CASSAZIONE
CIVILE, Sezione Lavoro,
Sentenza
27.1.2006 n. 1718
Con ricorso depositato in data 5
gennaio 1998 C. M. conveniva in giudizio
davanti al Pretore di Crotone l'INAIL chiedendo che venisse accertato il
suo diritto alla rendita da inabilita'
permanente per infortunio sul lavoro
occorsogli mentre, alla fine del proprio orario di servizio,
nell'apprestarsi a
timbrare il cartellino marca
tempo nei locali dell'ASL n. 5 di Crotone presso l'ospedale S. Giovanni Di Dio, era intervenuto a sedare una lite
tra la guardia addetta al servizio di
vigilanza e certo M. C., rimanendo colpito in modo violento al braccio sinistro con residuati postumi permanenti di
una paralisi al nervo radiale dopo una
riportata frattura al braccio sinistro.
Il Tribunale di Crotone in
composizione monocratica, subentrato al pretore adito, disposta consulenza tecnica, rigettava la domanda.
Con sentenza in data 28
febbraio/ 21 agosto 2002 la Corte di appello di Catanzaro rigettava l'appello del lavoratore osservando che l'intervento
di C. M. per sedare una lite insorta
tra altri non poteva essere collegata
all'espletamento di un atto intrinseco alla prestazione di lavoro e non
era stato imposto per necessita' dalle
modalita' di esecuzione delle prestazioni
lavorative dovute o da circostanze di tempo e di luogo che, prescindendo
dalla volonta' del lavoratore, fossero
comunque collegate all'attivita' lavorativa.
La corte di merito aggiungeva
che la circostanza che l'intervento del lavoratore per sedare la lite fosse stato effettuato sul luogo e durante
l'orario di lavoro non valeva a
collegare l'infortunio ne direttamente ne indirettamente all'attivita' lavorativa e a trasformare
quello che era stato un infortunio al
lavoratore in un infortunio sul lavoro.
C.M. ricorre per la cassazione
della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro con due motivi.
L'INAIL resiste con
controricorso.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con i due motivi tra loro
connessi e da esaminare, percio', congiuntamente, il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Catanzaro con
violazione e falsa applicazione
dell'art. 2 del DPR del 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 593 c.p. nonche' dell'art. 2 della Costituzione, nonche'
con insufficiente, illogica e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia,
fornendo una nozione restrittiva della
nozione di occasione di lavoro, non aveva
considerato che l'occasione di lavoro si realizza tutte le volte che
lo svolgimento di una attivita'
lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l'occasione dell'infortunio e pertanto va riferita a ogni
accadimento infortunistico che sia in
concreto ascrivibile all'occasione di lavoro, pur se configurabile anche al di fuori dell'attivita' lavorativa ed
afferente ai normali rischi della vita
quotidiana.
Secondo il ricorrente per
occasione di lavoro deve intendersi l'insieme di tutte quelle condizioni, comprese quelle
ambientali e socio- economiche, in cui
l'attivita' produttiva si svolge e nelle quali e' possibile il rischio
di danno per il lavoratore, sia che tal
danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che esso dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del
lavoratore, con il solo limite del
rischio elettivo.
Aggiunge, ancora, il ricorrente
che la corte di merito aveva omesso di
considerare i precedenti di questa Corte di legittimita', che in tema
di infortunio in itinere aveva
riconosciuto l'infortunio sul lavoro al lavoratore che presti soccorso a un automobilista infortunato e rimanga a
sua volta ferito,
mentre non aveva dato rilevanza
alla circostanza che il lavoratore, ai sensi dell'art. 593 c.p., durante
l'orario di lavoro aveva prestato soccorso a una persona ferita nel corso di tale colluttazione.
Infine il ricorrente censura la
sentenza impugnata per contraddittorieta' della motivazione per il fatto che aveva ritenuto che per
l'indennizzabilita' dell'infortunio sul
lavoro oltre il nesso topografico- cronologico occorresse quello eziologico, quanto meno in via
mediata o indiretta e, tuttavia, aveva omesso di accertare, nel caso concreto, tale nesso.
Il ricorso e' infondato.
Ai sensi dell'art. 2 del DPR 30
giugno 1965 n. 1124 l'occasione di lavoro
comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in
cui l'attivita' produttiva si svolge e
nelle quali e' imminente il rischio di danno
per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato
produttivo e sia che dipenda da
situazioni proprie e ineludibili del lavoratore e, quindi, da qualsiasi situazione ricollegabile in
modo diretto o indiretto all'attivita'
lavorativa (v. pronuncia di questa Corte n. 12652 del 17 dicembre 1998).
Perche' si abbia infortunio sul
lavoro indennizzabile ai sensi del cit. art. 2, pero', non e' sufficiente che
l'attivita' lavorativa abbia determinato in capo al lavoratore un rischio
generico ossia un rischio al quale il lavoratore soggiace al pari di tutti gli
altri cittadini indipendente dall'attivita'
lavorativa svolta, bensi' occorre che essa abbia determinato un rischio
specifico ossia un rischio derivante dalle particolari condizioni
dell'attivita' lavorativa svolta e /o dall'apparato produttivo dell'azienda,
ovvero da un rischio aggravato, ossia da un rischio che, pur essendo comune a
tutti i cittadini che non svolgono l'attivita' lavorativa dell'assicurato, si
pone, tuttavia, in ragione di
necessario collegamento eziologico con l'attivita' lavorativa del medesimo (es. : infortunio in itinere).
In ogni caso, pero', viene meno
l'indennizzabilita' dell'infortunio nell'ipotesi del cd rischio elettivo e cioe' del rischio che sia collegato ad
una scelta arbitraria del lavoratore
che crei o affronti volutamente una situazione di rischio diversa da quella inerente allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa (v. pronunce
di questa Corte n. 6269 del 1 sett. 1997; n. 7918 del 23 agosto
1997; n.
12325 del 18 agosto 2000).
Nella specie l'infortunio
occorso a C. M., pur essendo collegato
topograficamente e temporalmente all'attivita' lavorativa, era derivato
da una scelta arbitraria del lavoratore,
non giustificata ne dai doveri imposti
dall'art. 593 c.p., riferiti a un dovere di soccorso o di collaborazione
con le forze dell'ordine rispetto a
fatti gia' avvenuto e non in corso di svolgimento, ne a doveri di solidarieta' costituzionalmente previsti,
prospettandosi, anzi, per chi partecipa
con le apparenti sembianze di paciere a una colluttazione tra due soggetti la possibilita' che egli possa
essere incriminato per rissa ai sensi
dell'art. 588 c.p..
Il proposto ricorso va,
pertanto, rigettato.
Nulla per le spese del presente
giudizio a norma dell'art. 152
disp. att. c.p.p.
nel testo risultante dopo la
sentenza della Corte Cost. n. 134 del 13 apr. 1994,
applicabile ratione temporis
alla fattispecie.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del presente
giudizio.
Roma, 30 sett. 2005.
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006.