CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V, 9 dicembre 2009, n. 25717

 

Enrico Altieri - Presidente

Simonetta Sotgiu - Consigliere

Sergio Bernardi - Consigliere

Pietro Campanile - Consigliere

Giuseppe Marinucci - Rel. Consigliere

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1986, la M. s.a.s. presentò la dichiarazione annuale IVA relativa al 1985, richiedendo il rimborso con procedura accelerata.

L'Ufficio dispose la corresponsione del credito, senza liquidare gli interessi di mora maturati sino alla data del rimborso.

Con istanza presentata il 13 settembre 2000, la società contribuente presentava all'Agenzia delle Entrate di Milano ...omissis... istanza di pagamento degli interessi per ritardato rimborso IVA. L'Ufficio rigettava la richiesta, opponendo l'estinzione, per prescrizione, del credito in questione, dovendosi, il relativo termine, far decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione IVA a rimborso.

Avverso tale diniego, la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con la sentenza n. 70/29/02, lo accoglieva.

Tale decisione veniva impugnata dall'Ufficio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, sul rilievo dell'erroneità della sentenza in punto di decorrenza della prescrizione.

La Commissione Tributaria Regionale milanese, con la sentenza n. 7/49/04, pronunciata il 2 luglio 2004 e depositata il 13 luglio 2004, rigettava l'appello sul presupposto che il termine decennale di prescrizione degli interessi sarebbe decorso dalla data di rimborso e, inoltre, tale termine sarebbe stato interrotto con la presentazione dell'istanza di rimborso.

Avverso tale decisione, il Ministero e l'Agenzia proponevano ricorso per cassazione sorretto da un motivo. Non svolgeva attività difensiva l'intimata società.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale non è stato parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo il 11 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell'Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

Non si ha luogo a provvedere sulle spese di giudizio dal momento che il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Con l'unico motivo del ricorso, l'Amministrazione ha lamentato "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, artt. 2935 e 2946 c.c. Motivazione incerta e contraddittoria". In tema di imposte, il debito degli interessi integrerebbe un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale, suscettibile di vicende indipendenti.

Pertanto, la prescrizione del credito per gli interessi resterebbe sganciata dalla prescrizione fissata per il credito d'imposta e rimarrebbe insensibile alle vicende interruttive riguardanti esclusivamente quest'ultima.

Nella fattispecie, la prescrizione degli interessi sarebbe maturata una volta decorso il decennio dal termine di novanta giorni successivo alla presentazione dell'istanza di rimborso, nel 1986, con la conseguente tardività dell'istanza relativa agli interessi, presentata nel 2000. Da ultimo, poi, l'autonomia dell'obbligazione degli interessi escluderebbe che su questa possano incidere le vicende afferenti la sorte capitale, ancor di più ai fini interruttivi della prescrizione.

Il ricorso merita accoglimento nei sensi di cui in motivazione.

E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, dalla quale non vi è motivo qui per discostarsi, che, in tema di IVA, il credito del contribuente per interessi moratori sui rimborsi delle eccedenze di imposta versata costituisce obbligazione accessoria ed autonoma rispetto a quella relativa al capitale, decorre dal giorno di scadenza del termine di pagamento dei rimborsi (secondo il D.L. n. 417 del 1991, art. 1, comma 16, conv. nella L. n. 66 del 1992), cioè dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38-bis), e si prescrive, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., in dieci anni dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal novantesimo giorno successivo alla data in cui il credito del contribuente, indicato nella dichiarazione annuale IVA, si consolida, essendo decorsi due anni senza che l'Amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento; quando invece il contribuente abbia richiesto il rimborso accelerato, ai sensi dell'art. 38 bis cit., comma 2 e siano state adempiute le relative formalità, il credito diviene esigibile il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, decorrendo pertanto sia gli interessi, che la prescrizione (ex multis, Cass. 7180/09).

Non si è in presenza di effettivo contrasto con l'orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte con la sentenza 10033/09, dal momento che viene hic et inde ribadita l'autonomia del due crediti (per sorte o per interessi), nonchè il presupposto dell'esigibilità del credito inerente alla sorte per la decorrenza della prescrizione relativa alla richiesta degli interessi.

Significativa, al riguardo, la precisazione (Cass. 7180/09 cit.) che nel rimborso cosiddetto accelerato, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38 bis, comma 2, per la decorrenza della prescrizione in relazione alla richiesta degli interessi, necessita, in ogni caso, che siano state adempiute tutte le formalità previste da tale norma per la richiesta della sorte.

Conclusivamente, non è in discussione il principio: contra non valentem agere non currit praescriptio.

Consegue l'accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Lombardia.

 

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Lombardia.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009