LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 27.9.2010 n. 20271
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
ASSO MARMITTE - ricorrente -
contro
B.D., - controricorrente -
avverso la sentenza n. 883/2005 della CORTE DDAPPELLO di VENEZIA, depositata il 02/02/2006 R.G.N. 834/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito llAvvocato FEDERICA MANZI per delega ANDREA MANZI; udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con ricorso depositato il 2 dicembre 2003 Asso Marmitte s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n. 562/03 del 23.4.2003 del Tribunale di Venezia, che aveva accolto la domanda proposta da B.D., volta a far accertare la sussistenza tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato “a tempo indeterminato”, con inquadramento al (OMISSIS) liv. Cat. E non già un contratto di formazione e lavoro, per il quale era stato assunto solo per un biennio a far data dal 7.1.1998.
Deduceva parte appellante che il Tribunale, avendo accertato la mancanza di attività formativa, l'aveva condannata alla riammissione al lavoro del B. ed alla corresponsione in favore del medesimo, a titolo di risarcimento del danno, di una somma commisurata alle retribuzioni relative al periodo intercorrente tra la notifica del ricorso e l'effettiva ammissione al lavoro, oltre accessori. Chiedeva, quindi, che, in totale riforma dell’impugnata sentenza, fossero rigettate le domande proposte dal ricorrente ed, via istruttoria, insisteva per l'espletamento di c.t.u. Avente ad oggetto “la valutazione della concreta attitudine lavorativa” dell’appellato in relazione all’attività aziendale.
Si costituiva il B. replicando alle avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza del 25 ottobre 2005 – 2 febbraio 2006, l'adita Corte di Appello di Venezia, ritenuta la carenza della prova dell’avvenuto effettivo assolvimento dell’obbligo formativo, rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la società Asso Marmitte srl con quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste B.D. Con controricorso.
Diritto
Con il primo mezzo d'impugnazione la società ricorrente, denunciando erronea motivazione ed erronea ed insufficiente valutazione dei documenti di causa (art. 360 c.p.c., n. 5), lamenta la mancata considerazione, da parte del Giudice a quo, del documento, ritualmente prodotto in primo grado, costituente il progetto di formazione e lavoro datato 13.11.1997, ossia quel progetto disciplinante le liné guida sulle quali si basava la formazione – informazione del sig. B.D..
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 116 c.p.c. Nonché carente, erronea ed incongrua motivazione della prova testimoniale e dei documenti di causa (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostiene che una attenta lettura delle dichiarazioni testimoniali, da parte del Giudice di appello, avrebbe fornito un quadro ben diverso da quello accertato e riposato nella sentenza impugnata.
Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 863 del 1984, art. 3 e dell’art. 116 c.p.c., nonché erronea ed insufficiente valutazione della prova testimoniale e dei documenti di causa, contesta le conclusioni alle quali e pervenuta la Corte di appello, essendo stata data piena attuazione ad entrambi gli aspetti della formazione professionale richiesta, sia teorico che tecnico – pratico, come era emerso in corso di causa, consentendo ed aiutando il signor B.D. A inserirsi in un nuovo ambiente di lavoro, sicché nessuna inadempienza agli obblighi di formazione contrattualmente assunti era stata posta in essere.
Con il quarto motivo, infine, si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. Per avere il Giudice di secondo grado omesso di pronunciarsi sulla richiesta, formulata nel ricorso in appello, di ctu avente ad oggetto la valutazione della concreta attitudine lavorativa del B., in relazione all’attività svolta da essa società ricorrente. Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente rilevato che le censure mosse in questa sede sono – come emerge dalla sentenza impugnata – pressoché sovrapponibili a quelle mosse in grado di appello alla pronuncia di primo grado; ed a tali censure la Corte veneziana ha dato ampio ed adeguato riscontro.
Va ancora osservato, costituendo specifico motivo di gravame, unitamente a quello ricondotto al vizio di violazione di legge, che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. n. 13045/97) dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto consentito al giudice di legittimità (dall’art. 360 c.p.c., n. 5) non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.
In quest'ottica, pertanto, devono essere esaminate le doglianze della ricorrente, la quale incentra buona parte della sua linea difensiva su di un apprezzamento del materiale probatorio acquisito diverso da quello fornito dai giudici di merito.
Va ancora puntualizzato, quanto alla pretesa erronea affermazione della Corte di merito circa l'assenza nel fascicolo di parte di un documento contenente il programma di formazione, che, manca la riproduzione dello stesso o, comunque, delle sua parti rilevanti, nel ricorso in esame, in ossequio al principio di autosufficienza.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione, ove, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, e necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale e precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (ex plurimis, Cass. 13 gennaio 1997 n. 265; v.
anche Cass. 12 settembre 2000 n. 12025; Cass. 11 gennaio 2002 n. 317).
Ma, anche a prescindere da tale decisivo rilievo, non può trascurarsi la marginale rilevanza della circostanza ai fini della definizione della controversia, in quanto assorbita dal contesto argomentativo che ha condotto al rigetto del ricorso in appello.
Invero, la Corte di Appello, dopo avere rimarcato che il contratto di formazione e lavoro, “species” del “genus” contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, si caratterizza come contratto a causa mista, costituita dallo scambio del lavoro con la retribuzione e l'addestramento professionale del giovane lavoratore, e dopo avere richiamato la giurisprudenza in materia, laddove evidenzia che in detta tipologia contrattuale l'attività formativa, che e compresa nella causa del contratto, e modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore e chiamato a svolgere, ha osservato – condividendo le valutazioni del primo Giudice – che dal materiale probatorio acquisito si ricavava che il ricorrente venne utilizzato in azienda “con un qualsiasi lavoratore” e non come un contrattista in formazione e lavoro; che le istruzioni impartitegli si limitarono solo a quelle normalmente date ai neoassunti da introdurre in nuovo ambiente di lavoro; che il lavoratore venne adibito, fin dall’inizio del rapporto, in maniera del tutto prevalente, all’inserimento “di lana di vetro nelle marmitte, operando senza assistenza del datore di lavoro o di persone all’uopo incaricate. Inoltre, l'inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza emergeva in modo evidente, ancora una volta, dalle dichiarazioni dei testi, secondo cui al mattino venivano impartite dal capo reparto indicazioni sul lavoro da svolgere o quello nuovo da iniziare, così come avveniva usualmente nei reparti lavorativi a tutti gli operai, dopodiché il B.”... lavorava da solo, non affiancato da altri più anziani”, operando pertanto senzal'assistenza del datore di lavoro o di persone all’uopo incaricate.
Quanto alla formazione teorica risultava la stessa essersi solo sostanziata nella partecipazioni a riunioni indette “per la sicurezza e prevenzione ambientale ed antinfortunistica”; riunioni, tuttavia, non mirate alla formazione teorica ma dirette a tutti i dipendenti, compreso il B., e che venivano effettuate periodicamente allo scopo...di informazione in materia di sicurezza e prevenzione ai sensi della L. n. 626”.
Dall’accertamento della carenza della prova dell’avvenuto effettivo assolvimento dell’obbligo formativo – rispetto al quale il Giudice a quo ha ritenuto, in maniera implicita ma non per questo poco chiara, superfluo servirsi dell’ausilio di un consulente per ulteriori i indagini – ne e conseguita coerentemente l'affermazione della mancanza, nel contratto in oggetto e relativo rapporto, di una causa formativa, stante, appunto, llelementarietà e ripetitività delle mansioni assegnate al lavoratore e l'assenza di reale e concreto insegnamento professionale idoneo ad integrare la necessaria formazione tecnico – pratica.
Rettamente, pertanto, ai sensi del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3 convertito in L. 19 dicembre 1984, n. 863, e stato ritenuto che “il contratto dall’origine vada trasformato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato”. Per quanto precede, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 15,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2010