LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 15.10.2010 n. 21283
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
M.I., - ricorrente -
contro
I.N.P.S. - resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1901/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/08/2006 r.g.n. 6640/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza depositata il 2 agosto 2006 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’impugnazione di I. (o I., secondo quanto precisato nel presente ricorso dalla parte privata) M., erede di M.J., avverso la decisione di primo grado, che accogliendo parzialmente la domanda avanzata nei confronti dell’INPS, aveva liquidato gli accessori sui ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico riconosciuto al predetto M.J. Dal 1 luglio 1985, cioè dal centoventesimo giorno successivo a quello della domanda di pensione presentata il 18 marzo 1985, anziché dalla decorrenza della prestazione 1 aprile 1975.
La Corte territoriale ha accertato, sulla base della consulenza contabile espletata nel grado, che all’appellante era dovuta la somma di Euro 9.830,06 per rivalutazione monetaria e interessi, importo (pari a L. 19.033.643) inferiore a quello determinato dal giudice di primo grado in complessive L. 19.279.017, senza però che tale statuizione fosse stata impugnata dall’INPS. Per la cassazione della sentenza M.I., erede di M.I., ha proposto ricorso con un motivo.
L’Istituto ha depositato procura al difensore.
Diritto
L’unico motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2944 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. Civ., nonché vizio di motivazione. Addebita al giudice del gravame di avere riconosciuto, così come aveva fatto quello di primo grado, il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria sui ratei di pensione erogati in ritardo, per il periodo successivo alla domanda amministrativa di pensione presentata il 18 marzo 1985, così trascurando l’effetto interruttivo di tale domanda in ordine agli accessori maturati sui ratei del trattamento pensionistico per il periodo anteriore, cioè quello della decorrenza della prestazione determinata dall’aprile 1975.
Al termine del motivo è stato enunciato il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se sia obbligo del giudice rilevare d’ufficio l’efficacia interruttiva di un atto ritualmente prodotto in giudizio”.
Il ricorso è inammissibile.
Si deve infatti rilevare che la censura mossa alla sentenza impugnata con il relativo quesito di diritto attiene ad una questione giuridica non trattata dalla Corte territoriale. Questa infatti ha affermato che gli interessi e la rivalutazione monetaria sui ratei di pensione dovuti dall’ente previdenziale non possono decorrere che dal centoventesimo giorno successivo alla data della domanda amministrativa della prestazione.
Tale statuizione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il momento di insorgenza del diritto agli accessori – spettanti come effetto del ritardato pagamento dei ratei di pensione da parte dell’INPS – e, con esso, il momento di inizio del relativo termine prescrizionale (decennale come quello relativo ai ratei) coincide con il centoventunesimo giorno successivo a quello di proposizione della domanda di pensione (cfr. Cass. Sez. unite 25 luglio 2002 n. 10955 e le altre successive). Si è infatti rilevato che a quella data vengono riallineati tutti i ratei della prestazione fino ad allora spettanti e non corrisposti e per essi maturano gli accessori, rispetto ai quali, al tempo stesso (ex art. 2935 cod. civ.), inizia a decorrere la prescrizione; invece, per i ratei esigibili successivamente, gli accessori competono dalle singole scadenze e, da queste stesse scadenze, decorre la prescrizione del diritto di credito relativo a ciascuno di essi.
In conclusione, la sentenza impugnata si è limitata ad argomentare sulla decorrenza della responsabilità dell’Istituto previdenziale per il ritardo dell’Istituto nell’adempimento della prestazione previdenziale, allorchè per questa sia prevista la domanda dell’interessato, e non ha affatto trattato della prescrizione degli accessori del credito per i ratei di pensione anteriori alla domanda amministrativa, non avendo tale questione alcuna rilevanza, posto che aveva già escluso la sussistenza dell’obbligazione.
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso, senza che si debba provvedere sulle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. Att. Cod. proc. Civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2010