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Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 18 febbraio
2008, n. 4000
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
1. Con sentenza
depositata il 14 dicembre 2000, il Tribunale di Latina, decidendo
in ordine ai ricorsi proposti dai tre attori indicati in epigrafe
contro la s.p.a. Agusta, dichiarava il diritto di M. Giovanni
all'inquadramento nella quinta categoria contrattuale e
respingeva le ulteriori domande proposte dagli attori, intese
alla declaratoria di illegittimità dell'assegnazione a
mansioni diverse e dequalificanti.
2. La sentenza veniva
appellata, in via principale e/o incidentale, da tutte le parti
in causa. La Corte di Appello di Roma, riformando la decisione di
primo grado, respingeva la domanda di superiore inquadramento
proposta dal M., ma dichiarava il diritto di I., S. e M. alla
conservazione delle mansioni ultimamente assegnate (guardia
giurata) ovvero all'assegnazione di mansioni equivalenti,
ritenendo provata la dequalificazione in quanto essi erano stati
assegnati a compiti di produzione.
3. Questa, in sintesi,
la motivazione della sentenza di appello:
il servizio di
guardiania, cui in precedenza erano addetti i tre attori, veniva
dapprima ridotto a due sole unità, indi soppresso ed
affidato a ditta esterna;
non risultano accordi tra la
società e le organizzazioni sindacali aventi ad oggetto la
sorte dei rapporti di lavoro in questione;
la
partecipazione degli attori a corsi di riqualificazione non
risulta decisiva ai fini di un loro consenso al mutamento di
mansioni;
non risultano dequalificazioni concordate con le
organizzazioni sindacali come alternativa al licenziamento o alla
mobilità; vero è che la Contropol si dichiarava
disponibile ad assumere le guardie giurate, ma è anche
vero che gli attori optavano per rimanere presso la Agusta;
le
nuove mansioni (produzione) non sono equivalenti al bagaglio
professionale acquisito dai lavoratori; essi hanno avuto un
trattamento economico deteriore a causa della perdita di varie
indennità aggiuntive (turno, pausa mensa, monte ore
mensile e settimanale, premio speciale); la nuova professionalità
è di tipo essenzialmente manuale e realizza quindi un
mutamento non consentito;
la domanda di condanna al
risarcimento del danno professionale è inammissibile in
quanto formulata per la prima volta in appello;
il M. non
ha diritto al livello quinto perché ha svolto mansioni di
"capoterna" solo occasionalmente e nelle giornate di
sabato e festive.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione la
convenuta s.p.a. Agusta, deducendo quattro motivi. Resistono con
controricorso i tre attori. Le parti hanno presentato memorie
integrative.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
5. Col primo motivo
del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione, a sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., dell'art. 1362
c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
punti decisivi della controversia, ex art. 360, n. 5, c.p.c.:
pacifico essendo che il servizio di guardiania venne
esternalizzato, che l'accordo sindacale in data 17 febbraio 1997
consentiva il trasferimento di attività indirette a terzi,
che l'azienda manifestava a suo tempo l'intenzione di assegnare i
lavoratori in esubero al settore produttivo, la ricorrente
sottolinea come l'offerta di un lavoro nel settore produzione
rappresentasse una alternativa al licenziamento ovvero
all'assunzione da parte della Contropol, cosa quest'ultima che i
lavoratori rifiutarono. Di tutto questo la Corte di Appello non
ha tenuto conto, avendo ritenuto illegittimo "tout court"
il cambiamento di mansioni.
6. Con il secondo motivo del
ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a
sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art.
112 c.p.c. e vizio di motivazione: la Agusta, pur versando in
stato di crisi, espressamente escluse fin da principio di voler
ricorrere alla mobilita o ai licenziamenti collettivi. Non si può
pertanto imputare alla medesima la violazione dell'art. 4 della
l. n. 223/1991, perché nessuna procedura venne avviata,
allo scopo per l'appunto di evitare licenziamenti.
7. Col
terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione, a sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 2103
c.c. e vizio di motivazione al riguardo, posto che la presunta
dequalificazione è da ricollegare comunque alla
soppressione del posto di lavoro, che la retribuzione è
rimasta a un di presso la medesima (la perdita è connessa
solo alle indennità peculiari della funzione di
vigilanza), che tutti gli addetti alla vigilanza sono passati in
produzione - tranne uno, invalido - che il livello è
rimasto lo stesso.
8. I tre motivi possono essere trattati
congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi. Essi
sono fondati a vanno accolti. È pacifico in fatto che la
Agusta attraversava un periodo di crisi e che il servizio di
vigilanza venne "esternalizzato". È parimenti
accertato che la società non volle far ricorso a procedure
di mobilità o licenziamento collettivo e ricercava
soluzioni alternative con il consenso delle organizzazioni
sindacali. In siffatto contesto, non pare possa revocarsi in
dubbio come una eventuale dequalificazione dei lavoratori,
rappresentando la risultante della soppressione dei posti di
lavoro o del possibile passaggio alle dipendenze di diverso
datore di lavoro, possa risultare legittima quale "extrema
ratio". La Corte di Appello afferma che non esiste alcun
accordo con le organizzazioni sindacali relativo alla sorte delle
guardie dello stabilimento di Frosinone, ma ammette che nel
verbale 17 febbraio 1997 venne concordato di utilizzare
l'esternalizzazione di attività indirette. Illogica appare
l'affermazione secondo cui la partecipazione ai corsi di
riqualificazione non è indice del consenso dei lavoratori,
non risultando che tale partecipazione sia stata imposta dal
datore di lavoro.
9. Ma vi è di più: la
Corte di Appello ha affermato la natura dequalificante delle
nuove mansioni rispetto al servizio di guardiania, motivando nel
senso della prevalente manualità del lavoro, senza mettere
il lavoro asseritamente dequalificante a confronto col lavoro di
guardiania precedente. Né pare possa affermarsi che il
nuovo lavoro è atto a depauperare il bagaglio
professionale dei lavoratori anziché arricchirlo di nuove
competenze. L'affermazione della Corte di Appello in ordine ad
una ritenuta dequalificazione "tout court" rimane
quindi scarsamente motivata, apparendo piuttosto ispirata ad una
aprioristica valutazione di superiorità del lavoro di
guardiania rispetto al lavoro di produzione. Se è vero
che, ai fini della dequalificazione, il patrimonio professionale
acquisito non deve andare disperso (Cass. 11 febbraio 2004, n.
2649), è anche vero che il trasferimento ad un diverso
settore lavorativo non implica di per sé dequalificazione,
potendo richiedere un aggiornamento professionale e potendo
rappresentare occasione per un ampliamento del bagaglio
professionale (Cass. 2 maggio 2006, n. 10091) in un contesto in
cui le mansioni sono alternative (Cass. 24 novembre 2006, n.
25033). Solo quando le nuove mansioni siano decisamente
dequalificanti (ad esempio da inserimento dati a fotocopiatura
documenti e smistamento della posta) è possibile un
giudizio di dequalificazione (Cass. 23 marzo 2005, n. 6326).
10.
Tenuto quindi conto, da un lato, dello stato di crisi
potenzialmente atto a giustificare un possibile licenziamento,
del quale appare non si sia tenuto debito conto; dall'altro della
incompleta motivazione in ordine alla equivalenza delle mansioni,
la sentenza della Corte di Appello appare suscettibile di censura
e va cassata, ai fini di un riesame alla luce di entrambi gli
aspetti sopra considerati.
11. Non senza considerare che
la Corte di Appello sembra avere dato importanza decisiva, a
riprova della dequalificazione, alla diminuzione del trattamento
economico complessivo, laddove esso non rileva quando i compensi
sono collegati ad una particolare modalità di prestazione
od a disagi e difficoltà, talché detti compensi
legittimamente possono essere sospesi quando vengono meno le
situazioni cui essi erano dovuti (Cass. 8 maggio 2006, n.
10449).
12. Col quarto motivo del ricorso, la ricorrente
deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360, n.
3, c.p.c., dell'art. 90 c.p.c. in punto di spese.
13. Il
motivo è assorbito dal rinvio.
14. La sentenza
impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato
alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per
le statuizioni circa le spese. Il giudice del rinvio si atterrà
ai principi affermati nei parr. 8, 9, 10 e 11 che precedono.
P.Q.M.
La Corte Suprema di
Cassazione accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il
quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
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