Svolgimento del processo
I coniugi C. e V. P. convennero in giudizio dinanzi al tribunale di S.
Maria Capua Vetere il ginecologo G. V., chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni da lui provocati alla figlia I. conseguenti alla
mancata informazione pre-nascita di cui lo stesso si era reso
responsabile circa la grave patologia da cui la piccola era risultata
affetta.
Il giudice di primo grado respinse la domanda, ritenendo, quanto
all'istanza risarcitoria proposta dai genitori nella qualità di
esercenti potestà, che nessuna responsabilità potesse essere ascritta,
nella specie, al sanitario, e, quanto alla domanda proposta in proprio
dagli attori, che la stessa fosse ormai prescritta ai sensi dell'art.
2947 c. c.
La corte di appello di Napoli, investita del gravame proposto dai coniugi P., lo rigettò.
La sentenza é stata impugnata dagli appellanti con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi.
La parte intimata non ha svolto in questa sede attività difensiva.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta.
Con il primo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio.
Il motivo si conclude, in ossequio al disposto dell'art. 366 bis
c.p.c., con la seguente sintesi del fatto controverso in relazione al
quale la motivazione si assume omessa e/o insufficiente:
"La corte di appello di Napoli si limita a dire che la malformazione
della bambina non può rappresentarsi come la conseguenza di una
condotta riferibile al dott. V. (ginecologo che aveva seguito la
gravidanza della sig.ra M. P.) o ad altri. Resta il fatto che la
bambina è venuta in essere con una condizione di grave menomazione che,
se conosciuta tempestivamente dai genitori, avrebbe potuto essere
valutata in vista di una volontaria interruzione di gravidanza".
Il ricorrente (del tutto ad abundantiam, non essendo la formulazione di
un quesito di diritto richiesta dalla norma ex art. 366 bis quando il
vizio denunciato appartenga alla species di cui all'art, 360 comma 3 n.
5 c.p.c.) formula, a conclusione dell’esposizione del motivo, il
seguente quesito di diritto:
Dica la suprema corte di cassazione se il dott. G. V., in base alle
indagini ecografiche, avrebbe potuto informare correttamente i sigg. P.
della malformazione della nascitura.
In caso di risposta affermativa al suddetto quesito, dica la suprema
corte di cassazione se è riscontrabile una responsabilità del medico
che ha avuto la sig. M. in gravidanza.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della responsabilità contrattuale.
Il motivo - che si conclude con il seguente quesito di diritto: "dica
la Corte se il dott. G. V. ha instaurato un rapporto professionale di
natura contrattuale con i coniugi oppure con la sola sig.ra M. P. e ...
se il risarcimento dei danni richiesto dai coniugi ricada nella
prescrizione decennale - è fondato in diritto, ma il suo accoglimento
non può condurre alla auspicata riforma della sentenza impugnata.
Premessa la condivisibilità della censura mossa alla sentenza oggi
impugnata in ordine alla natura della responsabilità del sanitario nel
caso di specie, osserva la corte – in tal guisa modificando ed
integrando la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo
di rigetto della domanda risarcitoria risulta conforme a diritto - che,
in limine, è mancato del tutto, da parte degli odierni ricorrenti,
l'allegazione (e la dimostrazione, sia pur in via presuntiva) della
circostanza per la quale, trascorsi i 90 giorni dalla data del
concepimento (sulla premessa che l’indagine ecografica rivelatrice del
danno alla salute della nascitura oggi lamentato avrebbe potuto essere
eseguito soltanto al quinto mese), la signora P. si sarebbe determinata
comunque all'interruzione della gravidanza (dimostrando la ricorrenza
dei necessari presupposti) nonostante il divieto imposto dalla legge
quoad tempus.
Trattasi di circostanza rilevabile ex officio, la cui rilevazione in questa sede impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del
giudizio, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Nulla spese.