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Corte di cassazione
Sezione III civile
Sentenza 9
novembre 2006, n. 23917
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con citazione
notificata il 18 dicembre 1991 M.R. conveniva davanti al
tribunale di Cremona R.B., la s.p.a. R. e M.Z. per sentirli
condannare al risarcimento dei danni, anche alla persona, subiti
a seguito di incidente stradale.
Il tribunale dichiarava
l'esclusiva responsabilità di M.Z. e condannava i
convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore
dell'attore, liquidati in ulteriori lire 233.897.300, dato atto
che la R. aveva già pagato in acconto la somma di lire 180
milioni.
Avverso questa sentenza proponeva appello la
R..
La Corte d'appello di Brescia, con sentenza 148/2002,
rigettava la censura relativa all'affermata responsabilità
del conducente assicurato nonché quella relativa al danno
alla salute, mentre accoglieva la censura relativa al danno
patrimoniale da diminuita capacità lavorativa dell'attore,
ritenendo che il reddito netto da lavoro, da porre a base del
calcolo per la liquidazione di questo danno, ai sensi dell'art. 4
della l. 37/1977, dovesse essere quello al netto delle deduzioni,
ma al lordo delle detrazioni; che nella fattispecie il reddito
complessivo così calcolato era pari a lire 49.300.000 e
non a lire 59.515.000, come ritenuto dal tribunale.
Avverso
questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l'attore.
Resiste con controricorso la R. s.p.a., che ha
anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. Con l'unico
motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 4
l. 37/1977, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., in quanto, pur
avendo la corte territoriale premesso di voler esattamente
interpretare ed applicare tale norma, ricomprendendo nel reddito
netto, dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito, anche le
ritenute di acconto, tuttavia aveva poi detratto da tale reddito
anche gli oneri detraibili, che non trovavano causa nell'attività
lavorativa.
2.1. La censura del ricorrente è
fondata e deve essere accolta.
Detta l'art. 4 l. 37/1977:
«Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del
risarcimento si debba considerare la incidenza dell'inabilità
temporanea o della invalidità permanente su di un reddito
di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina per
il lavoro dipendente sulla base del reddito maggiorato dei
redditi esenti e delle detrazioni di legge, e per il lavoro
autonomo sulla base del reddito netto risultante più
elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre
anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dalla apposita
certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi
dell'art. 3 del d.P.R. 600/1973».
Atteso dunque il
valore probatorio primario e privilegiato attribuito dalla citata
norma alla dichiarazione Irpef del danneggiato (cfr. Cassazione
n. 5 1094/1991), occorre far capo alla normativa che, agli
effetti della denunzia dei redditi percepiti dal lavoratore
autonomo nell'anno 1990 fissava i criteri di individuazione dei
concetti di reddito lordo e di reddito netto ed in coerenza ad
essi disciplinava la compilazione del modello 740 ed in
particolare dei quadri E-E1.
2.2. E' necessario pertanto
risalire al dettato dell'art. 50 del d.P.R. 597/1973 a tenore del
quale il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è
costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo
d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o
professione effettivamente sostenute nel periodo stesso.
La
norma legittima la detrazione - dall'ammontare dei proventi da
lavoro autonomo al lordo delle eventuali ritenute d'imposta -
delle spese per l'acquisto di beni strumentali, dei costi e degli
oneri in genere (quali contributi previdenziali, compensi a
terzi, interessi passivi sui finanziamenti, premi di
assicurazione ed esborsi in genere inerenti all'esercizio
dell'arte o della professione e corredati da idonea specifica
documentazione) sì da consentire, attraverso la
sottrazione del totale dei costi dall'ammontare dei ricavi,
l'individuazione del reddito netto.
In base all'art. 3 del
d.l. 953/1982, convertito con modificazioni nella l. 53/1983, il
possessore di redditi da lavoro autonomo - se derivanti
dall'esercizio di arti e professioni e non superiori a lire 18
milioni - anziché provvedere alla indicazione analitica
delle spese, contributi ed oneri deducibili, era facultato ad
indicare forfetariamente il proprio reddito netto secondo
coefficienti di redditività (pari al 70% dell'ammontare
dei compensi nel periodo d'imposta conseguiti sino a lire 10
milioni, al 75% per la parte dei compensi superiore ai 10 milioni
ma non ai 14, all'80% per la parte dei compensi superiori a 14 ma
non a 18 milioni) e cioè avvalendosi di un conteggio in
cui costi, spese ed oneri venivano espressi in percentuali (del
30, del 25 e del 20) rispetto a tre scaglioni (sino a 10, sino a
14 e sino a 18 milioni) di ricavi lordi, anziché essere in
modo analitico specificati.
Ma tanto nel caso in cui il
percettore del reddito da lavoro autonomo si fosse avvalso della
determinazione analitica quanto nel caso che si fosse giovato di
quella forfetaria, all'obbligo di denunziare l'importo dei
proventi al lordo delle ritenute, si congiungeva sempre, ai fini
della determinazione della imposta dovuta, l'onere di indicare -
separatamente dal confronto tra ricavi e costi - le ritenute
d'acconto subite.
Le ritenute di acconto operate sui
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del
contribuente si scomputano dall'importo della imposta da lui
dovuta e non si sommano con le spese ed i costi inerenti alla
formazione del provento netto da lavoro autonomo.
2.4. Ai
sensi dell'art. 10 del d.P.R. 917/1986 ("Oneri deducibili")
dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i
seguenti oneri sostenuti dal contribuente. Tra questi oneri
deducibili si annoverano:
a) i canoni, livelli, censi ed
altri oneri gravanti sui redditi degli immobili;
b) gli
interessi passivi per i quali sia indicato il domicilio, la
residenza o la stabile organizzazione del percipiente e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, salvo quanto
stabilito nel comma 4 dell'art. 58;
c) i contributi
previdenziali e assistenziali;
d) i premi per
assicurazioni sulla vita, contro le malattie e contro gli
infortuni;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza;
f) le spese
per cure mediche e chirurgiche;
g) gli assegni periodici
corrisposti al coniuge separato o divorziato;
h) gli
assegni periodici corrisposti al beneficiario in forza di
testamento o di donazione modale;
i) le spese di frequenza
di corsi di istruzione;
l) elargizioni liberali in favore
di determinati enti.
Ne consegue che non possono essere
detratti dal reddito netto di lavoro i suddetti oneri deducibili,
poiché essi attengono a categorie che non hanno concorso
alla formazione di tale reddito.
Ove si passasse, ai fini
della determinazione del reddito netto da lavoro, alla detrazione
dei suddetti oneri si giungerebbe alla conseguenza inaccettabile
di risarcire il danno patrimoniale da riduzione della capacità
lavorativa in misura diversa a seconda se il danneggiato sia una
persona separata o divorziata, o abbia sostenuto spese mediche o
di istruzione o abbia effettuato elargizioni liberali o versi in
una delle condizioni di cui al suddetto art. 10 d.P.R.
917/1986.
2.5. Nel caso in esame, poiché la
sentenza impugnata - nello stabilire l'incidenza dell'inabilità
temporanea e della invalidità permanente sul reddito da
lavoro autonomo del ricorrente R.M. - ha ritenuto che questo
reddito fosse da identificare attraverso la sottrazione - dal
reddito netto di lavoro dichiarato - dell'ammontare di tutti gli
oneri deducibili nella loro generalità e totalità,
la sentenza deve essere per questa parte cassata.
La causa
deve essere rimessa, per nuovo esame, al giudice del rinvio che
si atterrà nel decidere al seguente principio di diritto:
«Agli effetti previsti dall'art. 4 della l. 39/1977 per
reddito netto da attività professionale, dichiarato dal
danneggiato ai fini dell'Irpef, deve intendersi quello risultante
dalla differenza tra il totale dei compensi conseguiti (al lordo
delle ritenute d'acconto) ed il totale dei costi inerenti
all'esercizio professionale - analiticamente specificati o, se
per legge consentito, forfetariamente conteggiati -, senza che
l'importo risultante da tale differenza possa essere
ulteriormente decurtato non solo dell'ammontare delle ritenute
d'imposta, ma anche degli oneri che siano deducibili solo dal
reddito complessivo (art. 10 d.P.R. 917/1986) e non dalla
determinazione delle singole voci di reddito».
Il
giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della corte
di appello di Brescia, provvederà anche sulle spese di
questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il
ricorso; cassa, in relazione, l'impugnata sentenza e rinvia,
anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione
della corte di appello di Brescia.
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