LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 5.11.2010 n. 22560


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -

Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere -

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -

Dott. MELIADO’ Giuseppe - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza


sul ricorso xx proposto da:


I.N.P.S. - ricorrente -


contro

BANCA xxx – controricorrente -


avverso la sentenza n. xxx della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il xxx R.G.N. Xxx;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato PIERGIORGIO PARISELLA per delega CINELLI MAURIZIO; udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine rigetto.

Fatto


Con ricorso del 26-7-2000 la s.p.a. xxx, riassumendo il giudizio a seguito di decisione della Corte di Cassazione assunta in sede di regolamento necessario di competenza, esponeva:

che aveva versato all’INPS l’importo di L. 1.648.330.000 in conseguenza del verbale di accertamento redatto il 28-2-1994 nei confronti della s.p.a. CARIMA (Cassa di risparmio della provincia di Macerata, poi confluita per fusione con la Cassa di risparmio di Pesaro nella s.p.a. xxx), ove era stato considerato retribuzione imponibile ai fini contributivi l’intero valore di parte dei buoni pasto erogati ai dipendenti, a motivo dell’irregolare utilizzo degli stessi per il periodo compreso fra l’ottobre 1988 ed il dicembre 1993;

che, pur nella consapevolezza della mancanza di ogni responsabilità in proposito, essa istante aveva deciso di pagare i contributi e le sanzioni civili (per l’ammontare di L. 1.470.231.000 si era avvalsa del condono previsto dal D.L. n. 6 del 1993, art. 4, convertito nella L. n. 63 del 1993, i cui termini erano stati prorogati dalla L. n. 21 del 1994; mentre gli importi di L. 169.124.000 e di L. 8.975.000, relativi a periodi non ricompresi nel condono, erano stati versati per intero);

che il tutto era avvenuto il 30-3-1994, giorno in cui, con separata comunicazione rimessa al Commissario straordinario dell’INPS, era stata formulata riserva di ripetizione delle dette somme;

che il 27 aprile successivo l’INPS aveva diramato la circolare n. 126 con la quale aveva affermato che i requisiti per l’esenzione contributiva dei buoni pasto “vanno verificati con riguardo alle condizioni di emissione dei titoli e non sono inficiati ai fini contributivi dai casi di uso improprio nelle fasi successive dell’utilizzo e della raccolta, le cui conseguenze non possono farsi ricadere sul datore”.

Tanto premesso, poiché nel caso di specie gli stessi ispettori INPS, nel loro verbale, avevano esplicitamente riconosciuto che l’impiego dei buoni pasto era risultato improprio per il solo fatto dei dipendenti senza alcuni responsabilità in capo alla Banca, questa proponeva domanda di restituzione delle somme versate, con i debiti accessori.

L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, deducendo: che la Banca doveva ritenersi responsabile del cattivo uso dei buoni pasto, in quanto ben consapevole di esso; che nella domanda di condono non era stata apposta alcuna riserva di ripetizione; che non poteva essere restituita neppure la somma versata al di fuori del condono, stante l’avvenuta corresponsione di essa animo solvendi, in quanto eseguita anche ai fini di evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Con sentenza n. 735/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pesaro accoglieva la domanda di restituzione della sola somma di Euro 91.980,45 pagata al di fuori del condono, “oltre interessi legali come per legge”.

La xxx proponeva appello avverso la detta sentenza, riproponendo la domanda non accolta dal primo giudice.

L’INPS restava contumace.

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza depositata il 27-12-2006, in accoglimento dell’appello, condannava l’istituto appellato alla restituzione dell’ulteriore importo di Euro 851.293,44, con gli interessi legali dal settembre 1994 al saldo.

In sintesi la Corte territoriale, affermava che il fatto contestato dagli ispettori, circoscritto all’utilizzo dei buoni pasto in maniera impropria, senza configurazione di alcuna condotta reprensibile da ascriversi alla Banca, non generava “ipotesi di debito contributivo, per esplicito riconoscimento dell’INPS di cui alla circolare n. 126/1994 ed altresì per effetto della statuizione contenuta nella sentenza impugnata, con riferimento alla parte accolta della domanda”, “coperta da giudicato”, in quanto non appellata dall’INPS. Pertanto, secondo la Corte di merito la predetta circolare integrava “nella specie il diniego della risposta affermativa alla domanda di condono” e permetteva “di conseguenza di pervenire all’accoglimento della richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di definizione agevolata” che in forza di essa non erano dovute.

La Corte infine affermava che, derivando tale accoglimento “dalla giuridica inesistenza in radice dell’obbligo contributivo”, e non da accertamento conseguente alla formulazione della riserva nel contesto della domanda di condono, L. n. 448 del 1998, ex art. 81, comma 9, non operava il divieto di corresponsione degli interessi previsto da detta norma, per cui questi erano dovuti sull’importo capitale da restituire con decorrenza dalla messa in mora (art. 2033 c.c., ultima ipotesi).

Per la cassazione di tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso con tre motivi.

La xxx s.p.a. Ha resistito con controricorso.


Diritto


Con il primo motivo l’istituto ricorrente, denunciando violazione dell’art. 437 c.p.c., deduce che la Banca, mentre in primo grado “assumeva, sic et simpliciter, la bontà del condono previdenziale presentato con riserva” (tesi disattesa dal primo giudice), in secondo grado “inopinatamente introduce un nuovo e diverso profilo” che, se accolto, sarebbe “di per sé idoneo a giustificare la decisione”, costituendo, “altro e diverso capo di sentenza rispetto a quello afferente alla legittimità o meno del condono previdenziale”, Tale profilo nuovo, infatti, “si impernia sull’assunto dovere in capo all’ente previdenziale, sempre e comunque anche in ipotesi di condono, sia esso con o senza riserva – di verificare se la contribuzione versata fosse dovuta o meno...”.

Pertanto, secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame in quanto radicato in violazione dell’art. 437 c.p.c., che preclude in appello le nuove domande ed eccezioni.

All’uopo – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione temporis – l’istituto formula il seguente quesito di diritto: “Se il giudice di appello, una volta constatato che in secondo grado il ricorrente abbia proposto domande o eccezioni nuove, che nulla hanno a che vedere con le domande ed eccezioni proposte in primo grado, tanto che il loro accoglimento prefigurerebbe un capo autonomo di sentenza, non debba dichiarare in via preliminare di rito, inammissibile l’appello”.

Osserva il Collegio che tale quesito, per la sua estrema genericità, non presenta i requisiti necessari richiesti dalla detta norma processuale.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, “nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. Civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. Civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare il quesito di diritto “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339). Peraltro “è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).

Pertanto è inammissibile non solo il motivo nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione del motivo stesso; “ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto;

od, infine, sia formulato in modo del tutto generico” (v. Cass. S.U. 28-9-2007 n. 20360 cfr. Cass. S.U. 5-2-2008 n. 2658).

Orbene il quesito in esame, privo di qualsiasi indicazione o riferimento in ordine allo specifico novum che in concreto sarebbe stato inammissibilmente introdotto in appello, risulta assolutamente generico ed inidoneo ad esprimere (in base alla sola sua lettura) una sintesi logico-giuridica della questione sollevata con il motivo, in relazione alla fattispecie concreta. Il primo motivo va pertanto dichiarato inammissibile. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2909 c.c., deduce che, sul capo della sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta dalla xxx relativa alle somme versate con il condono dovendo quest’ultimo considerarsi puro e semplice, non essendo stata la riserva apposta contestualmente nella domanda di condono, si era formato il giudicato, in mancanza di impugnativa al riguardo da parte della appellante (che con l’atto di appello aveva svolto altre argomentazioni, come sopra evidenziate, senza confutare in alcun modo la specifica argomentazione del primo giudice).

All’uopo il ricorrente formula il seguente quesito: “Se il giudice di appello, constatata la mancata impugnazione e contestazione, da parte della Banca appellante, della motivazione della sentenza di primo grado che rigettava la domanda di rimborso per mancata regolare apposizione della clausola di riserva, non avrebbe dovuto dichiarare il sorgere del giudicato interno e, conseguentemente, in forza di tale ragione, rigettare il proposto appello”.

Tale quesito appare sufficientemente specifico ed idoneo, di per sé, ad integrare la sintesi logico-giuridica della questione sollevata con il motivo, che, peraltro, risulta fondato e va accolto nei termini seguenti.

Invero la sentenza di primo grado aveva respinto la domanda di ripetizione della somma pagata in esecuzione del condono, rilevando che “la domanda di condono fu presentata in data 30 marzo 1994 all’INPS di Macerata senza che sulla stessa né sulla lettera di accompagno fosse apposta la riserva di ripetizione. Questa, invece, fu formulata con lettera distinta firmata dal Presidente della Banca ed inviata al Commissario straordinario dell’INPS presso la Direzione Generale di Roma con raccomandata espresso spedita il 30 marzo 1994 e ricevuta il 1 aprile successivo”.

Tanto rilevato il giudice, sulla scorta del dato testuale della L. n. 448 del 1998, art. 81, comma 9 (introdotto dal legislatore a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 4918/1998, “al fine di rendere efficaci le riserve già apposte alle domande di condono presentate secondo leggi anteriori e, dunque, con efficacia espressamente retroattiva”) nonché della giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. 2943/2002, Cass. 13942/2004), affermava che “nel caso in esame, dunque, essendo stata la riserva di ripetizione avanzata, sia graficamente, in atto distinto dalla domanda di condono, sia, temporalmente, nel giorno successivo e, peraltro, a organo diverso da quello deputato a decidere sull’accoglimento della domanda”, doveva ritenersi che la stessa non fosse efficace e perciò precludesse la possibilità di avanzare azione di ripetizione.

Con l’atto di appello la xxx, in sostanza, senza censurare la affermazione della mancanza, nella fattispecie, di una idonea riserva con conseguente preclusione per l’azione di ripetizione, rilevava soltanto che “è sempre necessaria la verifica della sussistenza dell’obbligo contributivo” e che, sulla base del principio affermato da Cass. S.U. n. 4918/1998, “sino all’”accoglimento” del condono - “provvedimento” precluso ogni qualvolta l’ente abbia accertato l’insussistenza del corrispondente obbligo contributivo -, sarà impedita l’instaurazione “tra le parti di un nuovo regolamento, in forza del quale all’obbligazione iniziale si sovrappone un diverso assetto conforme alle condizioni previste dalla legge sul condono”; dacché, in difetto dell’instaurarsi del predetto “nuovo regolamento”, le parti potranno adire l’autorità giudiziaria per l’accertamento dei reciproci obblighi secondo il diritto comune”.

Pertanto, la appellante affermava che: “si deve riconoscere che la L. n. 448 del 1998, art. 81, comma 9, sia riferito unicamente alle ipotesi in cui la procedura di condono abbia trovato regolare conclusione, con l’accoglimento della relativa domanda” e che “nella specie la procedura di condono non si è conclusa con l’accettazione formale della domanda da parte dell’Istituto previdenziale, poiché lo stesso ha riconosciuto, già prima del giudice a quo, attraverso la circolare n. 126 del 27 aprile 1994, l’infondatezza della propria pretesa. Dunque contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, resta assolutamente irrilevante ai fini della decisione della presente causa la questione dell’efficacia o meno della riserva di ripetizione formulata dalla società”.

Osserva il Collegio che, invece, tale questione, come sopra risolta dal giudice di primo grado e, sul punto specifico, non appellata dalla Banca, assumeva rilevanza preliminare, così come legittimamente ritenuto dal detto giudice, di guisa che, sul punto stesso, in sostanza, si è formato il giudicato (in ordine alla mancanza di una idonea riserva apposta alla domanda di condono, con conseguente preclusione per la azione di ripetizione).

Invero le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 15-5-1998 n. 4918, hanno ritenuto che: “La normativa sulla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi (cosiddetto condono) è intesa, non diversamente dalla analoga normativa tributaria, a consentire l’immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici ed organizzativi ad esso collegati; deve pertanto ritenersi, pur in difetto di espressa previsione di legge al riguardo, che l’accoglimento della domanda di condono comporti il venire meno di ogni contestazione sull’esistenza del debito contributivo e che sia priva di ogni effetto la riserva di accertamento negativo del debito eventualmente apposta dall’interessato alla domanda di condono, senza che sia perciò solo configurarle una lesione del diritto di difesa, atteso che chi ritenga di non essere tenuto all’obbligo contributivo conserva ogni possibilità di far valere le proprie ragioni, non essendo il condono una via obbligata, ma una opzione ampiamente discrezionale. Ne consegue che deve essere rigettata la domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo proposta dopo l’adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina sul condono...”.

A seguito di tale pronuncia è intervenuta la norma della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9, che ha stabilito che “Le clausole di riserva di ripetizione subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito”.

E’ con tale norma retroattiva, applicabile a tutte le domande di condono previdenziale, che è stata, quindi, attribuita al contribuente, che abbia proposto riserva di ripetizione contestualmente a detta domanda, la possibilità di ottenere l’accertamento negativo in sede contenziosa circa la sussistenza del debito contributivo condonato, (v. Cass. 27-2-2002 n. 2943, Cass. 5-7- 2002 n. 9751, Cass. 4-3-2003 n. 3198. Cass. 14-3-2003 n. 3784, Cass. 27-10-2003 n. 16120, Cass. 12-3-2004 n. 5139, Cass. 24-7-2004 n. 13942, Cass. 3-8-2004 n. 14845, Cass. 14-4-2006 n. 5418, nelle quali, tra l’altro, si ribadisce sempre la necessità della contestualità della riserva, essendo altrimenti vanificata l’esigenza di consolidare la situazione giuridica conseguente all’istanza di condono).

La riserva è, così, rimasta una condizione risolutiva unilateralmente apposta alla domanda di condono, come ritenuto dalle Sezioni Unite, e al pari di detta domanda ha natura recettizia (v.

fra le altre Cass. n. 2943/2002, Cass. n. 5139/2004 citate), mentre, logicamente, è venuto meno il corollario pure enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui tale condizione sarebbe inefficace se non accettata dall’altra parte (cfr. Cass. 2943/2002 cit.).

Comunque resta valido il principio secondo cui dopo l’adempimento (senza riserva) degli obblighi derivanti dalla disciplina sul condono deve essere rigettata la domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo.

Pertanto, come è stato affermato da questa Corte (v. Cass. 24-11- 2004 n, 22164) e va qui nuovamente enunciato ai sensi dell’art. 384 c.p.c., “la normativa sulla regolarizzazione degli adempimenti contributivi è intesa, non diversamente dalla analoga normativa in materia tributaria, a consentire l’immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici ed organizzativi ad esso collegati; ne consegue che, pur dopo l’entrata in vigore della L. n. 448 del 1998, art. 81, comma 9, che ammette la valida inservibilità delle clausole di riserva di ripetizione nella domanda di condono, qualora l’adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina sul condono avvenga senza riserve, deve essere rigettata la domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo e rimane irrilevante anche il sopravvenire, dopo il pagamento della somma prevista per il condono (e prima dell’inizio della causa per l’accertamento negativo dell’obbligo contributivo) di una normativa più favorevole, pur espressamente dichiarata retroattiva”.

Tale principio ancor più deve affermarsi nella fattispecie in esame caratterizzata da una semplice circolare dell’INPS più favorevole per i contribuenti, che, peraltro, è comunque intervenuta successivamente all’avvenuto pagamento della intera somma relativa al condono.

Pertanto, risultando dal giudicato, nella specie, la mancanza di una valida riserva, tale circostanza era senz’altro sufficiente ad impedire l’accoglimento della relativa domanda e dell’appello della Banca (a prescindere dall’eventuale carattere di novità dello stesso, come sopra lamentato dall’INPS con il primo motivo del ricorso per cassazione, ritenuto inammissibile).

Tanto basta per accogliere il secondo motivo, risultando assorbito il terzo, che, in sostanza, ripropone la tesi della mancanza di una idonea riserva, già accolta dal primo giudice ed oggetto del giudicato.

La impugnata sentenza va, pertanto cassata, in relazione al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la conferma della statuizioni della sentenza di primo grado, anche riguardo alle spese.

Infine, considerata la notevole complessità della controversia sia sul piano sostanziale sia su quello processuale, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di appello e di cassazione tra le parti.


P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma le statuizioni della sentenza di primo grado, anche sulle spese; compensa le spese dei giudizi di appello e di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010