IL RISARCIMENTO DEL DANNO PREVIDENZIALE PUO’ ESSERE CHIESTO QUANDO IL DIRITTO DELL’INPS AI CONTRIBUTI SI E’ PRESCRITTO OPPURE QUANDO SI RAGGIUNGE L’ETA’ PENSIONABILE.
Transazioni preventive in materia non sono efficaci (Cassazione Sezione Lavoro n. 20686 del 25 ottobre 2004, Pres. Prestipino, Rel. Cataldi)
Luigi C., dipendente, socio e consigliere di amministrazione della SIV S.p.A.,
ha raggiunto con l’azienda un accordo in base al quale, a fronte delle sue
dimissioni, questa ha riconosciuto che il rapporto di lavoro subordinato aveva
avuto inizio il 1° gennaio 1971 anziché il 31 marzo 1972, data della formale
assunzione. Sottoscrivendo l’accordo, Luigi C. ha anche rinunciato, in via
transattiva, a ogni altro diritto derivante dal rapporto di lavoro. Parecchi
anni dopo Luigi C. ha costituito presso l’INPS, in base alla legge n. 1338 del
1962, una rendita vitalizia sostitutiva dei contributi previdenziali non
corrisposti dalla società SIV nel periodo dal 1 gennaio 1971 al 31 marzo 1972,
versando all’Istituto la somma di lire 29 milioni. Egli ha quindi chiesto al
Tribunale di Biella di condannare la SIV S.p.A. al pagamento della somma di
lire 29 milioni a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei
contributi previdenziali.
L’azienda si
è difesa sostenendo, tra l’altro, che la domanda doveva ritenersi preclusa per
effetto dell’accordo con il quale Luigi C., al momento delle dimissioni, aveva
rinunciato, in via transattiva, ad ogni diritto derivante dal rapporto di
lavoro. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata
riformata dalla Corte di Appello di Torino, che ha condannato l’azienda a
pagare a Luigi C. la somma da lui richiesta. La Corte ha osservato che la transazione sottoscritta dal lavoratore al momento delle dimissioni
non era riferibile anche al risarcimento del danno da omesso versamento dei
contributi previdenziali, in quanto al momento della firma dell’accordo, il
diritto a tale risarcimento non era sorto, sia perché l’obbligo di versare i contributi
previdenziali non si era prescritto, sia perché Luigi C. non aveva ancora
maturato il diritto alla pensione. L’azienda ha proposto ricorso per
cassazione censurando la decisione della Corte di Torino per difetto di
motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20686 del 25 ottobre 2004, Pres. Prestipino, Rel. Cataldi)
ha rigettato il ricorso. In materia di risarcimento del pregiudizio recato al
lavoratore dal mancato versamento dei contributi previdenziali – ha osservato la Corte – si devono distinguere due tipi di danno: uno è dato dalla perdita, totale o parziale,
della prestazione previdenziale pensionistica, e si verifica nel momento in cui
il lavoratore raggiunge l’età pensionabile; l’altro è dato dalla necessità di
costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico,
corrispondente dalla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva ed
eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all’art. 13
della legge 12 agosto 1962 n. 1338.
Tale
norma al primo comma stabilisce che il datore di lavoro che abbia omesso di
versare i contributi e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione
ai sensi dell’art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 può chiedere all’INPS di
costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione che spetterebbe
al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi; al terzo comma
prevede, poi, che il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro
la costituzione della rendita a norma dello stesso articolo, può egli stesso
sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno. In
questo caso, il danno subito dal lavoratore, dato dalla necessità di costituire
la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione – ha osservato la Corte – si è verificato nel momento in cui il datore di lavoro, che avrebbe potuto versare i
contributi in ogni momento successivo alla loro scadenza sino al termine di
prescrizione, non può più versarli in quanto prescritti: è solo in questo
momento che sorge per il lavoratore l’esigenza di costituire la provvista per
il beneficio sostitutivo della pensione. In entrambe le ipotesi, dunque – ha
concluso la Corte – al momento della intervenuta transazione il danno non si
era ancora verificato, in quanto alla data della stessa i contributi potevano
ancora essere versati non essendo coperti da prescrizione, né il sig. Luigi C.
aveva maturato il diritto a pensione: sicché, non essendovi un danno da
risarcire, non sussisteva un diritto al risarcimento cui poter rinunciare.
(Si ringrazia legge e giustizia - www.legge-e-giustizia.it - per la segnalazione e le note)