1. - Il signor B..F., tenente della Guardia di finanza, in data 6
giugno 2003 propose ricorso alla Corte d'appello di Venezia a norma
dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, chiedendo la condanna del
Ministro della Giustizia al pagamento di un'equa riparazione per i
danni derivati dal mancato rispetto del termine di ragionevole durata
del processo penale nel quale egli era stato imputato. Al ricorrente
erano stati contestati i reati previsti dagli artt. 81, 319, 323, 326 e
490 cod. pen., e per effetto dell'eccessiva durata del processo egli
aveva subito danni alla carriera, danni biologici (per i quali era
stata riconosciuta la causa di servizio dalla Commissione Medico
ospedaliera di omissis il 10 luglio 1991), danni morali e danni
esistenziali.
Con decreto in data 5 gennaio 204, la Corte d'appello di Venezia
accertò che il processo penale era durato, in due gradi di giudizio, 15
anni e 11 mesi, pur dovendosi detrarre il periodo conseguente al rinvio
disposto per l'astensione degli avvocati, e giudicò che esso si sarebbe
dovuto concludere in cinque anni. In relazione ai danni risarcibili, la
Corte considerò che al ricorrente sarebbe stata ricostruita la carriera
a norma del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69, ma che nel frattempo egli non
aveva potuto ricoprire incarichi operativi: ciò faceva presumere che,
non potendo vantare l'esperienza e la preparazione che avrebbe potuto
acquisire se il processo si fosse concluso in tempo ragionevole, egli
non potesse aspirare a quegli incarichi e gradi che presuppongono il
precedente svolgimento di particolari funzioni, per il che gli
riconobbe un danno patrimoniale di Euro 15.000,00. La Corte escluse che
fosse stato provato un nesso di causalità tra il prolungamento del
processo e le spese di trasferimento in altra sede, nonché il danno
biologico costituito dall'aggravamento di una "cefalea a grappolo" e
dall'insorgenza di un carcinoma, giudicando insufficiente la
dichiarazione del dottor Fedi, tanto più che, quanto alla cefalea, la
patologia in questione era stata riconosciuta dalla Commissione Medica
di Firenze per il particolare tipo di lavoro svolto, sicché era al
riguardo inutile l'assunzione della consulenza tecnica, che era stata
richiesta dall'amministrazione resistente. La Corte riconobbe infine il
danno non patrimoniale, comprensivo del danno esistenziale per il venir
meno dell'interesse allo svolgimento d'attività non remunerative, fonte
di compiacimento e di benessere, e lo liquidò in Euro 50.000,00.
2. - Avverso tale decreto il F. propose ricorso per cassazione,
deducendo due motivi di censura. Il Ministro della giustizia resistette
con controricorso e ricorso incidentale con due motivi di censura.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14832 del 27 giugno 2006,
riuniti i ricorsi, rigettò il ricorso principale, accolse il primo
motivo del ricorso incidentale, rigettò il secondo motivo dello stesso
ricorso incidentale, cassò il decreto impugnato in relazione al motivo
accolto e rinviò la causa, anche per il regolamento delle spese del
giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa
composizione.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte nell'accogliere il
primo motivo del ricorso incidentale dell'Amministrazione, osservò:
“Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunciano violazione
della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell'art. 2697 c.c. e del D. Lgs. n.
69 del 2001, art. 32, e vizi di motivazione su un punto decisivo. Si
deduce che, in contrasto con il principio che il danno patrimoniale
deve essere provato, la Corte lo aveva presunto sulla base
dell'impossibilità per il F. di aspirare a incarichi e gradi che
presuppongono lo svolgimento di particolari funzioni, ponendosi in
contrasto con il disposto del D. Lgs. n. 69 del 2001, art. 32, sulla
ricostruzione della carriera, pur contraddittoriamente richiamato in
sentenza. Il motivo è fondato quanto al denunciato vizio di
motivazione. Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 19 marzo 2001, n.
69, artt. 32 e segg. (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico
e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza),
contenuti nel Capo 3 ("Cessazione delle cause impeditive della
valutazione o della promozione"), delineano un sistema, tendenzialmente
completo, diretto a neutralizzare gli effetti negativi verificati nella
progressione in carriera dell'ufficiale, nei cui riguardi il
procedimento penale o quello disciplinare, avviato per l'eventuale
irrogazione di una sanzione di stato, si sia concluso con esito
favorevole, o per il quale sia stata revocata la sospensione
dall'impiego di carattere precauzionale. La Corte territoriale,
decidendo sulla domanda di equa riparazione del danno patrimoniale,
lamentato dal tenente F. in conseguenza dell'ingiustificato
prolungamento del processo penale al quale era stato sottoposto, ha
affermato che le disposizioni ricordate avrebbero trovato applicazione
a favore del ricorrente. Nonostante ciò, la Corte ha aggiunto che il
rimedio offerto dalla legge non sarebbe stato completo, sul presupposto
che nel frattempo egli non avesse ricoperto incarichi operativi:
quest'ultima circostanza faceva presumere che, non potendo vantare
l'esperienza e la preparazione che avrebbe potuto acquisire se il
processo si fosse concluso in tempo ragionevole, il ricorrente non
potesse aspirare a quegli incarichi e gradi che presuppongono il
precedente svolgimento di particolari funzioni. In tal modo la Corte ha
basato la sua decisione su una presunzione semplice che si poneva in
contrasto con la precedente affermazione, dell'applicabilità al caso di
specie del rimedio previsto dalla legge. È bensì vero che quella
disciplina legale, dettata ad altri fini, non preclude l'accertamento
di ulteriori danni patrimoniali subiti dal ricorrente nello svolgimento
del suo rapporto con l'amministrazione; ma quest'ultima, osservando che
tali danni non potevano essere presunti, come ha invece ritenuto la
Corte, coglie nel segno, sia perché il danno patrimoniale in genere non
può essere presunto, ma deve essere dimostrato da chi ne chiede la
riparazione, sia perché la precedente affermazione giustificava,
semmai, una presunzione (semplice) di segno contrario. In tal modo, la
Corte è incorsa nel denunciato vizio di motivazione su un punto
decisivo - esistenza di un danno patrimoniale passibile di equa
riparazione - che comporta la cassazione della sentenza. [...] La
cassazione del decreto in relazione al motivo accolto comporta il
rinvio della causa, anche per il regolamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, alla Corte stessa territoriale, in altra
composizione. Questa, nel procedere al nuovo giudizio sull'esistenza e
l'ammontare del danno patrimoniale, motiverà la sua decisione, se
favorevole al ricorrente, identificando i vantaggi patrimoniali,
collegati alla carriera, ai quali la parte avrebbe potuto aspirare -
dopo lo spirare del termine di ragionevole durata del processo già
stabilito - e che, pregiudicati di fatto dal mancato svolgimento di
particolari funzioni nel tempo d'ingiustificata protrazione del
processo, non troverebbero copertura nelle disposizioni del citato D.
Lgs. n. 69 del 2001”.
3. - Riassunto il giudizio dal F. con ricorso notificato il 1 ottobre
2007, la Corte di Venezia dispose consulenza tecnica d'ufficio “volta
ad accertare se e quali danni patrimoniali, a causa della durata del
processo che lo aveva interessato, avesse subito il ricorrente nella
carriera, ulteriori rispetto a quelli ai quali la ricostruzione della
carriera, effettuata ai sensi degli articolo 32 e segg. del decreto
legislativo n. 69/01, aveva già rimediato”.
Con decreto depositato il 28 novembre 2008, la Corte adita ha
condannato il Ministro della giustizia a corrispondere al F. la somma
di Euro 274.878,86, oltre gli interessi legali dalla data della
pronuncia al saldo.
In particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte di
Venezia ha affermato che il consulente tecnico d'ufficio: a) “ha
accertato che, tenendo conto sia della situazione dei meriti, sia della
situazione dell'anzianità, deve ritenersi evidente oltre ogni
ragionevole dubbio che B..F. (ora tenente colonnello F.) è stato
danneggiato dal prolungamento del processo”, prendendo in
considerazione, al riguardo, “(come gli era stato richiesto e come
indicato dalla Cassazione) il periodo successivo ai cinque anni e
undici mesi ritenuti dalla Corte d'Appello come tempo di ragionevole
durata del processo e considerato tale anche dal Supremo Collegio” e
tenendo conto anche “della rapida progressione in carriera compiuta
subito dopo la assoluzione anche in secondo grado, e il conseguimento
di diversi elogi”; b) a tale conclusione “è pervenuto valutando che,
nel periodo di ingiustificata protrazione del processo (dal 14
settembre 1994 al 20 dicembre 2002) non ha potuto essere nominato
Maggiore - grado che avrebbe conseguito nel gennaio 2001 - e, quindi,
non ha potuto assumere un comando che gli avrebbe permesso la
automatica progressione in carriera (che per i militari può avvenire
solo ove dimostrino di avere ricevuto un incarico di comando effettivo
nel periodo in cui conservano il grado)”, con la conseguenza che,
“rispetto ai colleghi del suo corso che hanno potuto usufruire di tale
opportunità nel periodo normale in cui avevano il grado di Maggiore,
B..F. è sicuramente danneggiato, posto che tutti otterranno la
promozione al grado di Colonnello mentre il Tenente Colonnello F. non
la otterrà mai”.
Inoltre, la Corte di Venezia ha affermato che: c) da quanto prima
esposto può desumersi il danno economico patito dal F., relativo non a
quello derivante dal mancato avanzamento nella carriera - posto che
dopo l'assoluzione in secondo grado è stata effettuata a suo favore la
ricostruzione della carriera fino al grado di Tenente Colonnello -, ma
alla impossibilità di raggiungere il grado di Colonnello: infatti,
“poiché le vicende giudiziarie occorse gli impediranno sicuramente di
raggiungere il grado di Colonnello al quale egli poteva legittimamente
aspirare e che aveva la ragionevole tranquillità di conseguire, è
evidente che il predetto non potrà mai beneficiare del miglior
trattamento economico legato allo scatto di carriera, subendo così un
danno patrimoniale che si protrarrà anche nel periodo di quiescenza”.
Infine, in ordine alla determinazione dell'entità del danno
patrimoniale patito dal F., la stessa Corte ha affermato: d) “Il
consulente ha quantificato tale danno tenendo conto sia che non
potranno essere calcolati gli interessi su di una somma che, liquidata
da questa Corte, gli sarà corrisposta in unica soluzione, sia della
rivalutazione annuale degli stipendi. Il consulente tecnico ha
illustrato nel dettaglio i calcolo argomentando ogni passaggio con
esposizione puntuale, logica coerente, che non si presta ad alcuna
censura: del resto, nessuna delle due parti ha formulato critiche
all'elaborato, neppure il Ministero che, nella sua comparsa di
costituzione, successiva al deposito dell'elaborato, nulla ha
contestato sul punto. La Corte, pertanto, fa proprie le conclusioni del
Consulente”.
4. - Avvero tale decreto il Ministro della giustizia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura.
Resiste, con controricorso illustrato da memoria, F.B..
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa
applicazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dell'art.
394 c.p.c. - art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”), il ricorrente -
premesso che, in ragione del carattere dispositivo dell'impugnazione, i
poteri del giudice di rinvio vanno determinati con esclusivo
riferimento all'iniziativa delle parti, in assenza di impugnazione
incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del
giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti dell'impugnante,
di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame e non può quindi
dare luogo ad una reformatio in peius in danno di quest'ultimo -
critica il decreto impugnato, sostenendo che, nella specie, il F. aveva
impugnato per cassazione il precedente decreto del 5 gennaio 1994
soltanto con riferimento al mancato riconoscimento del danno biologico.
Con il secondo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione
del'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dell'art. 32 D. L.vo 19
marzo 2001, n. 69, dell'art. 394 c.p.c., nonché degli artt. 1223, 2043
e 2697 c.c., con riferimento all'art. 360 n. 3, c.p.c.”) e con il terzo
motivo (con cui deduce: “Insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo del giudizio - art. 360, n. 5, c.p.c.”) - i
quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro
stretta connessione - il ricorrente critica il decreto impugnato -
anche sotto il profilo del vizio di motivazione -, sostenendo che i
Giudici a quibus hanno sostituito alla presunzione di esistenza di
danno patrimoniale ulteriore rispetto alla operata ricostruzione della
carriera del F., altra presunzione fondata sulle indimostrate
affermazioni del consulente tecnico d'ufficio che ha tenuto per certe
circostanze che, invece, sono soltanto ipotetiche, cioè la normalità
della promozione a Maggiore in base alla mera anzianità,
dell'affidamento al Maggiore di incarichi di comando, e della
promozione del Maggiore a Tenente Colonnello.
2. - Il ricorso merita accoglimento in riferimento al primo motivo.
2.1. - Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono privi di fondamento.
Secondo il costante orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio
-, in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere
i danni derivanti dalla perdita di chance - che, come concreta ed
effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non
costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a
sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma
valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o
secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di
alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed
impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve
essere conseguenza immediata e diretta (cfr., ex plurimis, le sentenze
nn. 11353 del 2010, 4052 del 2009, 21544 del 2008, 1752 del 2005, 18945
del 2003).
Orbene, la Corte di Venezia, sulla base delle argomentate e
motivatamente condivise valutazioni del consulente tecnico d'ufficio ha
ritenuto sussistente il danno economico patito dal F. - concernente non
quello derivante dal mancato avanzamento nella carriera, dal momento
che dopo l'assoluzione in secondo grado era stata effettuata a suo
favore la ricostruzione della carriera fino al grado di Tenente
Colonnello, ma l'impossibilità di raggiungere il grado di Colonnello -,
in quanto il procedimento penale di cui questi è stato vittima
(protrattosi per ben quindici anni ed undici mesi e conclusosi con
l'assoluzione piena del F. ) gli ha sicuramente impedito, alla luce dei
criteri normalmente seguiti all'interno del Corpo per la progressione
nella carriera di ufficiale della Guardia di finanza, di raggiungere il
grado di Colonnello “al quale egli poteva legittimamente aspirare e che
aveva la ragionevole tranquillità di conseguire”, con la conseguenza
che “il predetto non potrà mai beneficiare del miglior trattamento
economico legato allo scatto di carriera, subendo così un danno
patrimoniale che si protrarrà anche nel periodo di quiescenza”. Così
argomentando, la Corte di Venezia non si è sostanzialmente discostata
dai principi di diritto dianzi richiamati, in quanto ha ritenuto
dimostrata, mediante ragionevoli e motivate presunzioni sulla base
dell'id quod plerumque accidit (progressione nella carriera di
ufficiale della Guardia di Finanza secondo i criteri normalmente
seguiti all'interno del Corpo) e secondo un ragionevole calcolo di
probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per
il raggiungimento del risultato sperato - promozione dal grado di
Tenente Colonnello a quello di Colonnello - ed impedito
dall'irragionevole durata del predetto procedimento penale dal quale il
danno risarcibile è immediatamente e direttamente derivato.
2.2. - Il primo motivo è, invece, fondato.
Come dianzi precisato (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 1-),
la Corte d'Appello di Venezia, con il decreto del 5 gennaio 2004, ha
riconosciuto al F. l'indennizzo di cui all'art. 2 della legge n. 89 del
2001, quantificandolo in Euro 15.000,00, a titolo di danno
patrimoniale, ed in Euro 50.000,00, a titolo di danno non patrimoniale,
comprensivo del danno esistenziale.
Avverso tale decreto - nella parte in cui ha riconosciuto e liquidato il danno patrimoniale - ha interposto ricorso incidentale per cassazione il solo Ministro della giustizia, mentre il F. ha proposto ricorso principale, con due motivi, soltanto per il mancato riconoscimento della voce di danno non patrimoniale afferente al danno biologico (“Con il ricorso principale si censura il rigetto, da parte della Corte del merito, della domanda di riparazione del danno biologico”: cfr. i Motivi della decisione della sentenza della Corte di cassazione n. 14832 del 2006).
Orbene, secondo il costante orientamento di questa Corte concernente il
divieto di reformatio in peius in sede di impugnazione, il giudice
dell'impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può senza violare
il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne o
integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni
adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte
interessata, con la conseguenza che, in assenza d'impugnazione della
parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso per cassazione), la
decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più
favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza
impugnata e non può, quindi, dare luogo ad una reformatio in peius in
danno del primo (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 14127 del 2011). Più
in particolare, e con specifico riferimento al caso di specie, è stato
enunciato il principio secondo cui, in caso di cassazione con rinvio di
una sentenza, i poteri del giudice di rinvio, in ragione del carattere
dispositivo dell'impugnazione, vanno determinati con esclusivo
riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che in
assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente
vittoriosa, la decisione del giudice del rinvio non può essere più
sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, di quanto
non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può quindi dare
luogo alla sua reformatio in peius in danno di quest'ultima (cfr., ex
plurimis, la sentenza n. 1823 del 2005).
È, dunque, evidente che la Corte di Venezia - in presenza di ricorso
principale per cassazione del F. , concernente il solo capo del decreto
impugnato relativo al mancato riconoscimento dell'indennizzo relativo
al danno non patrimoniale (danno biologico), e di ricorso incidentale
del Ministro della giustizia, concernente il capo del medesimo decreto
relativo al riconoscimento dell'indennizzo relativo al danno
patrimoniale nella misura di Euro 15.000,00 - non poteva riconoscere al
F. , a titolo di danno patrimoniale, in assenza di impugnazione dello
stesso sul punto, una somma maggiore di quella liquidatagli dalla
stessa Corte con il decreto del 5 gennaio 2004.
Da ciò consegue che il decreto impugnato deve essere annullato,
restando coperto da giudicato il decreto del 5 gennaio 2004, nella
parte in cui ha riconosciuto al F. l'indennizzo di Euro 50.000,00, a
titolo di danno non patrimoniale.
3. - Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa
può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma,
cod. proc. civ..
Le medesime considerazioni, svolte dianzi (cfr., supra, n. 2.1.) per
respingere il secondo ed il terzo motivo del presente ricorso, possono
essere poste a fondamento dell'equitativo riconoscimento al F.
dell'indennizzo di Euro 15.000,00, a titolo di danno patrimoniale
(perdita di chance), posto che è indubitabile che lo stesso F. , a
causa dell'abnorme protrazione del giudizio penale presupposto
conclusosi con la sua assoluzione, ha subito anche un danno
patrimoniale connesso, quantomeno, alla mancata progressione in
carriera dal grado di Tenente Colonnello a quello di Colonnello.
In conclusione, al F. spetta l'indennizzo di Euro 50.000,00, a titolo
di danno non patrimoniale, in forza del giudicato formatosi sul decreto
della Corte d'Appello di Venezia in data 5 gennaio 2004, oltre gli
interessi dalla data della domanda di equa riparazione e fino al saldo,
nonché l'indennizzo di Euro 15.000,00, in forza della presente
sentenza, oltre gli interessi dalla data della domanda di equa
riparazione e fino al saldo.
3.1. - Conseguentemente, le spese processuali debbono essere nuovamente
liquidate, sulla base delle tabelle A, paragrafo IV, e B, paragrafo I,
allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127,
relative ai procedimenti contenziosi, come segue: 1) quanto al primo
giudizio di merito, conclusosi con il decreto del 5 gennaio 2004, in
complessivi Euro 3.635,70, di cui Euro 335,70 per esborsi, Euro
1.300,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese
generali ed agli accessori come per legge; 2) quanto al primo giudizio
di legittimità, in complessivi Euro 3.500,00 di cui Euro 500,00 per
esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; 3)
quanto al giudizio di rinvio, conclusosi con il decreto impugnato, in
complessivi Euro 3.635,70, di cui Euro 335,70 per esborsi, Euro
1.300,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese
generali ed agli accessori come per legge.
3.2. - Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il secondo ed il terzo motivo del ricorso ed accoglie il primo;
cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna
il Ministro della giustizia al pagamento al ricorrente della somma di
Euro 15.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo
altresì al rimborso, in favore del F., delle spese del giudizio, che
determina: 1) quanto al primo giudizio di merito, conclusosi con il
decreto del 5 gennaio 2004, in complessivi Euro 3.635,70, di cui Euro
335,70 per esborsi, Euro 1.300,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per
onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; 2)
quanto al primo giudizio di legittimità, in complessivi Euro 3.500,00
di cui Euro 500,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli
accessori come per legge; 3) quanto al giudizio di rinvio, conclusosi
con il decreto impugnato, in complessivi Euro 3.635,70, di cui Euro
335,70 per esborsi, Euro 1.300,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per
onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; 4)
quanto al presente grado del giudizio, in complessivi Euro 2.500,00 di
cui Euro 500,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli
accessori come per legge.