|
Suprema Corte di
Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n.20326/2008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Composta dai signori magistrati:
dott. Giangiulio Ambrosiani Presidente
dott. Saverio F. Mannino Consigliere
Dott. Giorgio Colla consigliere
Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
Dott. Lina Matera consigliere
Riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento nei
confronti di M. M. D'A., avverso l'ordinanza del Tribunale
della città in data 21 maggio 2007;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott.
Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona
del sostituto dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per
il rigetto del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di
Bari, in accoglimento dell'appello proposto da M. M. D'A. nei
confronti dell'ordinanza del Tribunale di Trani del 24 aprile
2007, con la quale era stata applicata al medesimo la misura
interdettiva della sospensione dall'esercizio del pubblico
servizio, revocava l'ordinanza stessa, ritenendo la
insussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze
cautelari.
All'indagato – dipendente del Comune di
Trani – era stato contestato il reato di peculato [1]
perché si serviva del computer dell'ufficio, cui era
collegato un masterizzatore DVD, per uso personale usufruendo
della rete elettrica e informatica del Comune: navigava in
internet su siti non istituzionali, scaricando su archivi
personali dati e immagini non inerenti alla pubblica funzione –
prevalentemente materiale di carattere pornografico – con
danno economico dell'Ente. Sul computer in questione e sul
sopporto esterno, venivano rinvenuti circa 10.000 documenti di
cui solo una minima parte di natura lavorativa.
Il tribunale, nel revocare la misura
cautelare, osservava che il reato di peculato tutela il
patrimonio della P.A. e che lo stesso non poteva essere
depauperato a seguito dei collegamenti in questione di un
computer «comunque e sempre collegato alla rete elettrica
e telefonica indipendentemente dall'uso e dalla navigazione».
Con particolare riferimento al collegamento alla rete
elettrica, non si era «indicato il danno patrimoniale»,
atteso che «i computers sono sempre collegati alla rete
elettrica, né può ritenersi ulteriore consumo di
energia elettrica per il fatto che a un computer siano
collegate una o piu' periferiche».
Il Tribunale disconosceva anche la sussistenza
di esigenze cautelari perché «pur ritenendo un
danno patrimoniale per l'ente per la navigazione in Internet
sino al 2003» (il consulente tecnico aveva accertato che
la navigazione in internet si arrestava al giugno 2003) non era
ipotizzabile un pericolo di reiterazione «in
considerazione della sua illibata personalità e
dell'atteggiamento pacatamente esplicativo tenuto in occasione
del suo interrogatorio».
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso
per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Bari il quale richiama tutta la giurisprudenza di
questa Corte di cassazione che ritiene che con il reato di
peculato non sia offeso solo il patrimonio dell'ente pubblico,
ma anche il buon andamento degli uffici della pubblica
amministrazione il quale può non essere turbato solo da
un uso occasionale della cosa pubblica, ma non in caso di
condotta reiterata e consolidata nel tempo. Peraltro, non
risultava affatto accertato agli atti del processo se il
contratto del Comune con l'ente gestore di internet prevedesse
un uso illimitato del servizio con tariffa fissa, circostanza
per nulla verificata da parte dei giudici di merito, ma solo
supposta. Del tutto inadeguata appariva infine la motivazione
sulle esigenze cautelari sopra riportata.
Premesso che l'ordinanza impugnata sembra
quasi trascurare la circostanza che la disposizione dell'art.
314 c.p. oltre a tutelare il patrimonio della pubblica
amministrazione mira ad assicurare anche il corretto andamento
degli uffici della stessa basato su un rapporto di fiducia e di
lealtà col personale dipendente, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, il Tribunale del riesame da per
scontato un dato che non emerge affatto dagli atti, cioè
che il computer fosse perennemente collegato alla rete
elettrica e telefonica in modo da comportare costi fissi per la
pubblica amministrazione indipendente dalla navigazione in
internet. Ora, a parte il fatto che tale assunto è
errato per ciò che attiene alla energia elettrica, che
viene consumata in quanto l'apparecchio si acceso, ciò
che conta è che da nessun dato si ricava che il tipo di
convenzione con il provider prevedesse un accesso costante sul
web a un costo fisso anziché un accesso di volta in
volta consentito solo previo contatto telefonico, non
occorrendo spendere parole per dimostrare come in questo
secondo caso l'indagato si sarebbe appropriato anche delle
energie appartenenti all'ente sotto forma di telefonate di
volta in volta eseguite per la navigazione in internet per
finalità totalmente estranee alla pubblica funzione
(masterizzazione di DVD audio e scaricamento di immagini e di
film). L'ordinanza impugnata dà la prima ipotesi come
appartenente al notorio ma ciò è del tutto
arbitrario, specie in considerazione che tale tipo di
convenzione si è diffusa recentemente, mentre i fatti di
cui è causa risalgono all'anno 2003, onde la questione
avrebbe dovuto formare oggetto di dimostrazione precisa.
L'ordinanza va quindi annullata in punto di gravi indizi di
colpevolezza con rinvio al tribunale di Bari perché
spieghi non solo per quali motivi ha ritenuto la insussistenza
dei gravi indizi del reato solo in relazione al danno cagionato
(asseritamene mancante), ma anche da quali dati probatori
concreti relativi al caso di specie abbia desunto l'esistenza
di un certo tipo di convenzione con l'ente gestore del servizio
telefonico.
Ma l'ordinanza impugnata va annullata anche in
punto di esigenze cautelari perché la incensuratezza
considerato il tipo e la reiterazione del reato di specie, non
ha un significato decisivo: significato men che meno
attribuibile all'«atteggiamento esplicitativi»
avuto dall'indagato in sede di interrogatorio. Il Tribunale
dovrà motivare se sussista un pericolo di reiterazione,
tenuto conto del fatto che sono stati trovati sull'apparecchio
in questione e sul disco esterno ben 10.000 files, di cui solo
una modestissima parte di natura attinente alle funzioni
esercitate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al
Tribunale di Bari per nuovo esame.
Roma 15 aprile 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 21 MAGGIO 2008
|