Svolgimento del processo
1.- Con sentenza in data 2-6 settembre 2009 il Tribunale di Catania,
attribuita la responsabilità del sinistro nella misura dell'80%
all'automobilista G.C. e del 20% al motociclista M.R., condannò i
medesimi e i rispettivi assicuratori a pagare in solido Euro 125.188,14
a favore di B.C., trasportata a bordo del motociclo.
2.- Con sentenza in data 18 giugno - 12 agosto 2008 la Corte d'Appello
di Catania ridusse la somma dovuta alla B. ad Euro 93.891,10.
La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la responsabilità
era stata ripartita correttamente tra i due conducenti; risultava che
la B. non indossava il casco protettivo; il C.T.U. aveva spiegato che
il suo uso avrebbe potuto ridurre presumibilmente del 25% l'entità
delle lesioni da costei subite; in analoga proporzione andavano ridotti
i danni patiti; la danneggiata non aveva dimostrato il danno
patrimoniale.
3. - Avverso la suddetta sentenza la B. ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi. Gli intimati non hanno espletato
attività difensiva. La ricorrente ha presentato memoria.
1.1 - Il primo motivo, lamenta, denunciando insufficienza di
motivazione, l'affermata omessa allegazione di fatti idonei a
dimostrare un danno patrimoniale futuro sotto il profilo del danno
emergente e/o del lucro cessante.
1.2.- Effettivamente è orientamento generale consolidato della Corte
(confronta, ex multis, Cass. Sez. III 24 febbraio 2011, n. 4493) che la
liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità di
lavoro e di guadagno non può costituire un'automatica conseguenza
dell'accertata esistenza di lesioni personali, ma esige che sia
verificata la attuale o prevedibile incidenza dei postumi sulla
capacità di lavoro, anche generica, della vittima.
Per quanto riguarda, in particolare, la casalinga, è ormai certo (vedi
Cass. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16392) che il danno da riduzione
della capacità di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga -
provveda da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno
patrimoniale, e non biologico. Ne consegue che chi lo invoca ha l'onere
di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della
salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o
renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico;
in mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo
di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale. Ma
l'applicazione di tali principi non può avvenire automaticamente e
senza analizzare le peculiarità del caso concreto. Il C.T.U. nominato
in primo grado attribuì alla B. una invalidità permanente pari al 42%.
ma escluse che le lesioni potessero incidere sulla svolgimento della
sua attività. Proprio in considerazione delle ragioni addotte con
l'atto di appello, la stessa Corte territoriale ritenne opportuno
disporre il rinnovo della C.T.U. e il nuovo consulente attribuì alle
lesioni patite dalla B. una incidenza sulla capacità lavorativa di
casalinga del 25%. A questo punto si impongono due considerazioni: a)
non è razionale ritenere che una invalidità permanente particolarmente
elevata non spieghi alcuna conseguenza sull'attività di casalinga; b) è
contraddittorio disporre il rinnovo della C.T.U. in accoglimento di
tesi prospettate con l'atto di appello e poi, dopo l'esito favorevole
dell'accertamento medico - legale, rimproverare alla parte istante di
non avere offerto elementi idonei. Il motivo in esame merita, dunque,
accoglimento.
2.1 - Il secondo motivo censura, ancora sotto il profilo del vizio di
motivazione, il concorso di colpa attribuito alla ricorrente per non
avere indossato il casco.
2.2. - La censura è infondata. La Corte territoriale, rilevato che il
R. aveva dichiarato che la B. , al momento del sinistro, aveva il casco
in mano, ha recepito i rilievi del C.T.U. da essa incaricato, secondo
il quale doveva ritenersi che il casco protettivo avrebbe potuto
presumibilmente ridurre del 25% l'entità delle lesioni, le quali
pacificamente hanno interessato soprattutto il cranio e il volto.
3.- Pertanto il primo motivo merita accoglimento, mentre il secondo va rigettato. Spese rimesse.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo. Cassa in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio
di cassazione, alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione.