LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 9.12.2010 n. 24898
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza sul ricorso 33137/2006 proposto ... omissis
avverso la sentenza n. 363/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/09/2006 r.g.n. 342/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2010 dal Consigliere Dott. TOFFOLI Saverio;
udito l’Avvocato FIORE GIOVANNA;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
La Corte d’appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, rigettava l’opposizione proposta da S.S. Nei confronti dell’Inps e della società di cartolarizzazione SCCI s.p.a. Alla cartella esattoriale con cui gli era stato intimato il pagamento per gli anni dal 1997 al 1999 dei contributi all’assicurazione commercianti sui compensi che gli erano stati erogati dalla s.r.l. T. V. Legnami per l’attività (secondo l’atto di intimazione) “di socio amministratore” e che erano già stati assoggettati a contribuzione nella gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 36.
La Corte di merito rilevava che era pacifico in causa che il ricorrente nel periodo oggetto di accertamento era socio con quota di 1/100 della T. V. Legnami s.r.l., svolgeva attività lavorativa qualificabile come prestazione coordinata e continuativa a favore della società e non era amministratore della stessa.
Osservato che la questione controversa atteneva alla interpretazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che ha modificato la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, la Corte riteneva che, in base al chiaro tenore della norma, si evinceva che la iscrizione alla gestione speciale commercianti è obbligatoria comunque per il socio di società a responsabilità che presti la propria attività lavorativa in azienda con carattere di abitualità e prevalenza, anche se lo stesso non ha alcuna responsabilità di impresa, e pertanto anche se non riveste la carica di amministratore e la sua quota di partecipazione sia modesta. Infatti il requisito secondo cui il socio di un s.r.l. Deve essere titolare o gestore in proprio di impresa deve essere inteso in senso ampio, come semplice partecipazione alla compagine sociale cui fa capo l’impresa, a prescindere dall’entità di tale partecipazione, anche perché tale interpretazione appare coerente con la ratio della disposizione di cui all’art. 1 cit., comma 203, e cioè con la finalità di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria.
Non poteva considerarsi di ostacolo neppure la disposizione di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, considerato che la stessa disciplina l’ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente, anche in una unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, stabilendo che vada iscritto nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale egli dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente, e nel caso in esame non era oggetto di contestazione che il socio svolgesse la propria attività lavorativa per la s.r.l. In misura prevalente.
Il S. ricorre per cassazione con due motivi. L’Inps resiste con controricorso e ha depositato memoria illustrativa.
Diritto
1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 160 del 1975, art. 29, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203.
Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto integrato nella specie il requisito posto dalla locuzione “titolari o gestori in proprio”, requisito che si è affermato dover essere interpretato in senso ampio, con conseguente sua riferibilità al ricorrente, nonostante lo stesso detenesse una partecipazione insignificante (1/100), tale certamente da non consentirgli di essere qualificato titolare, qualifica che nella comune accezione si attribuisce o a chi ha la totale proprietà dell’azienda (socio unico quotista di s.r.l.), o gestore in proprio, qualifica che si attribuisce al soggetto che concorre in modo diretto e determinante alla conduzione dell’azienda o alle principali scelte strategiche, perché in possesso della maggioranza delle quote o comunque perché investito di ampi poteri di amministrazione. Nella specie la prestazione lavorativa resa in un regime di collaborazione coordinata e continuativa, al di fuori dell’esercizio di poteri di amministratore o comunque di gestione, e in misura assolutamente prevalente rispetto all’attività strettamente sociale, si pone su un piano analogo ad una simile attività esercitata in regime di subordinazione, per la quale i contributi sarebbero versati alla gestione per i lavoratori dipendenti e non alla gestione commercianti, così come nella specie i contributi sono stati versati alla gestione separata prevista dalla L. n. 335 del 1995.
1.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208. In sostanza si sostiene che la contribuzione per l’attività di collaborazione coordinata e continuativa doveva essere versata alla gestione separata anche perché comunque prevalente rispetto all’attività direttamente collegata alla posizione di socio e suscettibile di iscrivibilità alla gestione commercianti.
2. Ha rilievo logicamente preliminare il primo motivo.
La disciplina dei presupposti dell’iscrizione alla gestione speciale commerciante dell’assicurazione generale obbligatoria ha subito modifiche di notevole entità ad opera della L. n. 662 del 1996. Un ruolo centrale da un punto di vista sistematico è svolto dai commi 202 e 203 dell’art. 1, i quali, prendendo atto del fatto che l’assicurazione malattie per i commercianti è venuta meno a seguito dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale, non fanno più rinvio alle relative disposizioni, peraltro immettendo nell’ordinamento disposizioni di legge formalmente frazionate tra vari testi, a loro volte da coordinare con il testo della legge base n. 613 del 1966, testualmente non toccata.
Detti commi recitano:
“202. A decorrere dal 1 gennaio 1997 l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, lett. d), con esclusione dei professionisti ed artisti.
203. La L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, è sostituito dal seguente: L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Non è necessario ai fini della presente causa esaminare tutti gli aspetti della incisiva riforma attuata mediante le riportate disposizioni (al riguardo cfr. Cass. n. 11466/2010), dovendosi solo considerare, per quanto rileva in relazione al caso specifico, quali siano gli specifici presupposti per l’iscrizione all’assicurazione commercianti dei soci di società a responsabilità limitata.
Indubbiamente la lett. c) del comma 203 ha previsto, sia pure in maniera implicita, l’assoggettabilità all’assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della “piena responsabilità dell’impresa”, con l’assunzione dei relativi oneri e rischi. Deve subito rilevarsi che la portata di quest’ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico, appunto di responsabilità non illimitata dei soci, caratterizzante le s.r.l., deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. Del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all’attività della società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all’assicurazione commercianti.
A tale fine è opportuno anche tenere presente che il socio accomandatario di una s.a.s., il quale non ha funzioni di amministrazione della società, né può trattare o concludere affari in nome della società, e deve rispettare tale delimitazione di ruoli nel caso in cui collabori all’interno dell’impresa al fine di non perdere la garanzia della limitazione di responsabilità personale (art. 2320 c.c.), non è soggetto per la sua posizione nella società all’assicurazione commercianti (questa potendo eventualmente scattare nei suoi confronti solo nell’eventuale veste di familiare di un socio accomandatario). Si può notare che in questo caso il dato formale deve essere associato al ruolo sostanziale nell’ambito della società.
Quanto al familiare preposto ad un punto di vendita, il ruolo sostanziale gioca in positivo, nel senso che l’assoggettamento diretto all’assicurazione commercianti è collegato al rilevante ruolo gestorio assunto, pur in assenza di una responsabilità giuridica analoga a quella dei titolari dell’impresa.
In questo quadro va valutata la rilevanza ai fini esame del requisito base di cui al comma 203, lett. a) (”siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia”), per individuare quale sia in positivo il tipo di collaborazione all’attività sociale che giustifichi l’applicazione dell’assicurazione commercianti. In realtà appare evidente che, così come non sarebbe sufficiente, ai fini dell’iscrizione a quella che è l’assicurazione obbligatoria di una forma di lavoro autonomo, la contitolarità formale dell’impresa, qualora manchi la concreta collaborazione alla stessa, analogamente e in positivo questa collaborazione deve in qualche misura essere inerente a quella gestione dell’impresa commerciale che costituisce presupposto dell’assicurazione commercianti, come è logico visto che si tratta di assicurazione di una forma di lavoro autonomo correlata all’esercizio di una piccola impresa (semprechè, naturalmente, l’iscrizione all’assicurazione commercianti non sia correlata alla posizione di collaboratore familiare).
Ne deriva che, in relazione al titolare di una quota minima di una s.r.l., a questa sola circostanza non può attribuirsi ruolo determinante ai fini della qualificazione ai fini previdenziali della posizione del medesimo soggetto che svolga attività lavorativa nell’ambito dell’impresa sociale, se non risulta che il soggetto stesso abbia un ruolo gestorio, anche di mero fatto e delimitato, che trovi ragionevole spiegazione solo in una posizione di supremazia, o autonomia dai normali controlli cui sono sottoposti in genere i lavoratori subordinati o autonomi, correlata alla partecipazione alla proprietà dell’azienda.
3. poiché la sentenza impugnata non si è attenuta a tali criteri, il primo motivo deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo, cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice, che si atterrà al seguente principio: “Nel quadro dei requisiti per l’iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, dettati dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, mediante sostituzione della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, rispetto al titolare di una quota minima di una società a responsabilità limitata non può attribuirsi a questa sola circostanza ruolo determinante ai fini della qualificazione ai fini previdenziali della posizione del medesimo soggetto che svolga attività lavorativa nell’ambito dell’impresa sociale, se non risulti che il soggetto stesso abbia un ruolo gestorio, anche di mero fatto e limitato, che trovi ragionevole spiegazione solo in una speciale posizione di supremazia, o di facoltà di iniziativa, o di autonomia dai normali controlli cui sono sottoposti in genere i lavoratori subordinati o autonomi, correlata alla partecipazione alla proprietà dell’azienda”.
Al giudice di rinvio si rimette anche la regolazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2010