Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 2 settembre 2005, n. 17710
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.F.P. conveniva in giudizio il marito F.P. proponendo giudizio di separazione con addebito. Con sentenza 11 luglio 2000 il Tribunale di Vicenza pronunciava la separazione dei coniugi, rigettando la domanda di addebito, e condannava il P. al versamento a favore della moglie di assegno mensile di lire 1.200.000 ed a favore della figlia R. di ulteriore assegno per lire 1.000.000.
La Corte d'appello di Venezia con sentenza 29 luglio 2002 accoglieva in parte
l'appello della P. determinando l'assegno di mantenimento a favore di quest'ultima
in lire 2.500.000 mensili.
Osservava la Corte che non sussistevano ragioni per la pronuncia di addebito
della separazione al P. La P. ne aveva denunciato l'atteggiamento di sprezzante
superiorità, frutto di carattere egocentrico; episodi di violenza verificatisi
nel 1968; la durezza nei confronti del figlio N., schizofrenico, al cui
tentativo di suicidio nel 1983 il P. non aveva creduto, prendendolo a
"cinghiate", mandandolo in collegio e costringendolo a dormire fuori
casa dal 1987 al 1988. La Corte aveva ritenuto che non era provata la
personalità prevaricatrice del P., che i fatti di violenza così come prospettati
dalla stessa P. (un'episodica spinta nel 1968, ripetuta nel 1976) erano
insufficienti a ritenere che vi fosse effettivamente stata violenza fisica in
tanti anni di matrimonio, che anche la denunciata "persecuzione
morale", a fronte di un matrimonio protrattosi per 28 anni sino alla
domanda di separazione del 1995 e da cui erano nati quattro figli, non si era
tradotta in fatti rilevanti, posto che se la P., nel 1976 si era quasi
determinata a chiedere la separazione, poi vi aveva rinunciato ed il matrimonio
era proseguito per altri vent'anni.
Quanto al comportamento del P. nei confronti del figlio N. doveva ritenersi
che, poiché soltanto recentemente la scienza medica aveva ricollegato la
schizofrenia a motivi organici con possibilità di terapia farmacologica, quasi
certamente il P. non aveva avuto piena contezza del male e, nel desiderio di
riportare il figlio ad una condizione di vita normale, aveva in buona fede
adottato un sistema educativo troppo rigido.
Per quanto concerneva l'assegno di mantenimento la Corte d'appello considerava
che il P. aveva, secondo gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, un
volume d'affari quale avvocato di non meno di 340 milioni di lire annui con un
reddito dichiarato di 160-180 milioni all'anno, ed era proprietario di sei
immobili, sì da pervenire ad un reddito complessivo di non meno di 200 milioni
netti annui. L'assegno di mantenimento poteva pertanto essere determinato nella
misura indicata.
Ha proposto ricorso per cassazione la P. con cinque motivi, illustrati da
memoria. Resiste con controricorso il P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 151, comma 2, c.c. e difetto di motivazione. La Corte avrebbe errato nell'escludere il nesso di causalità tra i fatti di violenza verificatisi nel 1960 e 1976 e l'intollerabilità della convivenza, perché, a tutto concedere, tali fatti non potrebbero essere richiamati come causa esclusiva dell'addebito, assumendo rilevanza nella globale valutazione della condotta del P.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 151, comma
2, 143 c.c., dell'art. 112 c.p.c. nonché difetto di motivazione.
Nel valutare la condotta del P. che si assumeva essere stata contraria ai
doveri di assistenza morale, di fedeltà spirituale, di solidarietà, di
collaborazione, oltre che lesiva dei diritti di libertà del pensiero e
religiosa, ed il comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, la
Corte di merito non avrebbe considerato le prove documentali emergenti dal memoriale
redatto dalla ricorrente e dai documenti ad esso allegati (in particolare le
numerose lettere delle figlie R. e S.), oltre che i capi di prova testimoniale
non ammessi dal giudice di primo grado e riproposti in appello.
Sussisterebbe violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte di merito non
avrebbe risposto alle censure della ricorrente, formulate con l'appello, con
cui si doleva della mancata ammissione delle prove dedotte.
Ancora la Corte d'appello avrebbe errato nel qualificare come peculiarità
caratteriali del P. le aggressioni, anche fisiche, nei confronti di moglie e figli,
gli insulti e le denigrazioni. Non avrebbe inoltre preso in considerazione i
fatti successivi alla separazione di fatto e all'autorizzazione del Tribunale a
vivere separati, pur oggetto di deduzioni istruttorie. Sarebbe apodittica
l'affermazione della Corte secondo la quale il comportamento del P. con il
figlio N. sarebbe stato conseguenza della mancata comprensione della natura del
male da cui quest'ultimo era affetto. In realtà il comportamento del P. era
denigratorio non soltanto di N., ma di tutti i figli.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 2697 c.c. e 116
c.p.c. in ordine all'erronea valutazione delle istanze istruttorie nonché
difetto di motivazione. La Corte d'appello, senza congrua motivazione, avrebbe
dato rilevanza alle dichiarazioni rese dai testi indicati dal P. e svalutato la
deposizione della teste A., madre della P., che aveva riferito, per averne
avuto cognizione indiretta, dell'aggressione subita dalla figlia.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c.,
dell'art. 156, commi 1 e 2, c.c., dell'art. 5 l. 898/1970 nonché difetto di
motivazione perché la Corte d'appello avrebbe omesso di disporre l'adeguamento
automatico secondo gli indici Istat dell'assegno di mantenimento riconosciuto
alla P.
Con motivazione illogica la Corte avrebbe determinato l'assegno considerando
soltanto le risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, senza
considerare le prove per testi e documenti offerte dalla ricorrente. I dati
raccolti dalla Guardia di Finanza non sarebbero corretti e sarebbero viziati da
errori.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 156, commi 1 e
2, c.c. nonché difetto di motivazione. Nel determinare l'assegno di
mantenimento la Corte non avrebbe considerato i redditi effettivi del P.,
valutando il reddito degli immobili in soli 48 milioni di lire annui, non
considerando il risparmio di spesa di cui il P. si avvantaggerebbe utilizzando
immobili di proprietà per l'abitazione e lo studio professionale, non
considerando infine l'incremento del reddito che il P. avrebbe certamente avuto
dopo la separazione. L'assegno di lire 2.500.000 mensili sarebbe infine
incongruo a fronte di un reddito annuo accertato non inferiore a lire 200
milioni netti.
2. I primi tre motivi di ricorso sono connessi e possono pertanto essere
esaminati congiuntamente. Essi sono fondati.
Va premesso che è indubbio che costituisce violazione del dovere di assistenza
morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2, c.c., oltre che del dovere
di collaborazione nell'interesse della famiglia, tale da giustificare la
pronuncia di addebito della separazione, la condotta del coniuge che si traduca
in fatti di violenza nei confronti dell'altro coniuge ed in forme di
persecuzione morale. Da tali corrette premesse ha mosso il suo ragionamento la
Corte di merito che ha anche richiamato la giurisprudenza di questa Corte
(Cassazione 8013/1990), che il Collegio condivide, secondo la quale al fine
dell'addebitabilità della separazione, il comportamento di un coniuge, rivolto
ad imporre i propri particolari principi e la propria particolare mentalità,
può assumere rilevanza solo se si traduca in violazione dei doveri discendenti
dal matrimonio, o comunque sia inconciliabile con i doveri medesimi, atteso
che, in caso contrario, e per quanto detti principi o mentalità siano
criticabili, si resta nell'ambito delle peculiarità caratteriali, le quali
valgono a spiegare le difficoltà del rapporto, ed eventualmente l'errore
originariamente commesso nella reciproca scelta, ma non integrano situazioni
d'imputabilità della crisi, nel senso previsto dall'art. 151, secondo comma,
c.c.
Il ragionamento seguito dalla Corte di merito per escludere che la ricorrente avesse
fornito adeguata prova che i comportamenti del P. fossero stati causa
dell'intollerabilità della convivenza è peraltro censurabile sotto diversi
profili.
La Corte d'appello ha osservato che gli episodi di violenza fisica lamentati
dalla ricorrente, che si sarebbero concretati in due spinte risalenti la prima
al 1968 e la seconda al 1976, non possono essere stati causa
dell'intollerabilità della convivenza, a fronte di un matrimonio che si è
protratto sino al 1995, con la nascita di quattro figli. Ed ha ulteriormente
affermato che i fatti, così come prospettati dalla ricorrente (le due spinte
già ricordate), "escludono che vi sia stata effettivamente violenza fisica
in tanti anni di matrimonio".
Tale affermazione è manifestamente illogica. I giudici d'appello hanno infatti
ritenuto che i fatti di violenza fisica denunciati - le due spinte risalenti al
1969 ed al 1976 - si sono effettivamente verificati, ma che essi non hanno
avuto incidenza causale nel determinare l'intollerabilità della convivenza.
Questa conclusione peraltro non poteva essere raggiunta sulla base del solo
esame delle singole specifiche condotte prese in considerazione dalla Corte, valutate
atomisticamente, in modo del tutto avulso da quello che, secondo la ricorrente,
era stato l'atteggiamento complessivo del P. nell'intero arco di durata del
matrimonio.
Così pure, per quanto concerne i fatti che integrerebbero, per usare
l'espressione impiegata dalla sentenza impugnata, la "persecuzione di ordine
morale" posta in essere dal P. in danno della P., la Corte d'appello
afferma che non sarebbe dimostrato che "tale fosse l'atteggiamento"
del controricorrente. Ciò in quanto gli episodi riferiti sarebbero del tutto
sporadici, non provati, anteriori al 1976, anno in cui la P. si era determinata
a chiedere la separazione per poi recedere dall'intento, irrilevanti sul piano
del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza manifestatasi in
un matrimonio durato 28 anni ed allietato dalla nascita di quattro figli.
Nel pervenire a tale conclusione la corte di merito non ha motivato
specificamente sui fatti esposti dalla ricorrente, non ha esaminato i documenti
prodotti e la loro rilevanza, non ha preso in considerazione le istanze
istruttorie formulate e nuovamente ha esaminato i fatti in termini sintetici e
riassuntivi, senza in alcun modo valutare la vicenda nel suo complesso, senza
considerare i fatti di violenza dedotti e la lamentata persecuzione morale in
un unico contesto, in relazione alla loro idoneità a fondare l'intollerabilità
della convivenza.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per quanto concerne le doglianze
della ricorrente in ordine all'atteggiamento assunto dal P. nei confronti dei
figli. La Corte d'appello ha ritenuto che l'atteggiamento del P. nei confronti
del figlio N., affetto da schizofrenia, fosse dovuto alla mancata comprensione
della natura della malattia ed alla convinzione che un atteggiamento educativo
rigido potesse essere salutare. Ha aggiunto che la ricorrente non aveva
formulato doglianze in ordine al comportamento del marito nei confronti degli
altri figli.
In proposito va premesso che il dovere che entrambi i coniugi hanno di
mantenere, istruire ed educare la prole, sancito dall'art. 147 c.c., non impone
obblighi soltanto nei confronti dei figli, ancorché costoro siano ovviamente i
primi beneficiari del dovere stabilito dal legislatore a carico dei coniugi.
L'art. 144 stabilisce infatti l'obbligo per i coniugi di concordare tra di loro
l'indirizzo della vita familiare, sì che le scelte educative e gli interventi
diretti a risolvere i problemi dei figli non possono che essere adottati
d'intesa tra i coniugi. Un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ad
alle richieste dell'altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido,
può tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei
confronti dei figli, anche nella violazione dell'obbligo nei confronti
dell'altro coniuge di concordare l'indirizzo della vita familiare e, in quanto
fonte di angoscia e dolore per l'altro coniuge, nella violazione del dovere di
assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c. Ove tale condotta si
protragga e persista nel tempo, aprendo una frattura tra un coniuge e i figli
ed obbligando l'altro coniuge a schierarsi a difesa di costoro, essa può
divenire fonte d'intollerabilità della convivenza e rappresentare, in quanto
contraria ai doveri che derivano dal matrimonio sia nei confronti del coniuge
che dei figli in quanto tali, causa di addebito della separazione ai sensi
dell'art. 151, comma 2, c.c.
Nel caso in esame la Corte d'appello ha considerato con motivazione
assolutamente apodittica, che non fa alcun riferimento alle risultanze
istruttorie di causa, che il comportamento del P. nei confronti del figlio N.,
schizofrenico, comportamento rigido, duro (il figlio è stato preso a
"cinghiate", è stato allontanato di casa), fosse derivato dalla
mancata comprensione del fatto che il figlio era malato. Tale valutazione è
apodittica perché non spiega da quali elementi i giudici d'appello abbiano
tratto la convinzione che il P. in tanti anni non avesse compreso che N. era
schizofrenico e dunque malato, ed è illogica perché fa discendere
l'incomprensione della natura della malattia dal fatto che soltanto in tempi
recenti la scienza medica avrebbe ricondotto la schizofrenia a cause organiche,
come se la circostanza che potesse trattarsi di una malattia mentale potesse
giustificare il severo comportamento del P.
Va poi aggiunto che la Corte d'appello ancora non ha considerato la condotta
del controricorrente nei confronti degli altri figli, rispetto ai quali la
ricorrente aveva dedotto l'esistenza di comportamenti analoghi a quelli tenuti
verso N., sfociati nello allontanamento da casa e nel rifiuto dei figli di tornarvi.
Affermano i giudici d'appello che la ricorrente non avrebbe sollevato censure
in proposito, ma l'affermazione è palesemente errata perché è sufficiente
scorrere l'atto d'appello e le deduzioni istruttorie riportate nelle
conclusioni definitive sottoposte alla Corte di merito, per verificare che al
contrario l'appello riguardava anche la condotta del P. nei confronti degli
altri tre figli.
Va infine sottolineato, per quanto concerne le doglianze della ricorrente in
ordine alla condotta tenuta dal P. nel tempo immediatamente successive alla
separazione, che questa Corte ha affermato che una volta accertati i
presupposti oggettivi per la pronuncia della separazione, e cessata di fatto la
convivenza, non possono logicamente più assumere rilievo i comportamenti
successivi del coniuge separato, anche se, in ipotesi, idonei a giustificare
una dichiarazione di addebitabilità, posto che l'addebito trova la sua
collocazione esclusivamente nel quadro della separazione, come responsabilità
causativa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e non ha
quindi ragion d'essere allorché la convivenza è cessata (Sezione prima,
6566/1991, rv. 506098).
La Corte di merito peraltro non ha in alcun modo preso in esame il
comportamento tenuto dal P. dopo la separazione, comportamento che secondo la
ricorrente si sarebbe tradotto in iniziative inutilmente persecutorie nei
confronti della medesima e dell'anziana suocera. Tale condotta avrebbe dovuto
essere valutata, procedendo ove necessario all'ammissione delle prove in
proposito dedotte dalla ricorrente, ai fini di ricostruire la personalità e
l'atteggiamento complessivo del P. nei confronti della P., e quindi come
elemento rilevante non di per sé, ma nel quadro complessivo della condotta
tenuta dal P. in costanza di matrimonio. In altri termini il comportamento del
coniuge successivo alla separazione, soprattutto nei tempi immediatamente
prossimi, va considerato non di per se, perché esso è certamente privo di
efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilità della convivenza, ma
perché può costituire una conferma del passato e quindi illuminare sulla
condotta pregressa, questa sì rilevante ai fini del giudizio di addebitabilità.
3. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono inammissibili.
Con la prima parte del quarto motivo la ricorrente lamenta che la Corte
d'appello avrebbe omesso di pronunciare l'adeguamento automatico dell'assegno
di mantenimento con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
Così non è. La Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado,
determinando l'assegno di mantenimento in lire 2.500.000, ora euro 1.291,14.
Essa non ha peraltro modificato le restanti statuizioni della sentenza di primo
grado, che, come risulta dalla stessa sentenza impugnata (p. 13), prevedeva che
l'assegno fosse annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con
versamenti da effettuarsi presso il domicilio della P. entro il giorno dieci
del mese. Sul punto pertanto la doglianza è manifestamente infondata.
Per quanto concerne i restanti profili del quarto motivo ed il quinto motivo va
detto che con valutazione complessiva la Corte di merito ha considerato le risultanze
dell'istruttoria esperita, dando particolare valore agli accertamenti sul
reddito del P. effettuati dalla Guardia di Finanza ed implicitamente non
considerando determinanti le dichiarazioni del teste F. in ordine al fatto che
egli cambiava assegni alla P. una volta alla settimana per importi nell'ordine
di 1 milione, 1 milione e mezzo di lire.
Invero quando il vizio di motivazione fatto valere con il ricorso per
cassazione riguarda la mancata considerazione di elementi di fatto
potenzialmente rilevanti non in se stessi, ma quali fonti di prova di fatti
costitutivi, estintivi o modificativi, la valutazione circa la sussistenza del
requisito della adeguata incidenza causale della presunta lacuna nella
motivazione deve tenere conto del principio secondo cui il giudice di merito è
libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze probatorie che
ritenga più attendibili ed idonee, essendo sufficiente, ai fini della congruità
della relativa motivazione, che risulti che l'accertamento dei fatti si sia
realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al
giudizio, considerati nel loro complesso, la quale non richiede la discussione
di ogni singolo elemento o la confutazione di tutte le deduzioni difensive (cfr.
ex multis, Cassazione 5235/2001; Cassazione, 6765/2002).
Sono poi inammissibili, in quanto dirette a proporre in questa sede una diversa
valutazione delle risultanze di prova rispetto a quella ritenuta attendibile
dalla Corte di merito, le censure con cui la ricorrente lamenta presunti errori
nei conteggi effettuati dalla Corte per determinare l'ammontare del reddito del
P.
Ancora, è generica la censura con cui si lamenta che la Corte d'appello non
avrebbe tenuto conto del potenziale incremento di reddito del P. negli anni a
venire, perché non sorretta da preciso riferimento alle circostanze di fatto
che dovrebbero suffragare tale assunto.
4. In accoglimento dei primi tre motivi la sentenza impugnata va pertanto
cassata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia,
che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il quarto ed il quinto motivo; accoglie i primi tre motivi; cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.