LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Sentenza 11.2.2011 n. 3546


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -

Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 27159/2009 proposto da:


M.M. - ricorrente -


contro

INAIL - controricorrente -


avverso la sentenza n. 685/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO del 4/6/09, depositata il 24/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

FATTO


La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 24.6.2009, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da M.M. contro l'Inps, diretta al riconoscimento della qualificabilità come infortunio indennizzabile con le prestazioni di legge (indennità giornaliera e rendita) dell'infortunio dalla medesima subito il giorno (OMISSIS) a causa di un incidente stradale verificatosi durante il tragitto dalla sua abitazione in (OMISSIS) al posto di lavoro in Castrovillari.

L'interessata ricorre per cassazione con tre motivi. L'Inail resiste con controricorso.

La ricorrente ha poi depositato dichiarazione di rinuncia espressa all'impugnazione, vidimata dal suo difensore.

Come recentemente osservato dalle Sezioni Unite della Corte, dato che, a norma dell'art. 390 cod. proc. civ., u.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (sentenza n. 3876/2010).

Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).


P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte contro ricorrente le spese del giudizio in Euro venti per esborsi ed Euro mille per onorari.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011