LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 27.10.2010 n. 21967
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Presidente -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
Dott. MELIADò Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
A. S.R.L., - ricorrente -
contro
D.A., - controricorrente -
avverso la sentenza n. 5362/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/10/2006 R.G.N. 1446/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO;
udito l'Avvocato BIASCI RENATO PIERO;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con ricorso del 5 luglio 2002, D.A. Impugnava davanti al Tribunale di Napoli, il proprio trasferimento, disposto dalla società, dalla sede (OMISSIS), nonché il licenziamento successivamente intimatole invocando la condanna alla reintegra nel posto di lavoro con gli ulteriori effetti di cui all’art. 18 Stat. Lav. In via gradata, la ricorrente invocava la declaratoria di inefficacia di tale licenziamento L. n. 604 del 1966, ex art. 2 e, in via ulteriormente subordinata, la declaratoria di illegittimità del licenziamento per carenza di giustificato motivo oggettivo, con conseguente condanna ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 8.
La ricorrente riferiva di aver collaborato con la società convenuta sin dal 1.2.1999, con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, svolgendo mansioni di addetta allo sportello aperto al pubblico, e di aver curato, fino al 2000 la gestione delle polizze assicurative r.c.a, nonché (unica tra i dipendenti in servizio, dall’ottobre 2000), il “controllo della documentazione amministrativa pervenuta dai delegati A.C.I..;
Aggiungeva la ricorrente di essere stata ammessa, dall’INPS, al godimento delle agevolazioni di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33 (abrogato dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 86) per le condizioni di salute del coniuge affetto da grave handicap; e di aver informato di tale circostanza il proprio datore di lavoro, il quale, pochi giorni dopo, le comunicava il trasferimento alla sede di (OMISSIS) a decorrere dal 7 gennaio 2002, mentre il suo posto di lavoro veniva occupato da altra dipendente, per pochi giorni. Deduceva, inoltre, che il trasferimento a (OMISSIS) la costringeva a tempi superiori di percorrenza necessari per raggiungere la nuova sede di lavoro, così impedendole di poter agevolmente accudire il marito.
In data 25 marzo 2002, pochi giorni prima dell’udienza di comparizione in sede cautelare, l'A. revocava il trasferimento, e successivamente – al suo rientro dalla malattia la lavoratrice riceveva lettera di licenziamento con decorrenza immediata, giustificato da una nuova complessiva riorganizzazione aziendale.
Avverso tale licenziamento l'attrice, dopo aver posto a disposizione della controparte le sue prestazioni lavorative, proponeva ricorso invocando la tutela reale, stante la sussistenza del requisito occupazionale.
Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale faceva presente che, a seguito di scorporo dell’agenzia generale di Napoli si erano create le condizioni per un aumento di portafoglio nella provincia di (OMISSIS), il che avrebbe richiesto l'apertura di un nuovo ufficio, per il quale, dal gennaio 2002 erano stati assunti alcuni lavoratori a tempo determinato.
Con sentenza del 18 novembre 2005, il Tribunale di Napoli dichiarava l'illegittimità del licenziamento, condannando la società convenuta alla riassunzione, o al risarcimento dei danni L. n. 604 del 1966, ex art. 8.
Avverso detta sentenza proponeva appello la D. lamentando il carattere ritorsivo del licenziamento, la cui reale giustificazione era da rinvenirsi nel rifiuto del provvedimento di trasferimento.
Si costituiva la società appellata resistendo al gravame e spiegando a sua volta appello incidentale invocando l'integrale rigetto di ogni istanza della lavoratrice.
Secondo la società appellata doveva ritenersi infondata l'impugnazione nella parte in cui sosteneva come sussistente il requisito dimensionale idoneo all’invocata tutela reale.
Con sentenza del 4 ottobre 2006, della Corte territoriale considerando che le mansioni cui era addetta la lavoratrice continuarono ad essere svolte in ambito aziendale quanto meno fino al luglio 2003, ossia per oltre un anno dal licenziamento – accoglieva l'appello principale e dichiarava illegittimi sia l'impugnato trasferimento, sia il licenziamento, ordinando alla società appellata di reintegrare l'appellante nel suo posto di lavoro, ovvero in altri con mansioni equivalenti.
Precisava la Corte territoriale che il licenziamento impugnato non solo era illegittimo, ma anche pretestuoso unito al connesso trasferimento, anch'esso immotivato al pari della sua successiva revoca.
La sentenza di appello condannava inoltre la società a risarcire il danno in favore dell’appellante in misura pari alle ultime retribuzioni mensili globali di fatto, sino alla effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali sulle somme via via rivalutate, con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo sino all’effettivo soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, detratto quanto eventualmente già corrisposto all’interessata per indennità sostitutiva del preavviso e per t.f.r..
Avverso detta sentenza di appello ricorre la società convenuta con 4 motivi cui resiste la D. con controricorso. In prossimità dell’udienza, la società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
Col primo mezzo di gravame la società ricorrente denunzia carenza e contraddittorietà della motivazione la quale si impernia sul rilievo che all’esito dell’istruttoria era emerso come le mansioni cui era addetta la D. (in particolare, il controllo di produzioni delegate) continuarono ad essere svolte almeno sino al luglio 2003, e quindi, per oltre un anno dopo il licenziamento della resistente.
Tale asserzione viene sostenuta per relationem con la sentenza di primo grado, operazione, questa, che sarebbe legittima soltanto se il Giudice di appello, condividendo testualmente le argomentazioni del Tribunale di Napoli, si fosse fatto carico di esprimere le ragioni della conferma della pronunzia di riferimento in relazione ai motivi di impugnazione proposti.
A giudizio della ricorrente – la Corte territoriale non avrebbe affatto esaminato le circostanze di fatto da considerarsi decisive come il dimezzamento del portafoglio e l'incidenza, sulla attività di controllo produzione delegati svolta dalla lavoratrice, del processo di informatizzazione, già in corso. Né varrebbe opporre che la soppressione delle mansioni già assegnate alla resistente fu parziale in quanto resa possibile dall’instaurazione di rapporti di lavoro speciali (lavoro interinale, lavoro “parasubordinato” ex art. 409 c.p.c., n. 3 ecc).
Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe sufficientemente motivato in ordine all’osservazione mossa dalla società secondo la quale non sarebbe stato possibile adibire la lavoratrice, in alternativa al suo licenziamento, a mansioni equivalenti a quelle da ultimo svolte.
Il motivo non e fondato.
Che il portafoglio clienti dell’A. s.r.l. Fosse integro o ridotto poco importa rilevando unicamente se le funzioni di “controllo produzione delegati” venissero o meno svolte successivamente al licenziamento della lavoratrice.
Al quesito la Corte territoriale ha fornito una risposta positiva all’esito delle deposizioni dei testi D.M., D.P. E C. secondo cui le mansioni della lavoratrice continuarono ad essere svolte per oltre un anno dal licenziamento. A tale risultato perviene la Corte di appello napoletana richiamando testualmente le “precise ed ampie argomentazioni” svolte dal Giudice di primo grado, la cui coerenza logica e giuridica non lasciavano spazio ad ulteriori considerazioni.
Non può, quindi, parlarsi di “carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo, dal momento che l'accertamento, in punto di fatto operato dal Giudice di appello, di per sé assorbente e decisivo risulta ampiamente motivato.
Altrettanto priva di consistenza l'altra censura di cui al primo motivo di ricorso concernente l'asserita riduzione del portafoglio nonché l'incidenza del processo di informatizzazione in corso.
Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l'utilizzazione dei nuovi lavoratori assunti con contratti a termine o con contratti di lavoro interinale, pur avendo dovuto svolgere “mansioni di movimentazione dei fascicoli” furono, di fatto, adibiti in via prevalente a mansioni di “cassa e sportello” mansioni che la D. aveva in passato svolto e alle quali avrebbe potuto essere adibita in alternativa al licenziamento.
Col secondo motivo denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 anche in relazione all’art. 2697 c.c. - la società ricorrente richiamal'insegnamento consolidato della giurisprudenza secondo cui alla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento e riconducibile anche l'aspetto del riassetto organizzativo, attuato al fine di realizzare una piuu economica gestione di esso, espressione del diritto ex art. 41 Cost., senza che il Giudice possa sindacare tali scelte.
Il motivo non e fondato.
Se e senz'altro vero che, secondo l'art. 41 Cost. l'assetto organizzativo e produttivo dell’impresa e rimesso alla “libera” valutazione del datore di lavoro, ogni valutazione circa l'opportunità di interventi modificativi che comunque siano giustificati da ragioni oggettive (un giustificato motivo oggettivo) e anche vero che, la libertà di iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.
Questo limite “costituzionalmente prefissato” trova riscontro nella legislazione del lavoro in varie circostanze caratterizzate dalla necessità di tutelare diritti fondamentali del lavoratore, tra cui quello avente per oggetto la conservazione del posto di lavoro, rispetto al quale la L. n. 604 del 1966, e piuu specificamente l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (cui deve aggiungersi l'art. 30 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, in vigore dal 1 gennaio 2009) stabiliscono il principio – di rango costituzionale – della salvaguardia del diritto alla tutela contro ogni licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo.
Ciò significa che, nel doveroso contemperamento tra tutele di pari rango spetta al giudice stabilire, nel caso concreto quale tutela prevalga sull’altra.
Nel caso concreto non può negarsi che i principi della libertà di iniziativa economica privata da un canto, e il diritto del lavoratore alla tutela contro il licenziamento illegittimo debbano coesistere su un piano di parità. Tale affermazione, del resto, trova conferma nella communis opinio oltre che nella giurisprudenza, secondo cui la normativa limitativa dei licenziamenti (nel senso di condizionarne la validità al rispetto dei requisiti di forma e dei presupposti di fatto, richiamati piuu sopra) non si pone in conflitto con l'art. 41, comma 1 e art. 2 Cost..
Con il terzo motivo la società ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1990, art. 3 anche in relazione agli artt. 1345 e 2697 c.c. Nonché all’art. 100 c.p.c..
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per affermare il carattere ritorsivo del licenziamento, fondato su un motivo illecito, occorre dimostrare (da parte del lavoratore) che l'intento di rappresaglia o discriminatorio abbia avuto un ruolo decisivo della volontà del datore di lavoro, non essendo a tal fine sufficiente la deduzione della appartenenza del lavoratore ad un sindacato o la sua partecipazione ad attività sindacali: per non contare la carenza di interesse del lavoratore a censurare un provvedimento di trasferimento ormai privo di effetto perché ormai revocato.
Anche questo motivo non può essere accolto.
La Corte territoriale ha del tutto legittimamente desunto – a seguito di una valutazione presuntiva fondata su indizi gravi, precisi e concordanti – come il licenziamento disposto in danno della D. trovasse la sua ragion d'essere solo ed unicamente nella volontà – da parte della società datrice di lavoro – di sanzionare la stessa dipendente per essersi “ribellata” al provvedimento di trasferimento da (OMISSIS), unilateralmente disposto dalla medesima società.
A questa conclusione si e giunti in considerazione di una serie di eventi che, valutati nel loro complesso, manifestavano un chiaro intento intimidatorio da parte del datore di lavoro e che, perdurando la resistenza opposta dalla lavoratrice, hanno trovato il loro inevitabile epilogo in un provvedimento espulsivo di carattere punitivo.
Con il quarto mezzo di gravame, la società denunzia la carenza o la contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo: osserva che la motivazione della sentenza e affetta da un palese non sequitur quando ritiene che l'asserita pretestuosità del licenziamento fosse idoneo a rilevare sul piano della liceità del recesso essendo, al contrario, del tutto distinti i concetti di illegittimità ed illiceità.
Anche quest'ultimo motivo non merita accoglimento.
La pretestuosità del provvedimento impugnato emerge chiaramente nella sequenza dei provvedimenti adottati dalla società immediatamente dopo l'informazione ricevuta dalla dipendente in ordine all’attribuzione – da parte dell’INPS – dei benefici contenuti nella L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5.
Secondo detta norma “Il genitore o il familiare lavoratore.......che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piuu vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso, ad altra sede”.
La società ricorrente non ha mai ammesso, anche indirettamente, di aver commesso un errore disponendo unilateralmente il trasferimento di un lavoratore titolare dei benefici di cui alla citata L. n. 104 del 1992, limitandosi a sostenere la validità delle proprie scelte ribadendo la legittimità del proprio operato.
Da quanto precede, il recesso di cui si discute si appalesa non solo illegittimo, ma anche illecito, risultando spiegabile (anche se non giustificabile) soltanto come conseguente reazione, motivata solo apparentemente (e dunque del tutto in conferente) da parte della società resistente al fatto di essere stata obbligata a doversi rimangiare il trasferimento de quo anch'esso inopinatamente ed senza valide ragioni disposto.
Tenendo in debito conto del carattere indubbiamente ritorsivo dell’impugnato licenziamento, deve concludersi che, a prescindere dal requisito dimensionale dell’azienda, va accordata alla lavoratrice ricorrente la piena tutela reale ex art. 18 stat. Lav. (conf. Cass., n. 3837/del 1997; n. 4593 del 1999, ed altre).
In questi termini si e espressa llimpugnata sentenza della Corte territoriale, sicché non resta che respingere le censure ad essa mosse con il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Spese a carico della società A. s.r.l.
Pari ad Euro 29,00 oltre ad Euro 2.500,00 per onorari, nonché spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2010