SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 27
aprile – 18 settembre 2007, n. 19357
(Presidente
Fiduccia – Relatore Scarano)
Svolgimento del
processo
Con
atto di citazione del 9/1/1996 il sig. G. N. conveniva avanti al
Giudice di pace di Salerno il sig. D. A. e la società Siad
Assicurazioni s.p.a. per ivi sentirli condannare al risarcimento dei
danni patiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto per fatto e
colpa dell'A. alla guida dell'autovettura tg. XXXXXXXX, all'esito del
quale aveva riporto danni materiali e fisici.
Con sentenza del
23/5/1996 l'adito giudice condannava i convenuti al risarcimento dei
danni liquidati in complessive £ 28.553.000, di cui £
1.375.000 per danni all'autovettura, £ 265.000 per spese
mediche e £ 2.000.000 per danno biologico da invalidità
permanente nella misura dell'1%; £ 11.590.000 per lucro
cessante da invalidità temporanea totale di gg. 30; £
11.325.000 per lucro cessante da inabilità temporanea parziale
al 50% per gg. 50.
In accoglimento del gravame interposto in
via principale dalla società Siad Assicurazioni s.p.a., nonché
(parzialmente) di quello spiegato in via incidentale dal N., con
sentenza del 21/5/2002 il Tribunale di Salerno rideterminava
l'ammontare del risarcimento in complessive £ 4.640.000 (pari
ad euro 2.396,36) comprese £ 1.000.000 (pari ad euro 516,45) a
titolo di danno morale, condannando il N. alla restituzione del
maggiore importo riscosso, disponendo anche in ordine alla
regolazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso
la suddetta sentenza del giudice dell'appello propone ora ricorso per
cassazione il N., sulla base di 3 motivi, illustrati da
memoria.
Resiste con controricorso la società
Meieaurora s.p.a., incorporante la società Aurora
Assicurazioni s.p.a. che a sua volta aveva in precedenza incorporato
la Siad s.p.a., la quale ha anch'essa presentato memoria.
Motivi della decisione
Con
il primo motivo il ricorrente denunzia falsa applicazione dell'art.
2056 c.c. nonché insufficiente motivazione su punto decisivo
della controversia.
Si duole che il giudice del gravame di
merito, «anziché analizzare e valutare le situazioni
dedotte e dimostrate», si sia «limitato a negare
assiomaticamente il valore di elementi significativi, ritenendo
l'inconferenza delle prodotte dichiarazioni dei redditi dei tre anni
precedenti a quelli dell'evento lesivo», ed abbia ritenuto non
provata l'allegata riduzione del reddito ritratto dalla sua
professione di avvocato in ragione dell'incontestata inabilità
totale e parziale subita in conseguenza del sinistro de quo.
Lamenta
che tale giudice ha completamente omesso di «valutare siffatte
precise e certe circostanze del caso, in contrasto con detti principi
e col precetto di cui all'art. 2056 c.c., omettendo ogni motivazione
al riguardo e cioè su fatti decisivi prospettati e dimostrati
dalla parte».
Con il secondo motivo denunzia falsa
applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché insufficiente
motivazione su punto decisivo della controversia.
Lamenta che
nell'impugnata sentenza risulta affermato esservi stata «semplice
allegazione delle denunzie dei redditi, ma non dimostrazione di
effettiva riduzione di reddito riconducibile all'invalidità
temporanea», negandosi valore di «prova della riduzione
di reddito» alle dichiarazioni dei redditi invero prodotte ex
art. 4 L. n. 39 del 1977 al diverso scopo di fornire parametri da
tener presente ai fini della liquidazione quale indice della sua
capacità di guadagno.
Deduce che la «prova della
riduzione del reddito» invero «andava ricercata altrove,
lamentando non essersi tenuto conto che era semmai «onere della
controparte, ex art. 2697 cpv., c.c., fornire smentita e/o
dimostrazione che, malgrado l'accertata e non contestata inabilità
temporanea, l'attività del professionista fosse continuata
senza interruzioni e riduzioni». Laddove è altresì
«del tutto fuori tema ... il richiamo a principi in tema di
danni futuri ed all'affermazione del CTU circa l'assenza di postumi
permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica e
generica», non assumendo nel caso ai fini della decisione
rilevanza alcuna l'invalidità permanente, «non
discutendosi di danno patrimoniale futuro, bensì di danno
patrimoniale già prodotto dell'inabilità
temporanea».
Con il terzo motivo denunzia violazione
dell'art. 4 D.L. n. 857 del 1976 (conv., con modif., nella L. n. 39
del 1977) nonché violazione dell'art. 112 c.p.c.
Lamenta
che in conseguenza della ritenuta insussistenza di prova del danno,
il Tribunale ha omesso di pronunziare sull'appello incidentale «nella
parte in cui lamentava violazione dell'art. 4 L. 39/77, nonché
omesso del tutto di applicare tale norma», che «si basa
sul guadagno fiscale del soggetto leso "quando agli effetti del
risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità
temporanea e dell'invalidità permanente su un reddito di
lavoro comunque qualificato"», sicché «a
questo presupposto viene collegata la presuntiva valutazione
dell'incidenza su un reddito di lavoro, rapportando la valutazione
stessa al reddito risultante dalle dichiarazioni del danneggiato ai
fini dell'Irpef».
Si duole al riguardo che la
«impostazione della sentenza di secondo grado, che nega la
sufficienza probatoria della dimostrata inabilità temporanea e
delle esibite dichiarazioni dei redditi, è, quindi, erronea ed
ingiustificatamente in contrasto con i presupposti e la presunzione
posti dalla disposizione di legge in parola». Ciò in
quanto tale disposizione «è stata determinata dalla
oggettiva difficoltà di dimostrazione del mancato guadagno,
specie per i liberi professionisti, la cui mancata attività
per l'infortunio subito ha ripercussioni non immediate, ma in un
tempo successivo, comunque non dimostrabili in modo assoluto. Il
criterio presuntivo di legge, diretto a superare tale difficoltà
di dimostrazione, non può dunque disattendersi in nome di una
pretesa mancata prova della concretezza del danno».
I
motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,
sono infondati.
Risponde a consolidato principio in
giurisprudenza di legittimità che il grado di invalidità
di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione
all'integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si
riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione
percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di
guadagno della stessa, spettando al giudice del merito valutarne in
concreto l'incidenza (v. in particolare Cass., 14/10/2005, n.
19981).
Detto danno patrimoniale da invalidità deve
essere pertanto accertato in concreto, attraverso la dimostrazione
che il soggetto leso svolgeva (o, trattandosi di persona non ancora
dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto)
un'attività produttiva di reddito (v. Cass., 20/1/2006, n.
1120; Cass., 14/10/2005, n. 19981; Cass., 5/7/2004, n.
12293).
Allorché la persona che ha subito una lesione
dell’integrità fisica come nella specie già eserciti
un'attività lavorativa, in presenza di postumi permanenti di
modesta entità (cd. micropermanente) un danno da lucro
cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa
è configurabile solamente in guanto sussistano elementi per
ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente
ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni
ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non
patrimoniale (cfr. Cass., 9/1/2001, n. 239), e cioè biologico,
morale ed esistenziale (cfr. Cass., 6/2/2007, n. 2546; Cass.,
2/2/2007, n. 2311; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un.,
24/3/2006, n. 6572. V. anche Cass., 19/2/2007, n. 3758. Diversamente
v., da ultimo, Cass., 20/4/2007, n. 9510; Cass., 9/11/2006, n.
23918).
A tal fine occorre che il giudice, oltre ad accertare
in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità
di svolgimento dell'attività lavorativa specifica- e questa a
sua volta sulla capacità di guadagno-, accerti se e in quale
misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante
l'infortunio subito, una capacità ad attendere al proprio o ad
altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e
ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo
di quelle perse o ridotte. E solo se dall'esame di detti elementi
risulta una riduzione della capacità di guadagno e del reddito
effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il
profilo del lucro cessante.
Detto danno patrimoniale da
invalidità deve perciò essere accertato in concreto
attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o,
trattandosi di persona non ancora dedita ad attività
lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività
produttiva di reddito (v. Cass., 20/172006, n. 1120; Cass.,
20/10/2003, n. 15652; Cass., 25/5/2004, n. 10026).
Incombe
quindi al danneggiato anzitutto dimostrare che il danno, sia pur
lieve, ha avuto concreta incidenza sulle sue possibilità di
guadagno futuro (v. Cass., 26/9/2000, n. 12757; Cass., 28/4/1999, n.
4235), nonché l'entità del pregiudizio economico
conseguentemente sofferto. E laddove risulti certa la riduzione della
capacità lavorativa specifica di lavoro, quest'ultimo può
essere in effetti provato anche a mezzo di presunzioni (v. Cass.,
14/10/2005, n. 19981; Cass., 3/5/1999, n. 4385).
La
liquidazione del danno non può essere pertanto fatta in modo
automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio
1977, n. 39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si
limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul
presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può
essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la
riduzione di capacità lavorativa specifica (v. Cass.,
6/4/2005, n. 7097; Cass., 29/10/2001, n. 13409).
Né
tale prova può essere sostituita da altri elementi o dal
richiamo a norme che si ritengono attinenti alla quantificazione del
pregiudizio (v. Cass., 6/4/2005, n. 7097; Cass., 29/10/2001, n.
13409; Cass., 28/4/1999, n. 4235. V. anche, per l'affermazione
dell'impossibilità di fare riferimento alla legislazione
previdenziale, stante i ben diversi presupposti e finalità di
essa propri, Cass., 14/10/2005, n. 19981).
Orbene, nel caso
che ne occupa i giudici di merito, nel valutare -in esplicazione dei
poteri loro spettanti l'incidenza in concreto sulla riduzione
percentuale della capacità lavorativa specifica, e quindi di
guadagno (v. Cass., 5/7/2004, n. 12293), sono pervenuti ad escludere
l'idoneità delle lesioni subite dal danneggiato -determinanti
un'incapacità lavorativa specifica dell'1%- a negativamente
ripercuotersi nell'esplicazione dell'attività di avvocato dal
medesimo svolta, e a determinare la lamentata diminuzione dei suoi
redditi.
In esito ad una valutazione delle risultanze
processuali -ed in particolare delle risultanze della C.T.U. («o
stesso CTU afferma che "non si rilevano postumi permanenti
incidenti sulla capacità lavorativa specifica e generica",
quantificando altresì nell'1% del totale l'entità del
danno di natura biologica»)-, risulta pertanto nell'impugnata
sentenza nel caso negata, con motivazione sul punto idonea a superare
il sindacato di legittimità, la configurabilità del
presupposto stesso dei danni lamentati dall’odierno ricorrente,
prima ancora del nesso di causalità tra la dedotta incapacità
lavorativa specifica e la asserita contrazione dei guadagni
conseguentemente subita.
A tale stregua, in assenza di
elementi deponenti per la sussistenza nella fattispecie che ne occupa
del fatto base costituito da una patologia di entità tale da
farne causalmente presumere l'incidenza causale sull'attività
lavorativa svolta dall'odierno ricorrente (professione di avvocato),
non può pertanto darsi ingresso -come viceversa preteso
dall'odierno ricorrente a soluzioni sostanziantesi in automatismi sul
piano delle conseguenze dannose, ed in particolare di quelle
economiche da lucro cessante, che mediante inversioni dell'onere
della prova scaturenti da pretese presunzioni non previste dalla
legge e pertanto di creazione giurisprudenziale- verrebbero invero a
ridondare in un'inammissibile alterazione della regola generale posta
dall'art. 2697 c.c.
All'infondatezza dei motivi consegue il
rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 1.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.