LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 22.10.2010 n. 21748
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso RG n. 25034/2006 proposto da:
D.M.D., - ricorrente -
contro
E. – intimata -
nonché sul ricorso n. 27240/2006 proposto da:
E. - controricorrente ricorrente incidentale -
contro
D.M.D.; - intimata -
per la cassazione della sentenza n. 612/06 della Corte di Appello di Torino del 5.04.2 006/10.05.2006 nella causa iscritta al n. 561 R.G. dell’anno 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.06.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Giovanni Villani per la ricorrente e l’Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fuzio Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.
Fatto
Il Tribunale di Torino con sentenza n. 10050 del 2005 dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato con lettera 9.05.2003 dalla E. S.p.A. A D.M.D., che aveva svolto funzioni dirigenziali come responsabile dell’amministrazione e della contabilità di magazzino, nonché delle funzioni di Amministrazione e Finanza.
Il Tribunale riteneva che. Contrariamente a quanto asserito nella lettera di licenziamento, le mansioni svolte dalla D.M. Non fossero state soppresse, ma assegnate ad altro soggetto, ossia alla Sig.ra B., riassunta dalla E. nel febbraio 2003, dopo essere stata licenziata da altra società dello stesso gruppo della E..
Tale decisione, appellata dalla E. S.p.A., è stata riformata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 612 del 2006, che ha respinto le domande proposte dalla D.M.. La Corte territoriale ha premesso che la soppressione del posto non significa assoluta eliminazione delle mansioni svolte in precedenza dal lavoratore, ma implica anche una redistribuzione delle stesse mansioni secondo valutazioni discrezionali, non arbitrarie, di opportunità dell’imprenditore.
La stessa Corte ha precisato che nel caso di licenziamento del dirigente la nozione legale di “giustificalo motivo” e la nozione contrattuale di “giustificatezza” non sono equiparabili, sicchè per il licenziamento del dirigente può rilevare qualsiasi motivo – purchè giustificato – non denotante arbitrarietà. Ciò posto, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie il licenziamento della D. M. fosse stato giustificato dalla società datrice di lavoro con la necessità della ristrutturazione aziendale nell’ottica del contenimento dei costi, motivazione perfettamente riscontrata nei fatti.
né, secondo la Corte di Appello, vi erano elementi oggettivi per sostenere la strumentalità dell’operazione della riassunzione del dirigente B., la quale era andata ad occupare una funzione non appartenente alla D.M..
La D.M. Ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 178 c.p.c..
La E. S.p.A. Resiste con controricorso.
Diritto
1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.c. Trattandosi di impugnazioni contro la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale la D.M. Denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. dell’art. 22 del CCNL dirigenti aziende industriali, dell’art. 36 c.p.c. E dell’art. 101 c.p.c. nonché vizio di motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
In particolare la doglianza riguarda la valutazione della giustificatezza del licenziamento da parte del giudice di appello con riguardo alla redistribuzione delle mansioni della D.M., laddove la lettera di licenziamento del 9.05.2003 avrebbe fatto esclusivo riferimento all’avvenuta soppressione della posizione della stessa ricorrente.
La D.M. Aggiunge che in tal modo il giudice di appello avrebbe deciso su domanda non proposta con palese violazione dei diritto di difesa di essa ricorrente, che non sarebbe stata messa in grado di prendere posizione sul profilo del licenziamento relativo all’avvenuta redistribuzione delle sue mansioni: profilo che si assume dedotto ed allegato soltanto in sede di memoria difensiva ex art. 416 c.p.c..
L’assunto di parte ricorrente viene contestato dalla controcorrente società, la quale rileva che l’esame dell’avvenuta redistribuzione della mansioni della D.M. all’interno dell’azienda, effettuato dal giudice di appello, non è viziato da ultrapetizione, in quanto costituisce corretto esercizio del potere di verifica dell’avvenuta soppressione della posizione della ricorrente. Ciò premesso su tali opposte linee difensive, questa Corte ritiene prive di pregio le censure di parte ricorrente e di condividere i rilievi della società.
L’impugnata sentenza (pag. 7), ai fini della decisione della questione centrale del giudizio, rimarca che la soppressione del posto non significa assoluta eliminazione dall’ambito aziendale delle mansioni svolte in precedenza dal lavoratore licenziato, ben potendo esse essere distribuite tra i lavoratori ancora in forza, secondo le valutazioni discrezionali di opportunità dell’imprenditore.
Da questa premessa la sentenza trae la conseguenza che l’avvenuto licenziamento per soppressione del posto della D.M., responsabile dell’amministrazione e contabilità, non significa che di quegli specifici compiti lavorativi non debba più occuparsi nessuno in azienda, risultando decisivo piuttosto che presso l’organizzazione dell’azienda non sussista, più una posizione lavorativa esattamente sovrapponibile a quella della lavoratrice licenziata. Il che, secondo il giudice di appello, non si è verificato nel caso di specie, essendosi la B. trovata a dover aggiungere alle proprie mansioni quelle in precedenza spettanti alla D.M. (sul punto vengono richiamati i documenti acquisiti e le testimonianze raccolte).
Orbene nella delineata e comprovata riorganizzazione aziendale e nella redistribuzione dei compiti – già svolti dalla lavoratrice licenziata – nell’ambito del personale esistente, con attribuzione di parte rilevante degli stessi alla dipendente B., secondo criteri discrezionali di opportunità, il giudice di appello ha riscontrato un’effettiva soppressione del posto della D.M. (in senso conforme all’orientamento seguito dalla Corte territoriale si richiama Cass. n. 10356 del 17 luglio 2002: Cass. n. 13021 del 2001;
Cass. n. 8207 del 2000).
Non può pertanto ravvisarsi il lamentato vizio di ultrapetizione nella sentenza impugnata, in quanto la ricorrente sin dall’atto introduttivo era consapevole del trasferimento e dell’assegnazione delle sue mansioni ad altro soggetto, vicende che i giudici di merito hanno inquadrato, come già detto, entro un riassetto organizzativo e ricollegato ad un sostanziale soppressione del posto di lavoro della D.M..
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 22 del CCNL per i dirigenti delle aziende industriali, nonché vizio di motivazione circa punti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
La D.M. Imputa al giudice di appello l’erronea valutazione ed individuazione del concetto di “giustificatezza” del licenziamento del dirigente in relazione alla disciplina dettata dalla contrattazione collettiva.
Dopo un ampio excursus di tale categoria alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali, succedutisi nel tempo, la difesa della ricorrente afferma che la giustificatezza del licenziamento del dirigente non corrisponde al “giustificato motivo oggettivo” di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 3, ma va ricostruita in via interpretativa sulla base delle norme contrattuali collettive (in specie artt. 19 e 22), che hanno previsto una tutela patrimoniale a favore del dirigente in relazione a posizioni soggettive di quest’ultimo sulle quali abbiano negativamente inciso comportamenti leciti dell’imprenditore.
In sostanza secondo la ricorrente il concetto di giustificatezza del licenziamento del dirigente, quale viene delineato dalla contrattazione collettiva del settore in questione, è altra cosa rispetto alla giusta causa o al giustificato motivo oggettivo, sicchè l’impugnata sentenza è carente proprio per non avere colto tali differenze e per non avere proceduto ad una valutazione dei fatti, ed in particolare quelli riguardanti la redistribuzione delle mansioni del lavoratore licenziato e il contenimento dei costi, non contenuti nella lettere di comunicazione del recesso e quindi da considerarsi estranei al giudizio di giustificatezza.
La ricorrente afferma sotto il profilo dell’omesso esame dei fatti che la sentenza impugnata è contraddittoria quanto alla motivazione in relazione all’iniziativa dell’assunzione di una dirigente o implicante un alto costo di lavoro e al licenziamento di un’altra dirigente, in un identico contesto aziendale, sulla base della pretesa esigenza di ridurre i costi.
Tali articolate censure non colgono nei segno e vanno disattese.
Invero la Corte territoriale è partita dalla premessa che il licenziamento di un dirigente non deve essere necessariamente sorretto da un giustificato motivo, potendo essere giustificato in ogni caso di scelta imprenditoriale che comunque non appaia arbitraria e fondata su ragioni pretestuose, ovvero determinata unicamente dall’intento del datore di lavoro di liberarsi della persona del dirigente.
Alla stregua di tale orientamento, che trova il proprio sostegno in numerose pronunce di giudice di legittimità (cfr Cass. n. 15496 dell’111 giugno 2006; Cass. n. 7838 del 15 aprile 2005; Cass. n. 8996 del 2003: Cass. n. 13839 dell’8 novembre 2001), il giudice di appello ha ritenuto che la riassunzione della dirigente B. e il licenziamento della D.M. Fossero da inquadrare nell’ambito della ristrutturazione aziendale – con riduzione del numero dei dirigenti da nove a quattro e con accorpamento delle funzioni – e la riassunzione non potesse essere qualificata come fittizia e strumentale rispetto al licenziamento. In questo modo la Corte ha escluso, nell’ottica di una globale valutazione, l’arbitrarietà o pretestuosità del licenziamento della D.M..
Tale motivazione, che si collega alla valutazione delle circostanze di fatto in precedenza richiamate, appare immune da vizi, logici e giuridici, cui la ricorrente oppone una diversa lettura ed interpretazione della disciplina collettiva in tema di giustificatezza del licenziamento del dirigente, non ammissibile in sede di legittimità.
4. Da parte sua la controricorrente società propone ricorso incidentale, con il quale sostiene che il giudice di appello ha omesso qualsiasi pronuncia in ordine alla richiesta di restituzione di quanto versato alla D.M. In relazione alla sentenza n. 10050/205, integralmente riformata dalla Corte di Appello di Torino.
Il ricorso è fondato, giacchè la società E., in sede di conclusioni in appello (riportate a pag. 2 della sentenza impugnata), ha chiesto la condanna della D.M. Alla restituzione in suo favore di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. Di tale circostanza viene dato atto nel ricorso per cassazione (pag. 14), laddove si afferma che la società ha pagato a favore della dirigente vincitrice le somme oggetto di condanna. Sul diritto alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione di una decisione la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che esso sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno “ex tunc” il titolo dell’attribuzione in base alla prima sentenza impone la restituzione della situazione patrimoniale anteriore (cfr. Cass. n. 8829 del 13 aprile 2007; Cass. n. 3758 del 19 febbraio 2007; Cass. n. 7353 del 17 aprile 2004 ed altre decisioni conformi).
5. In conclusione, disatteso il ricorso principale, va accolto quello incidentale e l’impugnata sentenza, sotto tale profilo, va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, che procederà al riesame della causa con riguardo all’anzidetta richiesta di restituzione delle somme ricevute dalla D.M. In esecuzione della decisione di primo grado riformata, con la determinazione degli esatti importi dovuti. Il giudice di rinvio provvederà. Anche sulle spese del giudizio di cassazione, ex art. 385 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, accoglie l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2010