LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 15.10.2010 n. 21279
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
P.C., - ricorrente -
contro
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - intimata -
sul ricorso 30263-2006 proposto da: SCA; - controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
P.C., - controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 143/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/02/2006 r.g.n. 1422/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito l’Avvocato RICCARDO COLLETTA per delega BULGARELLI ALDO; udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Fatto
P.C. Adiva il Tribunale di Milano nei confronti della Società Cattolica di Assicurazione s.p.a. (SCA) con riferimento al rapporto intrattenuto con la Compagnia, dalla quale aveva ricevuto nel 1992 mandato per la agenzia di (OMISSIS), per contestare la legittimità del recesso per giusta causa dal rapporto agenziale intimato da SCA con comunicazione in data 9 gennaio 2002 e chiedere la condanna della controparte al pagamento delle indennità di fine rapporto spettanti in caso di recesso ad nutum dell’impresa (quantificate in Euro 205.657,30), nonché al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della illegittima deduzione della giusta causa di recesso (quantificati in Euro 865.552), e chiedeva altresì l’accertamento della illegittimità di addebiti per storni provvisionali per Euro 2.017,81 (ai sensi anche dell’art. 9 del vigente Accordo Nazionale Agenti 28.7.1994), La SCA, costituendosi in giudizio resisteva alle domande, in via riconvenzionale chiedendo la condanna del P. al pagamento della somma di Euro 14.745,05 quale saldo del conto di fine gestione agenziale, comprendente la somma di Euro 2.017,81 per storni provvigionali e quella di Euro 12.189,98 che, secondo la Compagnia, era l’importo di premi assicurativi versati sul conto corrente postale dell’agente e da questo mai rimessi alla SCA. Il Tribunale, pur ritenendo il recesso non sonetto dalla giusta causa dichiarata, riconosceva all’agente le indennità di fine rapporto inerenti al rapporto di agenzia con la stessa intercorso fino al 10 gennaio 2002 nella misura dovuta in caso di dimissioni, anziché di recesso del preponente privo di giusta causa. A sua avviso infatti la fattispecie era configurabile come impossibilità della prestazione dell’agente per fatto comunque a lui imputabile ed assimilabile all’ipotesi di dimissioni dell’agente. Inoltre negava il diritto al risarcimento del danno ex art. 1751 c.c., comma 4, e riteneva la SCA creditrice della somma di Euro 13.359,78 per saldo di fine gestione.
A seguito di appello principale del P. e appello incidentale della SCA, la Corte d’appello di Milano, riguardo alla qualificazione giuridica del recesso dal rapporto di agenzia e alla disciplina applicabile in materia di indennità di fine rapporto, osservava che, essendo pacifico che il rapporto era cessato per recesso della preponente per giusta causa e non per recesso dell’agente, doveva escludersi l’applicabilità della disciplina relativa al recesso dell’agente, e doveva necessariamente tenersi conto delle concrete modalità e causali del recesso. Doveva anche farsi applicazione del principio della immutabilità della causale posta a base del recesso per giusta causa, nella specie consistente nella mancata presenza dell’attore presso l’agenzia e della sua irreperibilità dal 19 dicembre 2001. E doveva condividersi il giudizio del Tribunale secondo cui tale giusta causa era inesistente, sulla base del rilievo che la mancata presenza e l’irreperibilità erano giustificate, essendo dovute alla carcerazione dell’attore, peraltro immediatamente conosciuta dalla preponente, a seguito di segnalazione di impiegata dell’agenzia su richiesta della convivente del P.. Riguardo alla tesi della SCA secondo cui chi aveva fatto la comunicazione non aveva poteri rappresentativi del P., il quale inoltre, nonostante lo stato di carcerazione, avrebbe potuto fare le necessarie comunicazioni avvalendosi delle facoltà riconosciute dall’ordinamento penale e penitenziario, la Corte osservava che tali elementi non avevano rilievo ai fini della risoluzione della controversia, in quanto ciò che contava, alla luce della causale del recesso era che ci fosse stata una ragione giustificatrice del fatto che l’aveva motivato e che questa fosse stata conosciuta prontamente dal preponente, mentre ogni ulteriore indagine su ragioni diverse e sulla impossibilità della prestazione, non fatte valere dalla società al fine dell’estinzione del rapporto, non poteva avere ingresso.
Quanto al risarcimento del danno richiesto ai sensi dell’art. 1751 c.c., comma 4, la Corte riteneva infondata la relativa domanda, osservando che non vi era stata dimostrazione alcuna della quantificazione effettuata dall’attore, che peraltro si fondava, in parte, su circostanze già rilevanti al fine dell’indennità di cessazione del rapporto, ed in parte sulle modalità qualificate dall’attore come “assolutamente deprecabili” del recesso, mentre simili modalità non si rinvenivano, il recesso essendo stato attuato mediante una lettera inviata al P., facente riferimento ad una causale asettica.
In materia di regolazione delle provvigioni, la Corte ricordava che art. 9 del citato Accordo nazionale prevede il diritto della compagnia alla rifusione dall’agente della provvigione d’acquisto per la parte del contratto di assicurazione rimasta ineseguita per anticipata risoluzione o riduzione del premio o della durata. Il che escludeva il diritto stesso nella specie, in cui si trattava di recesso dal rapporto di agenzia e non dal rapporto di assicurazione, come rilevato dalla stessa società. Il relativo importo di Euro 2.017,81 non poteva, quindi, essere riconosciuto alla società.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti a fine gestione, secondo la Corte non vi era prova tranquillizzante in ordine al credito di Euro 12.189,98 vantato dalla SCA, particolarmente considerando che in data 30 maggio 2002, e quindi a quasi cinque mesi dalla cessazione del rapporto d’agenzia, la SCA aveva effettuato un bonifico a P. per Euro 15.860,92 senza far cenno a propri crediti.
Il P. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La Società Cattolica di Assicurazione s.p.a. Resiste controricorso, contestualmente proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi, al quale la controparte resiste con controricorso.
Diritto
1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla domanda di condanna della mandante al risarcimento del danno.
Premesso che non risulta chiaro se il giudice di appello abbia inteso escludere in radice il diritto al risarcimento del danno oppure, pur ritenendo sussistente il diritto in astratto, non abbia ritenuto provato il danno, si lamenta l’insufficienza di motivazione in relazione alla prima ipotesi.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1750, 1751, 2119 e 2043 c.c., unitamente a omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo.
Si sostiene che il diritto al risarcimento del danno è consequenziale all’accertamento della inesistenza della giusta causa posta alla base del recesso, evidenziante una violazione dell’obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede, sancito dall’art. 1375 c.c.. Comunque l’inadempimento contrattuale deve essere ravvisato sulla base delle modalità del recesso evidenziate dall’istruttoria.
La SCA, infatti era perfettamente a conoscenza del motivo di impedimento del P. e ciò nonostante aveva scientemente indirizzato le due comunicazioni, di contestazione e di recesso, all’indirizzo di residenza dell’agente. La stessa Compagnia, inoltre, aveva tentato di indurre le collaboratrici a lasciare l’agenzia, facendo loro credere che non sarebbero state pagate. Erano poi ingiustificati gli addebiti contenuti nella lettera di recesso di violazioni degli obblighi contrattuali e di aver mantenuto un persistente silenzio, con pregiudizio della necessario rapporto di fiducia, e avevano una valenza ingiuriosa, in quanto lesiva dell’onore e del decoro professionale del soggetto e contenenti implicitamente l’accusa di essere una persona priva di considerazione per le esigenze del servizio assicurativo. Ne era derivata, anche per la necessaria segnalazione del recesso per giusta causa alle autorità competenti, il discredito e l’impossibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro.
E’ poi incongrua ed errata l’affermazione di una sovrapposizione tra il danno lamentato e la funzione dell’indennità di fine rapporto, mentre chiaramente non ha attinenza con la quantificazione del danno l’affermazione circa il carattere non deprecabile delle modalità di comunicazione del recesso.
In effetti il ricorrente aveva fornito elementi precisi, anche se presuntivi, per la quantificazione del danno.
Il terzo motivo denuncia contraddittorietà di motivazione oppure nullità della statuizione per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, con riferimento all’intervenuto riconoscimento in dispositivo, in favore della SCA, dell’importo di Euro 1.385,27. Si osserva che in effetti in motivazione, con esame chiaro ed esauriente, da ritenersi prevalente sul dispositivo, era stata esclusa totalmente la debenza delle somme pretese dalla mandante.
2. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1375, 1463-1466, 1747,1753, 2119 e 2697 c.c., dell’art. 12, art. 12 ter, artt. 13, 18, e 34 dell’Accordo nazionale agenti di assicurazione 28.7.1994 (accordo “ANA”), anche in riferimento all’art. 15 del contratto di agenzia, unitamente a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Si osserva che la SCA nella comunicazione di recesso non aveva lamentato soltanto l’assenza prolungata dell’agente ma aveva anche espressamente indicato come causa interruttiva del rapporto fiduciario il persistente silenzio e la mancanza di qualsiasi comunicazione da parte dell’agente rispetto alla propria assenza dall’agenzia, e si lamenta quindi che la Corte d’appello non avrebbe dovuto limitarsi a valutare se l’assenza fosse giustificata e se la SCA avesse avuto una qualsiasi conoscenza, anche solo generica, limitata e comunque acquisita del fatto giustificativo dell’assenza.
Al contrario, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare se fosse stato giustificato o meno il totale silenzio tenuto per 24 giorni e se la mancanza di contatto potesse ritenersi configurare una violazione degli obblighi derivanti dal mandato agenziale (art. 1747 c.c. E art. 15 del contratto di agenzia) idonea a interrompere il rapporto fiduciario. Al riguardo si espongono ampiamente le particolarità dei rapporti di agenzia assicurativa, la necessità di assicurare la continuità di gestione nei confronti degli assicurati e le difficoltà e i limiti intrinseci di una gestione sostitutiva da parte di incaricati della Compagnia, in difetto della necessaria correlazione con il titolare dell’agenzia e di accordi con il medesimo o un suo incaricato. In effetti il P. avrebbe dovuto premurarsi di comunicare tempestivamente il fatto alla Compagnia, tenerla adeguatamente informata e rappresentarle, anche tramite il proprio legale, le proprie intenzioni e prospettive al fine di consentirle di coordinare e organizzare la eventuale prosecuzione dell’attività e comunque di porla nelle migliori condizioni per poter valutare adeguatamente la situazione e assumere ogni opportuna decisione. Allo stesso P. - tenuto anche presente che egli era rimasto in stato d’arresto per dei mesi (come riferito nell’atto introduttivo) e che quindi le imputazioni dovevano essere di una certa gravità – si era prospettata una situazione incompatibile con la prosecuzione del mandato agenziale e quindi sarebbe stato suo dovere informare la Compagnia degli effettivi termini della situazione ai fini delle necessarie determinazioni e iniziative, e la scelta più sensata sarebbe stata quella di presentare le sue dimissioni.
Si sottolinea anche che premessa di una, peraltro indispensabile, sostituzione temporanea dell’agente era, in difetto di un accordo contrattuale specifico, la risoluzione del rapporto in atto.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1753 e 2697 c.c., degli artt. 9 e 34 dell’Accordo nazionale agenti di assicurazione 28.7.1994, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia.
La SCA, premesso che oggetto della propria domanda riconvenzionale era stata la somma di Euro 14.745,05, rappresentante il saldo di chiusura contabile in proprio favore, suffragato da documentazione contabile e relativo prospetto riepilogativo, e ricordato che voci principali ne erano la somma di Euro 2.017,81 di addebiti per storni provvisionali e 12.189,98 di addebiti per premi incassati dall’agente sul proprio conto corrente postale dopo la cessazione del mandato e non riversati alla Compagnia, puntualizza che in effetti 5 storni per complessivi Euro 632,54 erano stati riconosciuti dalla stessa parte ricorrente prima della proposizione del ricorso, mentre in giudizio una contestazione non meramente generica per gli storni era stata formulata solo in sede di memoria di discussione con richiamo al disposto dell’art. 9, lett. f) accordo ANA 1994, escludente gli storni provvisionali per i casi di contratti di assicurazione risolti potestativamente dall’impresa, e la deduzione che detta disposizione renderebbe inapplicabili gli storni in caso di risoluzione del contratto di agenzia per recesso dell’impresa: tale difesa però era frutto di una confusione tra risoluzione dei contratti di assicurazione e risoluzione del contratto di agenzia, ininfluente quest’ultima sulla sorte dei contratti di assicurazione, né era stata accolta la richiesta di c.t.u. ai fini di un chiarimento anche di tali aspetti tecnici.
In merito alla somma di Euro 12.189,98 per premi incassati e non riversati si osserva che in effetti il P. non aveva contestato di avere ricevuto i pagamenti e aveva sostenuto genericamente di avere trattenuto la somma in conto di provvigioni a lui dovute, essendo stato a ciò autorizzato dalla SCA tramite la segretaria di (OMISSIS), e si deduce che si tratta di deduzioni generiche rimaste prive di prova, a parte anche il difetto di ogni legittimazione della segretaria della nuova gestione agenziale. Infine nessuna contestazione vi era stata per le residue partite dettagliate nel conto di fine gestione (canoni di locazione e rettifiche contabili).
né era giustificato l’argomento speso dalla Corte d’appello relativo all’intervenuto pagamento al P. da parte della Compagnia della somma di Euro 15.860,92 senza fare cenno ai propri crediti, avvenuto a titolo di acconto del 50% dell’indennità di fine rapporto dovuta in caso di recesso per giusta causa, in dichiarata deroga dell’art. 34, comma 4, ANA 1994 in assenza della regolazione dei saldi di spettanza dell’impresa.
3. I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).
Ha rilievo preliminare il ricorso incidentale.
Il relativo primo motivo non può ritenersi fondato.
In sostanza si è in presenza di un giudizio di fatto da parte della Corte d’appello circa l’esistenza nella specie di una tempestiva ed adeguata informazione, per conto dell’agente, a norma dell’art. 1747 c.c. E della corrispondente normativa contrattuale, della particolare e improvvisa causa di impedimento, occorsa nella specie, all’espletamento da parte dell’agente stesso dell’attività agenziale. né le ampie considerazioni del ricorso circa le particolari esigenze delle agenzie assicurative appaiono sufficienti a evidenziare un’illogicità della valutazione compiuta da parte dei giudici di merito, perché tali considerazioni lamentano, per quanto rileva, che il P. non avesse messo in atto iniziative di tipo negoziale, iniziative che non è evidente che egli, nelle condizioni di carcerazione preventiva ancora nella fase iniziale in cui si trovava, potesse essere nelle condizioni di adottare, e che comunque neanche poteva ritenersi tenuto ad adottare, ferma restando la sua soggezione ad eventuali giustificate iniziative anche drastiche della preponente circa la sorte del rapporto.
Peraltro la sentenza impugnata è coerente con il principio, enunciato da questa Corte, secondo cui il mero fatto della sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’agente dovuta allo stato di detenzione in carcere non integra il presupposto per la risoluzione per giusta causa del contratto di agenzia da parte del preponente (Cass. n. 20497/2008).
Passando all’esame del secondo motivo del ricorso incidentale, deve rilevarsi la sua parziale fondatezza.
Quanto alla voce di credito per Euro 12.189,98 fatta valere dalla SCA per premi assicurativi versati dai clienti al P. e dallo stesso e non riversati alla Compagnia, deve rilevarsi che la Corte d’appello, per affermare la non esistenza di una prova tranquillante del relativo credito, ha fatto esclusivo riferimento al mero, di per sé non decisivo, indizio dell’avvenuto pagamento di un acconto di liquidazione da parte della Compagnia stessa, così trascurando che doveva ritenersi pacifico, almeno in gran parte, il fatto costitutivo del credito, avendo l’ex agente dedotto – come confermato nello stesso ricorso principale – di avere trattenuto la somma in quanto autorizzato dalla SCA, tramite la segretaria di (OMISSIS), a imputarla a provvigioni dovutegli. Pertanto la Corte d’appello è incorsa in vizio di motivazione, non avendo valutato tutti i fatti rilevanti incidenti sulla distribuzione degli oneri probatori.
Riguardo alla questione storno provvigioni per l’importo di Euro 2.017,81 il motivo non merita accoglimento, in quanto si propone al riguardo un accertamento dei fatti diversa da quella, sia pure sinteticamente proposta dal giudice di appello, senza a ben vedere basare tale ipotesi ricostruttiva sulla previa formulazione di censure di vizio di motivazione corredate di quel richiamo analitico e circostanziato non solo delle fonti probatorie ritenute rilevanti, ma anche del relativo puntuale contenuto dimostrativo.
E’ ravvisabile, infine, una ulteriore, residuale fondatezza del motivo nella parte in cui evidenzia la mancanza di motivazione circa le residuali ragioni di credito della SCA ricomprese nell’importo complessivo di Euro 14,745,05, correlata alla mancata specificazione della causale della somma di Euro 1.385,27 indicata in dispositivo come riconoscibile a favore della società.
4. I primi due motivi del ricorso principale vengono esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. E’ opportuno premettere che, analogamente a quanto previsto nei rapporti di lavoro privi di stabilità, ove non ricorrano ipotesi di giusta causa, la parte che recede dal contratto di agenzia deve darne preavviso nel termine stabilito (art. 1750 c.c.). Il codice non prevede più che il preavviso può essere sostituito da una corrispondente indennità, come nel testo originario dell’art. 1750. Se ne può dedurre che in caso di mancato preavviso è dovuto il risarcimento del danno derivante appunto dalla sua omissione. Analogamente a quanto si ritiene nell’ambito del lavoro subordinato, in mancanza di stabilità reale o obbligatoria del rapporto, in linea di massima deve escludersi la configurabilità di ulteriori danni risarcibili, poiché la risoluzione del rapporto costituisce esplicazione di un diritto potestativo delle parti. Nel lavoro subordinato, come è noto, il diritto al risarcimento di un danno diverso da quello inerente alla omissione del preavviso è configurato soprattutto nelle ipotesi del cd. Licenziamento ingiurioso, ciò attuato con modalità caratterizzate da un’illiceità diversa dalla sola mancanza della giusta causa.
Nella specie non risulta alcuna prospettazione di danno derivante specificamente dalla omissione del preavviso, né rileva se ciò dipenda da ragioni connesse con l’impossibilità che comunque avrebbe avuto il P. di dare esecuzione al contratto per un certo periodo successivo alla data del recesso, oppure dall’intervenuta considerazione di tale causale nella liquidazione delle indennità dovute contrattualmente in caso di recesso senza preavviso.
Viene fatto riferimento ad un’ingiuriosità del recesso, in ragione della sua motivazione, ma, come evidenziato dalla elaborazione giurisprudenziale in materia di lavoro subordinato, gli addebiti di natura disciplinare o di inadempimento, anche se infondati, non sono sufficienti in se stessi a qualificare il recesso come ingiurioso, essendo rilevante invece a tal fine la particolare offensività e non funzionalità delle espressioni usate e le eventuali ingiustificate e lesive forme di pubblicità date al provvedimento. In relazione alla specie risulta quindi non illogico e non contrastante con principi di diritto il giudizio negativo formulato dal giudice di merito circa la non sussistenza di modalità lesive nella intimazione del recesso.
Manca poi di adeguato specifico riferimento a risultanze istruttorie, in ipotesi trascurate dal giudice di merito, il riferimento a episodi coinvolgenti le collaboratrici dell’agenzia e l’affermazione circa una pubblicizzazione della causale di recesso.
E’ privo di rilievo, infine, il fatto dalla Corte d’appello abbia fatto riferimento a circostanze rilevanti ai fini della indennità di fine rapporto: il riferimento potrebbe alludere alla funzione che tale indennità ha per legge (art. 1751 c.c.), in attuazione della direttiva comunitaria, di indennizzare l’agente per la perdita dei benefici economici correlati allo sviluppo degli affari dal medesimo assicurato.
In conclusione, i due motivi non meritano accoglimento (il primo in particolare per la non concreta rilevanza della astratta questione posta).
Il terzo motivo, relativo ad una asserita incongruità tra la motivazione e il dispositivo per il capo della sentenza relativo alla regolazione dei conti di chiusura del rapporto di agenzia, rimane assorbito dall’accoglimento (sia pure parziale) del secondo motivo del ricorso incidentale. In effetti la Corte di rinvio dovrà determinare l’eventuale quantum di un residuale importo a favore della Compagnia sulla base dei punti specificati in sede di esame del secondo motivo del ricorso incidentale.
5. L’accoglimento, nei limiti precisati, del secondo motivo del ricorso incidentale, comporta la inerente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per il necessario nuovo esame ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta i primi due motivi del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; accoglie nei limiti di cui alla motivazione il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2010