LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 26.10.2010 n. 21884
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: ordinanza
sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Ancona, con ordinanza depositata ll1.6.09, nel procedimento n. R.G. 1482/07 pendente fra:
P.P.; INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLS PREVIDENZA SOCIALE, SCCI SPA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDELI Massimo.
Fatto
Il Tribunale di Ancona, chiamato a decidere di un'opposizione a cartella esattoriale emessa ad iniziativa dell’INPS per mancato pagamento di contributi e per sanzioni, chiede d'ufficio il regolamento di competenza essendosi il Tribunale di Roma a sua volta dichiarato incompetente.
Il Tribunale riferisce che, come risulta dalla stessa cartella opposta, pur trattandosi di un'unica cartella, gli uffici dell’INPS incaricati di esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori in relazione ai quali essa è stata emessa sono le sedi di (OMISSIS).
Il PG ha chiesto che il conflitto sia dichiarato inammissibile.
La giurisprudenza di questa Corte ritiene che nel caso di unica cartella esattoriale per mancato pagamento dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni, sono competenti a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale i giudici nel cui circondario ha sede l'ufficio dell’ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori, dovendo le relative opposizioni essere proposte e coltivate separatamente dinanzi ai diversi giudici territorialmente competenti, trattandosi di competenza per materia e funzionale a nulla rilevando che vi sia stata o meno la cartolarizzazione dei crediti contributivi dell’INPS e la cessione degli stessi ad un soggetto privato (Cass. 13529.2008;
3104/2009).
Quindi la richiesta del PG, fondata sulla derogabilità della competenza, non può esser accolta.
Il ricorso è pertanto ammissibile e, in applicazione del principio richiamato, va dichiarata la competenza per territorio dei Tribunali di (OMISSIS), ciascuno in relazione alle pretese fatte valere dai rispettivi uffici dell’INPS. Non si deve provvedere sulle spese visto che nessuna della parti del giudizio ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara la competenza dei Tribunali di Taranto e di Lecce in relazione alle pretese fatte valere dagli uffici dell’INPS di dette sedi; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2010