LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 9.2.2012 n. 1884
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. VIDIRI
Guido
- Presidente -
Dott. STILE
Paolo
- Consigliere -
Dott. BANDINI
Gianfranco
- Consigliere -
Dott. NAPOLETANO
Giuseppe
- rel. Consigliere -
Dott. BRONZINI
Giuseppe
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 25174/2009 proposto da:
M.H. - ricorrente -
contro
XXX - intimata -
avverso la sentenza n. 434/2009 della CORTE D'APPELLO
di BRESCIA, depositata il 03/10/2009 r.g.n. 75/09;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 21/12/2011 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato CARBONELLI ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
FATTO
La Corte di Appello di Brescia, confermando la sentenza di primo grado,
rigettava la domanda di M.H., proposta nei confronti della società
TECONOLIFTS servizi, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento
intimatogli, in data 1 luglio 2004, dalla predetta società per assenza
ingiustificata.
A fondamento del decisum la Corte del merito rilevava, innanzitutto,
che non vi era stata violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, in
quanto il provvedimento di licenziamento era stato sì applicato prima
del decorso dei cinque giorni previsti dal comma 5 del precitato art.
7, ma dopo che il lavoratore aveva svolto le proprie difese senza
alcuna riserva di ulteriori motivazioni difensive.
Riteneva poi, la Corte che la certificazione medica prodotta non
consentiva di ritenere giustificate le assenze dal 18 al 21 giugno 2004
nè quella del successivo 26 giugno, sicchè il licenziamento doveva
ritenersi legittimo avuto riguardo alla gravità intrinseca del fatto e
al comportamento complessivo del lavoratore il quale aveva omesso di
avvisare l'Azienda dell'assenza e aveva provveduto a trasmettere la
certificazione medica solo dopo il ricevimento della lettera di
contestazione.
Avverso questa sentenza il M. ricorre in cassazione sulla base di tre censure, illustrate da memoria.
Parte intimata non svolge attività difensiva.
DIRITTO
Con il primo motivo del ricorso, deducendosi violazione della L. n. 300
del 1970, art. 7, comma 5, si sostiene che la corretta interpretazione,
secondo il metodo teleologico, del predetto art. 7 è nel senso che "in
ogni caso" il provvedimento del licenziamento non può essere applicato
prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione e tanto,
quindi, a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno
svolto le proprie difese.
Il motivo è infondato.
Non vi è alcuna valida nuova ragione od argomentazione tale da indurre
questo Collegio a rivedere il proprio specifico precedente, di cui alla
sentenza delle S.U. del 7 maggio 2003 n. 6900, ove appunto si è
riaffermato il principio, al quale si è attenuta la Corte del merito,
secondo il quale il provvedimento disciplinare può essere
legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine di cui
alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 5, decorrente dal momento
della ricezione della contestazione dell'addebito, quando il lavoratore
ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire
al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare
alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o
motivazioni difensive.
D'altro canto l'argomentazione posta a supporto della censura in esame
con riferimento all'espressione "in ogni caso" è stata vagliata nella
citata sentenza dalle Sezioni Unite le quali hanno infatti
sottolineato, tra l'altro, che si deve escludere, in assenza di
qualsiasi dato testuale, che la previsione di uno spazio temporale tra
contestazione ed irrogazione della sanzione sia stata ispirata, oltre
che dalla finalità di garantire al lavoratore il diritto di presentare
le proprie giustificazioni, anche dall'intento di consentire al datore
di lavoro un'effettiva ponderazione in ordine al provvedimento da
adottare ed un possibile ripensamento. In particolare,hanno
sottolineato le S.U., nella citata sentenza del 2003, sul piano
testuale, la funzione del termine non può essere desunta dalle parole
"in ogni caso" con cui si apre il testo del comma 5, dell'art. 7, senza
alcuna relazione diretta con le previsioni del precedente comma 4.
L'esigenza di una pausa di riflessione o "raffreddamento" (per evitare
l'irrogazione affrettata o impulsiva di provvedimenti disciplinari) può
essere prospettata solo con riguardo alla valutazione da parte del
datore di lavoro della fondatezza dell'addebito, sulla base delle
giustificazioni fornite dal dipendente, e dunque appare logicamente
riferibile alla fase successiva alla comunicazione di tali difese: la
ricostruzione così proposta risulta peraltro contraddetta dalla
formulazione della norma, che non assegna alcun rilievo a questo
intervallo di tempo e fa decorrere il termine non dalla presentazione
delle difese, ma dalla contestazione dell'addebito.
Risulta così insuperabile, hanno rimarcato le dette S.U., l'argomento
logico tratto dal rilievo, svolto da Cass. Sez. Un. n. 3965 del 1994,
secondo cui la presentazione delle difese nell'ultimo giorno, allo
spirare del termine dopo la contestazione, consente comunque
l'immediata irrogazione successiva della sanzione senza alcuna
apprezzabile pausa per la valutazione delle giustificazioni.
L'esame della completa articolazione della disposizione di legge in
esame, e quindi della sequenza logica tra la fase della contestazione
dell'addebito di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 e quella
dell'irrogazione della sanzione di cui al comma 5, attesta chiaramente
come l'effettivo intento legislativo sia stato quello di assicurare il
diritto di difesa del lavoratore in ogni fase del procedimento
disciplinare, nel quale opera la regola fondamentale del
contraddittorio.
In questo sistema,hanno concluso le S.U. nella sentenza citata, detta
regola trova attuazione quando l'incolpato può presentare compiutamente
le proprie giustificazioni in ordine all'addebito contestato, secondo
la previsione del secondo e terzo comma dell'art. 7; da questo momento,
la prescrizione dell'osservanza del termine di cui al successivo comma
5 ha conseguito il proprio scopo. La legge non assegna invece alcun
rilievo alla valutazione di tali difese da parte del datore di lavoro,
e quindi al processo di formazione della sua volontà per l'esercizio
del potere disciplinare, perchè il controllo della legittimità della
sanzione eventualmente adottata resta comunque affidato al sindacato
giudiziale mediante l'impugnazione del provvedimento.
I compiti di nomofilachia, devoluti a questa Corte di Cassazione - che
hanno trovato un rilevante riscontro nel D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
che tali compiti ha provveduto a rafforzare in linea con quanto voluto
dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario - inducono a ribadire anche
in questa sede i principi sopra enunciati, non valendo a sminuirne
l'efficacia le ragioni, già valutate da questa Corte, esposte nel corso
del presente giudizio dal ricorrente, e ribadite anche in sede di
discussione orale nonchè nelle osservazioni scritte ex art. 379 c.p.c..
Con la seconda censura, denunciandosi violazione degli artt. 2106 e
2119 c.c., in relazione all'art. 32 del CCNL metalmeccanico artigiano
27 novembre 1997, si afferma che il giudice di appello ha erroneamente
interpretato il denunciato contratto collettivo per aver ritenuto
integrata l'ipotesi di tre giorni consecutivi di assenza non tenendo
conto che il 19 giugno 2004 cadeva di sabato, il 20 giugno di domenica
e il successivo 26 ancora di sabato.
La censura non è condivisibile.
Invero la Corte del merito non ritiene legittimo il recesso solo ed in
quanto assume che il comportamento addebitato integra l'ipotesi
prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa di
licenziamento. La previsione contrattuale, nel caso di specie, viene
presa in considerazione dalla Corte territoriale alla esclusiva
finalità di avvalorare la gravità del fatto contestato alla stregua
della valutazione delle parti sociali. Infatti l'apprezzamento della
legittimità del licenziamento - e quindi della proporzionalità della
sanzione - è espresso con riferimento oltre al fatto oggettivo anche
con riferimento al comportamento complessivo del lavoratore il quale
aveva omesso di avvisare l'Azienda dell'assenza e aveva provveduto
trasmettere la certificazione medica solo dopo il ricevimento della
lettera di contestazione.
Con la terza critica, allegandosi violazione degli artt. 2106 e 2119
c.c. in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 5 e del D.L. n. 633 del
1979, art. 2, si asserisce che pur essendo possibili due diverse
opposte letture della certificazione medica, nel dubbio, il giudice
doveva dare preferenza a quella più favorevole al lavoratore.
La censura va disattesa.
Sostanzialmente il ricorrente assume che la certificazione medica
poteva essere interpretata anche nel senso, negato dalla Corte del
merito, secondo il quale l'attestazione della malattia era riferibile
altresì ai giorni dal 18 al 21.
Tuttavia il ricorrente per correttamente investire questa Corte
dell'erroneità dell'interpretazione fornita dal giudice del merito del
certificato medico avrebbe dovuto dedurre la violazione dei criteri
legali di ermeneutica contrattuale ovvero specifici vizi di motivazione
(Cfr. per tutte Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178). Nella specie il
ricorrente, invece, si limita a meramente prospettare una diversa (e
più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal
giudicante, il che non è ammissibile (Cfr. per tutte Cass. 25 febbraio
2004 n. 3772).
Del resto, in ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non
è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione
possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola
siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,
che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in
sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra
(V. per tutte Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178).
Sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 20