Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 8245-2007 proposto da:
N.G., - ricorrente -
contro
I.N.A.I.L - controricorrente -
avverso la sentenza n.
449/2006 della CORTE
D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 01/12/2006 r.g.n.
554/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l'Avvocato TERESA OTTOLINI per delega LA PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. La Corte d'appello di Caltanisetta, con sentenza del 1 dicembre 2006, in accoglimento del gravame svolto dall'INAIL contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la rendita di reversibilità in favore di N.G. per l'infortunio occorso al coniuge C.G., rigettava la domanda proposta dalla N..
2. La Corte territoriale, rinnovato, in sede di gravame, l'esame peritale, faceva proprie le conclusioni del consulente tecnico che ravvisava la causa del decesso del C. nella particolare gravità della lesione cancerogena (epatocarcinoma e gravissima cirrosi epatica), in mancanza di qualsiasi prova che l'asserita patologia respiratoria, della quale nelle cartelle cliniche non si faceva alcun cenno, avesse accelerato il decesso.
3. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, N. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L'INAIL ha resistito con controricorso.
4. La ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per non aver la corte territoriale pronunciato sul richiesto supplemento di indagine peritale pur in presenza di due pareri degli ausiliari di segno diverso; e per aver acriticamente fatto proprie le conclusioni rassegnate dal consulente nominato in sede di gravame.
5. I motivi non sono meritevoli di accoglimento.
6. Invero, come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, e va qui ribadito, "qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinchè i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico; al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice" (v., fra le altre, Cass. 7341/2004; Cass. 16223/2003; Cass. 11894/2004).
7. Le conclusioni, quindi, "del consulente tecnico d'ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate, in sede di legittimità, se le relative censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali che, in quanto tale, costituisce un vero e proprio vizio della logica medico-legale e rientra tra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5".
(v., ex multis, Cass. 15796/2004).
8. Peraltro, come pure è stato precisato, "rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità" (cfr., fra le altre, Cass. 3004/2004; Cass. 4660/2006), neppure sotto il profilo della carenza di motivazione quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza risulti comunque l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta (v., ex multis, Cass. 5277/2006).
9. In particolare è stato affermato che qualora il giudice di appello, esaminando i risultati di due successive consulenze tecniche d'ufficio disposte in primo ed in secondo grado e fra loro contrastanti, aderisca al parere del secondo consulente respingendo quelle del primo, la motivazione della sentenza è sufficiente se fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario (cfr. Cass. 9567/2001); poichè anche in questo caso è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della seconda consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni e i rilievi esposti nella prima consulenza (Cass. 125/2003).
10. Nella specie il giudice di appello ha aderito alle argomentazioni espresse dal consulente officiato in sede di gravame e alle note a chiarimento depositate. Le valutazioni espresse al riguardo, nel senso della mancanza di prova dell'accelerazione dell'exitus a cagione della patologia respiratoria, a fronte della particolare gravità della lesione cancerogena per epatocarcinoma, complicata da una gravissima cirrosi epatica HCV e all'assenza di riferimento in tutte le cartelle cliniche a complicazioni di tipo respiratorio, sono adeguatamente motivate sebbene sintetiche, non presentano evidenti vizi logici e contraddizioni e consentono di ricostruire adeguatamente l'iter argomentativo che sorregge la decisione.
11. Per le esposte considerazioni il ricorso va, pertanto, rigettato.
12. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv.
in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis, infatti, le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2012