Corte di Cassazione

Sezione Lavoro Civile

Sentenza del 16 dicembre 2009, n. 26364



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA (OMESSO), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell'avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANFOSSI

RICCARDO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DO. LA. , (E ALTRI OMISSIS)

- controricorrenti -

e contro

ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI;

- intimata -

avverso la sentenza n. 205/2 008 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il 15/10/2008 R.G.N. 154/07

+ altre;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 11/11/2009 dal Consigliere Dott.

BANDINI Gianfranco;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nelle controversie riunite, promosse con separati ricorsi da Ab. Gi. , (E ALTRI OMISSIS)

Avendo l'ARAN comunicato l'impossibilità di pervenire ad un accordo con le organizzazioni sindacali, il Tribunale di Cuneo, con sentenza non definitiva del 1 - 15.10.2008, risolse l'anzidetta questione interpretativa nel senso che "I quindici giorni di ferie aggiuntive devono computarsi come ferie ordinarie, escludendo dal computo i giorni festivi, di riposo settimanale e feriali non lavorativi ricadenti nello stesso periodo", ritenendo decisivi il testuale riferimento della disposizione contrattuale alle "ferie aggiuntive" e la riferibilità del termine "ferie" ai giorni lavorativi.

Avverso tale sentenza l'Azienda Ospedaliera (OMESSO) ha proposto ricorso per Cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.

Gli originari ricorrenti hanno resistito con distinti controricorsi. L'ARAN ha depositato memoria a mente del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 64, comma 5.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dei controricorsi. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, infatti, al controricorso si applica la disposizione dell'articolo 365 c.p.c. in base alla quale si richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale; in particolare, il requisito di specialità della procura implica l'esigenza che questa riguardi, ex professo, il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata; ne consegue, pertanto, che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, e, pertanto, è inammissibile un controricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell'atto di citazione o della comparsa di primo grado (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2125/2006).

Nel caso di specie tutti i controricorsi risultano sottoscritti da difensore munito di procura che, in

quanto rilasciata, come si dichiara espressamente nella epigrafe dei controricorso medesimi, "a

margine del ricorso introduttivo avanti al Tribunale di Cuneo in data 12.03.07, è sicuramente

precedente alla data della sentenza impugnata e deve, perciò, considerarsi del tutto priva del requisito di specialità e, conseguentemente, inidonea per conferire al difensore il potere di rappresentanza ed assistenza delle parti nel giudizio in Cassazione.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione

all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all'articolo 24 Cost. e agli articoli 156 e 300 c.p.c. deducendo che la sentenza era stata emessa nei confronti di persona giuridica estinta in data

31.12.2007, essendole subentrata la nuova Azienda individuata dal Consiglio Regionale della Regione Piemonte con Delib. 22 ottobre 2007, n. 253 a seguito della nuova articolazione delle Aziende Sanitarie regionali disposta, con decorrenza dal 1.1.2008 dalla Legge Regionale Piemonte n. 18 del 2007 e dolendosi che il Tribunale di Cuneo abbia respinto la relativa eccezione nonostante, al riguardo, fosse stata resa apposita dichiarazione a verbale.

2.1 L'articolo 366 bis c.p.c. è stato abrogato dalla Legge n. 69 del 2009, articolo 47; la Legge n. 69 del 2009, articolo 58, comma 5, prevede tuttavia che le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano, per quanto qui rileva, alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per Cassazione è stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione transitoria, per asserito contrasto con l'articolo 3 Cost., sollevato dalla difesa della ricorrente, è manifestamente infondato, rientrando nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l'applicabilità delle disposizioni processuali e non apparendo irragionevole il mantenimento della pregressa normativa per i ricorsi per Cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell'entrata in vigore della novella.

Ciò premesso, il motivo è inammissibile appunto per violazione dell'articolo 366 bis c.p.c. Applicabile alla presente controversia ratione temporis, non essendo stato formulato il prescritto quesito di diritto.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all'articolo 1362 c.c. e all'articolo 5, comma 6, CCNL Comparto Sanità - 2 Biennio Economico 2000 - 2001, deducendo che i quindici giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in un'unica soluzione vanno computati secondo il calendario, restando così assorbiti gli eventuali riposi e festività che vi ricadano.

È stato conclusivamente formulato il seguente quesito di diritto: "nel computo del periodo di ferie

aggiuntive di quindici giorni, per il personale esposto a rischio radiologico ai sensi dell'articolo 5,

comma 6 del C.C.N.L del Comparto Sanità - 2 Biennio Economico 2000/2001, devono essere

assorbiti le festività, i giorni domenicali ed il sabato (per il personale che presta servizio in turni di

cinque giorni la settimana) ricadenti nello stesso periodo".

L'ARAN, nella memoria depositata, aderisce all'interpretazione prospettata dalla ricorrente.

3.1 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 5, e articolo 64 questa Corte è abilitata alla diretta lettura del testo contrattuale, anche nelle parti non direttamente investiate dalle censure del ricorso (cfr, ex plurimis, Cass., n. 22234/2007).

Nello specifico a clausola della cui interpretazione si controverte così recita: "Al personale dei commi 1 e 3 rispettivamente i tecnici sanitari di radiologia medica e il personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione".

3.2 L'interpretazione accolta dalla sentenza impugnata si fonda essenzialmente su un argomento

letterale, l'uso cioè dell'espressione "ferie aggiuntive", da aggiungere quindi a quelle già attribuite al

dipendente, venendo rilevato, al contempo, come debba ritenersi "pacifico" che il termine ferie si

riferisce a giorni lavorativi. Fermo restando che l'interpretazione del contratto deve ricercare la

comune intenzione delle parti "e non limitarsi al senso letterale delle parole" (articolo 1362 c.c.),

l'argomento letterale nella specie risulta intrinsecamente fragile - e, quindi, non risolutivo - poichè, se è vero che il termine "ferie" richiama l'istituto di cui all'articolo 19 del CCNL di comparto 1.9.1995 (secondo il quale "la durata delle ferie ... è di 32 giorni lavorativi ..." - comma 2), la complessiva locuzione usata, "...15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione" introduce una palese distinzione tra la disciplina di tale periodo, unitariamente considerato, e l'ordinario periodo feriale, individuato in "giorni lavorativi anche frazionabili (cfr articolo 19 CCNL cit., comma 9: "Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. ..."). La sentenza impugnata nega rilievo alla previsione testuale di fruizione delle ferie aggiuntive in unica soluzione, assumendo che ciò configura un aspetto afferente soltanto alle modalità di godimento, ma l'argomento, ai fini ermeneutici, appare artificioso, poichè anche la modalità di fruizione delle ferie aggiuntive costituisce un elemento - neppure di secondaria importanza – di regolamentazione dell'istituto, e, come tale, concorre a caratterizzarne la specifica disciplina.

A ciò deve poi aggiungersi, sempre con riferimento al contenuto testuale della norma pattizia

all'esame, che quest'ultima non si limita a prevedere un mero aumento, a favore del personale

interessato, dei giorni di ferie spettanti in base al CCNL di comparto, ma contraddistingue l'ulteriore

periodo feriale, nei termini già detti, in senso unitario e senza fare riferimento alcuno ai giorni

lavorativi. Deve quindi riconoscersi che, già proprio sotto l'aspetto letterale (che, ovviamente,

costituisce il punto di partenza dell'indagine ermeneutica), la clausola all'esame introduce significativi elementi di distinzione rispetto all'istituto delle ferie quale disciplinato dal ricordato articolo 19 CCNL di comparto.

3.3 La necessaria ricerca della comune intenzione delle parti, non ricavabile in termini di rassicurante certezza dalla mera analisi testuale, porta a considerare, anche alla luce del criterio ermeneutico di cui all'articolo 1363 c.c., che la clausola all'esame è inserita nella più articolata disciplina dettata dal complessivo articolo 5 CCNL - 2 biennio economico 2000 - 2001, che, sotto la rubrica "Indennità di rischio radiologico", contempla l'attribuzione dell'indennità di "rischio radiologico" al personale interessato, le modalità di accertamento delle condizioni ambientali caratterizzanti le "zone controllate", l'effettuazione "con cadenza semestrale" delle visite mediche periodiche del personale esposto al rischio e, appunto, il riconoscimento del ridetto periodo di ferie aggiuntive. Appare quindi evidente come, nel complesso di tali disposizioni, assuma un aspetto di rilevante importanza l'apprestamento di idonee misure di prevenzione del rischio radiologico.

3.4 Deve poi considerarsi che la normativa pattizia ripete la strutturazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, articoli 54 e 120 (con il quale era stato recepito l'accordo di comparto del (OMESSO) e le cui previsioni erano dunque anch'esse di derivazione negoziale), nei quali (sotto l'analoga rubrica: "Indennità di rischio da radiazioni si contemplano la corresponsione dell'indennità a favore del personale indicato dalla Legge n. 460 del 1988, le modalità di accertamento delle condizioni ambientali e la spettanza di "...un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione", disposizione, quest'ultima, all'evidenza conforme a quella all'esame, salva la sostituzione della terminologia pubblicistica ("congedo ordinario") con quella privatistica ("ferie").

La ratio della previgente normativa era stata individuata nella prevenzione dei danni potenzialmente

collegati alla esposizione alle radiazioni dalla maggioritaria giurisprudenza amministrativa, ricevendo in tal senso l'avallo della Corte Costituzionale che, con la sentenza interpretativa di rigetto 20.7.1992 n. 343, richiamati i lavori preparatori della Legge n. 460 del 1988, sottolineò la particolare natura dell'indennità di rischio radiologico, rilevando che essa "...non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso alle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione"; infine la ridetta finalità di prevenzione, con particolare riferimento proprio al periodo di congedo ordinario aggiuntivo, venne positivamente affermata dalla Legge n. 724 del 1994,

articolo 5, comma 2 che lo qualificò espressamente quale "congedo per recupero biologico", vietando al personale interessato, durante tale periodo, "...a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata".

3.5 Il recupero convenzionale degli istituti del previgente regime pubblicistico e l'assenza di ulteriori previsioni di divergente segno, portano dunque a ritenere che, con la clausola all'esame, le parti collettive abbiano inteso apprestare una specifica misura di prevenzione del rischio da radiazioni, garantendo al personale interessato la fruizione di un periodo, continuativo e unitariamente stabilito, di allontanamento dagli ambienti lavorativi esposti.

Risulta dunque evidente l'estraneità all'istituto delle "ferie aggiuntive" della disciplina propria delle ferie ordinarie e, segnatamente, della determinazione della durata del relativo periodo di allontanamento dagli ambienti esposti sulla base delle giornate lavorative; se infatti la misura di prevenzione individua in 15 giorni in "una unica soluzione" il tempo di cessazione dall'esposizione al rischio radiologico, risulta del tutto irrilevante, per le finalità perseguite, il numero di giorni lavorativi che, per ciascun lavoratore, a seconda dei casi, siano ricompresi in tale periodo; e, specularmente, a fronte di una paritaria esposizione oraria settimanale al rischio radiologico degli addetti pur in presenza di una diversa articolazione dell'orario di lavoro (rispettivamente su 5 o 6 giorni), risulterebbe contraddittorio con la ragione di attribuzione del beneficio (appunto di prevenzione di un potenziale danno alla salute), garantire un allontanamento dagli ambienti esposti diversificato sulla base di elementi estrinseci, quale la diversa articolazione dell'orario di lavoro, o addirittura meramente casuali, quale la presenza o meno di festività nel periodo di riferimento.

Pertanto il contenuto testuale della norma pattizia, letto alla luce della rilevata comune intenzione delle parti, sta ad indicare che il periodo unitario di ferie aggiuntive ivi contemplato va computato secondo il calendario e non già, come invece avviene per le ferie ordinarie, secondo i giorni lavorativi.

3.6 Deve dunque convenirsi che l'articolo 5, comma 6, CCNL Comparto Sanità - 2 Biennio Economico 2000 - 2001 va interpretato, in applicazione dei criteri di ermeneutica precisati dagli articoli 1362 e 1363 c.c., nel senso che "nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in una unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo". Poichè il Giudice a quo ha accolto un'interpretazione divergente da quella testè affermata, il motivo all'esame risulta fondato.

4. In base alle considerazioni che precedono la sentenza deve essere dunque cassata in relazione al

motivo accolto, con rinvio della causa allo stesso Giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, il

quale deciderà la controversia uniformandosi all'interpretazione del contratto enunciata dalla Corte.

5. Il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 64, comma 5 prevede che l'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 c.p.c. e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1; inoltre possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione.

Se ne ricava che la semplice presentazione di memoria nel giudizio di cassazione da parte dell'ARAN, non intervenuta in precedenza nel processo, non configura il suo intervento in giudizio e la conseguente acquisizione, anche in ordine alle spese, della qualità di parte. Ciò premesso ritiene il Collegio che l'utilizzazione nel testo contrattuale di talune locuzioni suscettibili di indurre ad una sua erronea interpretazione consiglia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, dichiara inammissibili i

controricorsi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di

Cuneo, che deciderà la controversia tenendo presente che l'articolo 5, comma 6, CCNL Comparto

Sanità - 2 Biennio Economico 2000 - 2001 va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di

ferie aggiuntive da usufruirsi in una unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio

radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo; compensa le spese del giudizio di cassazione.