazione deve essere fatta non come mero calcolo matematico ma come valutazione equitativa in riferimento alla gravita’ del danno.

In oltre, i danni materiali liquidati alla M. sono notevolmente inferiori a quelli indicati, la prolungata custodia dell’autoveicolo e’ stata determinata da esigenze strettamente cautelative, affinche’ essa potesse essere messa a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.

La Corte di appello, in merito alle conclusioni dell’appellante, riferisce, che questi non spiegano quali conclusioni trarne, nessuno ha notato che la comparsa conclusionale, pur se regolarmente depositata, come risulta dal fascicolo, e’ stata sottratta.

Il motivo di ricorso deve ritenersi fondato nella sua parte essenziale.

Questa Corte Suprema, recentemente ha piu’ volte affermato che anche una casalinga puo’ trovarsi a subire un danno di natura patrimoniale qualora si veda in misura maggiore o minore privata per il futuro della possibilita’ di svolgere l’attivita’ in questione (appunto quella di casalinga).

Vanno ricordate in particolare le seguenti decisioni: la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge pur tuttavia un’attivita’ suscettibile di valutazione economica, sicche’ va legittimamente inquadrato nella categoria di danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente come danno biologico) quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacita’ lavorativa.

Il fondamento di tale diritto, specie quando la casalinga sia componente di un nucleo familiare legittimo (ma anche quando lo sia in riferimento ad un nucleo di convivenza comunque stabile), e’, di fatti, pur sempre di natura costituzionale, ma riposa sui principi di cui all’art. 37 della Cost. (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro, ed i diritti della donna lavoratrice), mentre il fondamento della risarcibilita’ del danno biologico si fonda su un diverso principio della tutela della salute (Cass. n. 15580 del 11/12/2000).

La casalinga, pur percependo reddito monetizzato svolge, cio’ nondimeno, un’attivita’ suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento, latu sensu, della vita familiare, cosi’ che costituisce danno patrimoniale (come tale, autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacita’ lavorativa e che sussiste anche nel caso in cui ella sia solita affidare la parte materiale del proprio lavoro a persone estranee.

Consistendo il danno de quo nella perdita di una situazione di vantaggio, e non rimanendo esso escluso neanche dalla mancata sopportazione di spese sostitutive, legittimo risulta il riferimento, nel relativo procedimento di liquidazione, al reddito di una collaboratrice familiare, con gli opportuni adattamenti dettati dalla maggiore ampiezza dei compiti espletati dalla casalinga (Cass. n. 10923 del 6/11/1997).

Il danno patrimoniale come conseguenza della riduzione della capacita’ lavorativa generica di una persona risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vie e’ la prova che il soggetto leso svolgesse, o fosse presumibilmente in procinto di svolgere un’attivita’ lavorativa produttiva di reddito, sia pure figurativo (come nel caso della casalinga). (Cass. n. 10923 del 6/11/1997).

Il danno patrimoniale come conseguenza della riduzione della capacita’ lavorativa generica di una persona e’ risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi e’ la prova che il soggetto leso svolgesse, o fosse presumibilmente in procinto di svolgere, un’attivita’ lavorativa produttiva di reddito, sia pure figurativo (come nel caso della casalinga).

(Cass. n. 10015 del 15/11/1996).

Di fronte a tale filone interpretativo giurisprudenziale parte della dottrina ha anzitutto rilevato che da esso (ed in particolare dalla sentenza n. 15580/00) sembra emergere la generalizzata risarcibilita’ di detta asserita componente del danno patrimoniale, mentre sulla base dell’art. 2043 c.c. (e delle altre norme in materia) deve ritenersi che debbono essere risarcite solo le voci di danno effettivamente esistenti e provate.

Parte dottrina ritiene poi che non si possa parlare di una capacita’ lavorativa specifica della casalinga poiche’ l’attitudine al lavoro domestico non si riconnette ad un vero e proprio rapporto di lavoro (retribuito); e poiche’ inoltre detto lavoro e’ in ogni caso svolto a titolo gratuito e quindi non puo’ dar luogo ad un guadagno suscettibile di essere perduto ovvero diminuito.

Da cio’ deriverebbe che la ritenuta risarcibilita’ del danno in questione comporterebbe delle duplicazioni risarcitoria in quanto la perdita della capacita’ lavorativa generica e’ gia’ considerata nell’ambito della liquidazione del danno biologico.

Secondo talune tesi infine la perdita o la diminuzione dell’idoneita’ a svolgere il lavoro casalingo puo’ talora comportare delle ripercussioni di ordine patrimoniale ma solo ed esclusivamente sotto il profilo del danno emergente, ed unicamente nell’eventualita’ che si renda necessario il ricorso ad un aiuto esterno.

Da cio’ deriverebbe la non configurabilita’ di un danno emergente nel caso che il soggetto danneggiato avesse affidato detto lavoro a terza persona gia’ prima del sinistro.

Non sembra che tali critiche riescano ad inficiare la tesi giurisprudenziale sopra esposta (se esattamente interpretata).

Quanto alla necessita’ che la sussistenza di un danno effettivo debba essere in concreto provata (in conformita’ con le regole generali sostanziale e processuali in questione; e quindi, tra l’altro, anche con la possibilita’ del ricorso a presunzioni) basta rilevare che la cosa e’ certamente indubbia e che non risulta esser stata messa in discussione (neppure nella pronuncia n. 15580/00 sopra citata, se ben interpretata).

Con riferimento poi al fatto che la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge pur tuttavia un’attivita’ suscettibile di valutario economica, basta rilevare che cio’ e’ incontestabile; e la cosa appare in tutta la sua evidenza se si considera che il venir meno della sua opera puo’ (pacificamente) comportare il sorgere di un danno (oltre che morale anche) patrimoniale per i familiari (cfr. tra le tante Cass. n. 11453 del 3/11/1995: il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell’art. 2043 cod. civ., ai congiunti di persona deceduta a causa di altrui fatto illecito, richiede l’accertamento che i medesimi siano stati privati di utilita’ economiche di cui gia’ beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro.

Pertanto, quello subito dal marito e dal figlio minore per il decesso, a seguito dell’altrui fatto illecito, del congiunto (rispettivamente moglie e madre), costituisce, anche nel caso in cui quest’ultimo fosse stato privo di un effettivo reddito personale, danno patrimoniale risarcibile, concretantesi nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti alla cura, all’educazione ed assistenza, cui il marito ed il figlio avevano ed hanno diritto nei confronti della rispettiva moglie e madre nell’ambito del rapporto familiare; cfr. inoltre Cass. 08970 del 10/9/1998: il danno patrimoniale subito dai familiari di una casalinga deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito, e consistente nella perdita delle prestazioni domestiche erogate dalla propria congiunta, puo’ essere legittimamente liquidato facendo riferimento non al reddito di una collaborante domestica, ma al triplo della pensione sociale).

A questo puntosi impongono due prescrizioni: la radicale evoluzione dei costumi non consente piu’ di confinare la problematica in questione alla casalinga, essendo ormai ben possibile il sorgere del danno in questione anche con riferimento ad una donna che svolga anche attivita’ di casalinga e con riferimento ad un danneggiato di sesso maschile.

Stranamente finora il lavoro domestico e’ stato considerato prevalentemente con riferimento all’utilita’ che ne ricavano altri, ed in particolare i familiari del soggetto in questione; e non con riferimento all’utilita’ che ne ricava direttamente quest’ultimo; ma e’ evidente che se un soggetto abituato a svolgere detto lavoro solo (ovvero anche) in proprio favore (si pensi ad una figura sempre piu’ comune: il c.d. single; ed in particolare ad un single che pulisce il proprio appartamento, lava e stira la propria biancheria, cucina i suoi pasti ecc. senza ricorrere a colf, ristoranti, lavanderie, ovvero a soluzioni piu’ radicali come alberghi o pensioni; ecc.) viene a trovarsi privato in tutto o in parte della propria capacita’ di provvedere a dette sue necessita’ insorge un evidente danno emergente (tipicamente patrimoniale) derivante dal fatto che dovra’ cominciare a ricorrere (in misura maggiore o minore a seconda dell’invalidita’ subita) a colf, ristoranti, lavanderie ecc.; quindi, dato che oggi una percentuale sempre maggiore di persone (anche se con attivita’ lavorativa retribuita) dedica parte delle proprie energie lavorative a faccende domestiche una sopravvenuta incapacita’ ad attendere alle medesime comporta di regola un danno patrimoniale sotto il profilo del danno emergente.

Non puo’ peraltro escludersi che detta incapacita’ comporti anche un lucro cessante; basta pensare infatti, ad es., che nell’impresa familiare (art. 230 bis c.c.) la prestazione lavorativa puo’ (pacificamente) consistere anche in lavori domestici (purche’, secondo una tesi, si riflettano sull’andamento dell’impresa accrescendone la produttivita’) e che ai sensi del primo comma della norma predetta i diritti (anche di contenuto piu’ tipicamente patrimoniale; e quindi inerenti ad introiti che in caso di cessazione danno luogo ad un tipico caso di lucro cessante) del partecipante all’impresa medesima sono proporzionali alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato; e quindi sono suscettibili di diminuzione qualora la capacita’ di lavoro diminuisca (v. in particolare il primo comma dell’art. 230 bis. cit.: salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita’ di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche’ agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato…).

Da quanto sopra esposto emerge altresi’ che l’insorgere di un danno patrimoniale non e’ in linea generale (salve le eventuali eccezioni) configurabile se il soggetto danneggiato, gia’ prima dell’incidente, non svolgeva lavori domestici (va rilevato che l’espressione lavori domestici va intesa in senso ampio e quindi comprensivo anche di quell’attivita’ di coordinamento, latu sensu, della vita familiare di cui la sopra citata Cass. n. 10923 del 6/11/1997) in quanto questi e’ invece eccezionalmente configurabile nell’ipotesi, indubbiamente infrequente, che la persona danneggiata affermi e riesca poi a dimostrare che all’epoca del sinistro era in procinto di mutare le proprie abitudini (per un cambiamento delle proprie condizioni economiche e per altre ragioni) nel senso che stava per iniziare a provvedere personalmente, in tutto o in parte, a lavori prima demandati a colf.

Emerge inoltre che in linea generale (fatte salve le eccezioni come quella sopra citata di cui all’art. 230 bis cit.) un danno patrimoniale del danneggiato e’ possibile solo in relazione ai lavori domestici svolti in suo favore; mentre con riferimento ai lavori svolti gratuitamente in favore di altri, gli eventuali soggetti danneggiati possono essere eventualmente solo questi ultimi.

In conclusione va enunciato il seguente principio di diritto: in tema di invalidita’ permanente o temporanea il soggetto che perde in tutto o in parte la propria capacita’ di svolgere lavori domestici in precedenza effettivamente svolti in proprio favore ha diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale provato (danno emergente ed, eventualmente, anche lucro cessante).

Nella fattispecie la Corte di Appello di Roma non ha seguito detto principio di diritto.

Inoltre la motivazione appare insufficiente con riferimento alla possibile attivita’ lavorativa futura della P.; tra l’altro in quanto, dopo aver dato atto della possibilita’ di ricorso a presunzioni (a pag. 8) e del fatto che il c.t.u. definisce l’infortunata …casalinga con attivita’ lavorativa saltuaria e varia… omette di motivare in modo sufficiente sul punto (specie alla luce del seguente principio di diritto: in tema di risarcimento del danno alla persona, la riduzione della capacita’ lavorativa di un soggetto che svolge vari e saltuari lavori non qualificati, o dell’operaio non specializzato, non e’ assimilabile alla incapacita’ lavorativa generica, liquidabile solo nell’ambito del danno biologico, ma e’ pur sempre fonte di danno patrimoniale, da valutarsi considerando quale sia stata in concreto la riduzione della capacita’ lavorativa specifica del soggetto leso, che puo’ essere chiamato a compiere, in riferimento alla situazione lavorativa specifica,, ambientale e personale, del soggetto stesso; v. Cass. n. 18945 del 11/12/2003).

Il secondo motivo di ricorso (avente ad oggetto, esplicitamente o implicitamente, tutti punti di cui sopra) va dunque accolto (nella misura sopra indicata; apparendo invece privo di pregio nel resto).

La ricorrente incidentale Winterthur Assicurazioni s.p.a., con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1916 c.c. espone le seguenti doglianze.

La Winterthur Assicurazioni S.p.A., …nell’ipotesi di accoglimento del motivo di ricorso principale, incentrato sull’errata valutazione delle prove raccolte in sede processuale in tema di responsabilita’ per la causazione del sinistro… (alla terza riga di pag. 6 del ricorso incidentale detta Winterthur specifica espressamente trattarsi… del primo motivo di ricorso principale), propone ricorso incidentale condizionato, … invocando la riforma del capo dell’impugnata sentenza relativo all’azione di regresso esercitata dalla societa’ ricorrente nei confronti delle controricorrente ATAC e Le Assicurazioni di Roma, per il risarcimento del danno corrisposto alla Sig.ra S. P., trasportata sull’autovettura delle ricorrenti principali…

Dato che il primo motivo del ricorso principale e’ stato respinto, il ricorso incidentale deve ritenersi assorbito.

In conclusione l’impugnata decisione va cassata in relazione al motivo accolto (il secondo del ricorso principale); e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

A detto Giudice di rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il primo motivo di detto ricorso; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa in relazione l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Roma, 3/12/2004.

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2005.

 

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