LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 30.9.2010 n. 20455
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 18418/2009 proposto da:
INPS - ricorrente -
contro
G.M.;- intimata -
avverso la sentenza n. 1299/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 29.5.08, depositata il 29/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
Fatto
La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.
La Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto contro la sentenza di primo grado da G.M., dichiarava, nei confronti dell’Inps, il diritto della medesima ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli come coltivatrice diretta a decorrere dal 1 luglio 1981.
La Corte di merito preliminarmente riteneva infondata l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria, formulata dall’Inps con riferimento al D.L. n. 7 del 1970, art. 22, convertito con modificazioni dalla L. n. 83 del 1970 – e al decorso di 120 giorni dal provvedimento definitivo, accolta invece dal giudice di primo grado.
La Corte, ricollegandosi alla giurisprudenza secondo cui il termine in questione, posto in materia di contestazione dei provvedimenti di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ha incidenza sostanziale, riteneva che ai fini del suo decorso sia necessario un atto formale di notifica del provvedimento definitivo ovvero che sussista un atto da cui risulti con certezza che l’interessato sia venuto a conoscenza legale del provvedimento. Non si poteva invece ritenere che il termine decorra dalla data in cui si sarebbe comunque dovuto esaurire il procedimento amministrativo, in difetto di espressa previsione di legge in tal senso.
Con riferimento alla specie, la Corte dava rilievo al fatto che l’Inps non aveva fornito la prova della notifica o della conoscenza, da parte della G., del provvedimento di cancellazione entro la data del 20.10.1994, indicata dal Tribunale come termine ultimo per la proposizione del ricorso giudiziario e che, viceversa, il ricorso risultava essere stato depositato davanti al Tribunale il 12.4.1996, cioè entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento della Commissione centrale.
L’Inps propone ricorso per cassazione, con un unico motivo con cui si denuncia violazione di norme di diritto, tra le quali il richiamato art. 22. In linea di fatto richiama la circostanza che nella specie, come indicato nello stesso ricorso introduttivo, la G. aveva presentato ricorso alla Commissione centrale il data 20.6.1994, e ne deduce che si era formato il silenzio rigetto il 20.10.1994, non seguito dalla proposizione dell’azione in giudizio entro 120 giorni.
La questione oggetto del ricorso risulta ormai esaminata più volte da questa Corte, che ha fornito una interpretazione della norme rilevanti che può ritenersi consolidata e che è sintetizzata dal seguente principio di diritto; “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall’interessato, al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. n. 813/2007, 2373/2007, 4261/2007, 4819/2007, 5906/2007, 18965/2007, 20668/2007).
E’ stato poi più dettagliatamente precisato, circa il procedimento amministrativo, che, a norma del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, comma 1, contro i provvedimenti in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli può essere proposto ricorso, entro il termine di trenta giorni, alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni; che, decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto; che, giusta il comma 2 dello stesso articolo, contro le decisioni della commissione provinciale l’interessato può proporre entro trenta giorni ricorso alla commissione centrale (ora dell’INPS), che decide entro novanta giorni; che, decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. E si è osservato che, in questo quadro normativo, il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso. Infatti la disposizione del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, modificando la disciplina posta della Legge del 1970 (art. 17) – che assegnava al silenzio dell’amministrazione valore di accoglimento del ricorso – esprime chiaramente l’intento del legislatore di attribuire all’inutile decorso del tempo il valore legale tipico di un provvedimento amministrativo di rigetto (così Cass. n. 8650/2008). E’ stato anche precisato come in ragione della specialità della materia, caratterizzata – come evidenziato da Corte Cost. n. 192 del 2005 da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento – non si applica la regola generale prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 5, secondo la quale l’Istituto previdenziale ha l’obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l’impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l’espletamento dell’azione giudiziari (sentenza appena citata).
Alla stregua degli enunciati principi il ricorso dell’Inps risulta manifestamente fondato, visto che la Corte di merito ha dichiaratamente seguito un principio contrastante. Peraltro, sulla base degli elementi di fatto evidenziati dalla sentenza impugnata sulla base degli accertamenti in linea di fatto compiuti dal giudice di primo grado – che non risultano avere formato oggetto di rilievi in appello -, e in particolare della circostanza che il ricorso alla Commissione centrale fu proposto il data 20.6.1994, risulta evidente che al momento della proposizione della domanda in giudizio era maturata la decadenza in questione.
Il ricorso deve quindi esser accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso del rigetto della domanda.
Non deve disporsi per le spese dell’intero giudizio, ex art. 152 disp. Att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla per le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2010