LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 29.7.2010 n. 17720

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. BATTIMIELLO Bruno                           -  Presidente   -  
Dott. DDAGOSTINO  Giancarlo                       -  Consigliere  -  
Dott. LA TERZA    Maura                      -  rel. Consigliere  -  
Dott. TOFFOLI     Saverio                         -  Consigliere  -  
Dott. MAMMONE     Giovanni                        -  Consigliere  -  
ha pronunciato la seguente:  ordinanza                                       

sul ricorso proposto da: 

S.S.  titolare  della ditta  individuale  "Villa  Sofia", 
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio  dell'avvocato VALLEBONA ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPANO SALVATORE, giusta delega a margine  del ricorso; 
                                                       - ricorrente - 
                               contro 
INPS; 
                                                 - controricorrente
e contro 

xxx
                                                         - intimata

avverso  la sentenza n. 2316/2008 della CORTE D'APPELLO di LECCE  del 15.12.08, depositata il 07/01/2009; 
udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del 19/05/2010 dal Consigliere relatore Dott. MAURA LA TERZA; 
udito  per la ricorrente l'Avvocato Antonio Vallebona che si  riporta agli scritti, insistendo per l'accoglimento del ricorso; 
E'  presente  l'Avvocato  Generale  in  persona  del  Dott.  IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
                 
Fatto 

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte D'APPELLO di Lecce confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la opposizione proposta da S.S., titolare della ditta individuale Villa Sofia, avverso la cartella esattoriale per contributi Inps dovuti per i dipendenti da maggio 1996 a dicembre 1997;
Letto il ricorso della soccombente e il controricorso dell'Inps;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Letta la memoria depositata da parte ricorrente;
Rilevato che la ricorrente sostiene che l'Inps non avrebbe dedotto l'esistenza dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre, al contrario, risulta dagli atti, che questa Corte deve consultare essendosi dedotto un errore in procedendo, che l'Istituto si costituii in sede di opposizione a decreto ingiuntivo con memoria in cui si rimandava al verbale ispettivo, peraltro ad essa spillato e quindi facente parte della memoria medesima, in cui risultavano tutte le indicazioni necessarie, ossia i nomi dei dipendenti che avevano lavorato "in nero", nonché i singoli periodi di lavoro, ed anche i nomi dei dipendenti per i quali risultavano omissioni contributive per giornate non registrate e per minore orario di lavoro registrato;
inoltre al medesimo verbale risultano allegati specifici conteggi dei contributi omessi (mod. DM 10V); vi è pertanto l'allegazione dei fatti costitutivi da parte dell'Istituto; ne consegue l'applicabilità del principio già affermato (Cass. n. 17494 del 28/07/2009) per cui "La L. n. 533 del 1973 non ha fatto venir meno l'ammissibilità del procedimento d'ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali, ma si è limitata a prevedere l'applicabilità del rito del lavoro nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che, configurandosi la prima fase come procedimento speciale a cognizione sommaria, retto dalle disposizioni sue proprie, il ricorso può essere redatto anche in modo sommario, purché sia accompagnato da uno dei documenti di cui agli artt. 634, 635 e 636 cod. proc. civ., mentre nella seconda fase, che costituisce un ordinario giudizio di cognizione, l'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, deve integrare la domanda proponendo nell'atto di costituzione, oltre alle necessarie specificazioni della pretesa, tutte le deduzioni ed eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate da quest'ultimo in via riconvenzionale, e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Inoltre, quanto alla efficacia probatoria dei verbali ispettivi, si è ritenuto ( tra le tante Cass. n. 3525 del 22/02/2005) che "I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori". In quel caso la S.C. aveva confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni.
Nella specie il verbale ispettivo è stato confermato dagli ispettori che sono stati sentiti come testi, ne è tardivo il deposito delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici, in quanto mero allegato al verbale ispettivo già depositato. Quanto poi alla esistenza della subordinazione ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, si tratta di valutazioni in fatto, in cui non sono individuabili vizi logici, nè giuridici, avendo la sentenza impugnata attribuito preponderante valore alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di denuncia, spontaneamente presentata, agli ispettori Inps. Ritenuto che i ricorso va quindi rigettato e che le spese dell'Istituto costituito, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre tremilacinquecento/00 Euro per onorari inoltre Iva CPA e spese generali.
Cosii deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010