Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da L.D., ingegnere elettronico, nei confronti della INARCASSA (Cassa Nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti) (per contestare la richiesta di pagamento dei contributi sui redditi da lui dichiarati come professionisti ai fini IRPEF e derivati dall'esercizio dell'attività di consulente EDP (elaborazione dati e programmazione) svolta a favore della xx Sistemi s.a.s. (anni 1989/1991) e da quella di amministratore della xxx s.r.l. (anni 1992/1993).
La Corte territoriale, premesso che, secondo la giurisprudenza costituzionale di legittimità, i redditi percepiti per lo svolgimento di attività connesse all'esercizio della libera professione sono anch'essi soggetti alla imposizione contributiva delle Casse di previdenza, ha osservato che il ricorrente aveva sostenuto l'estraneità all'attività di ingegnere libero professionista di quelle per le quali si pretendevano i contributi, senza, tuttavia, dar conto dei motivi per cui non sarebbero esistite connessioni tra la prima e le seconde, non valendo a fornire adeguato supporto probatorio alla tesi sostenuta in giudizio le fatture presenti in atti e la prova orale, così come articolata.
Per la cassazione di questa sentenza L.D. ha proposto ricorso fondato su due motivi. La Inarcassa ha resistito con controricorso. le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Nel primo motivo, con deduzione di violazione della L. n. 6 del 1981, artt. 9 e 10 e degli artt. 22 e 36 dello Statuto INARCASSA, oltre che di erronea valutazione delle risultanze documentali, il ricorrente, citando a confronto numerosa giurisprudenza di legittimità, sostiene che i contributi previdenziali sono dovuti solo sui redditi derivati dall'attività professionale in senso proprio - e quindi da prestazioni riservate agli ingegneri secondo la previsione della tariffa professionale - conseguendone la non soggezione all'imposizione contributiva dei redditi procurati da attività estranee a tale previsione, ancorchè sul loro espletamento possa influire, al pari di ogni altro sapere, l'utilizzo delle conoscenze tipiche dell'ingegnere.
2. Nel secondo motivo, con deduzione di vizio di motivazione, si contesta alla sentenza impugnata di aver omesso di considerare la documentazione versata in atti (in particolare le fatture rilasciate dalla xx Sistemi s.a.s. e il verbale di nomina ad amministratore della xxx s.r.l.) e di aver ritenuto ininfluente la prova testimoniale offerta, benchè i relativi capitoli fossero esaurienti e utili a chiarire ulteriormente il tipo di attività svolta dal ricorrente presso le suddette società.
3. La tesi esposta nel primo motivo di ricorso non è giuridicamente condivisibile.
4. Ritiene il Collegio che, al fine di stabilire se i redditi
prodotti dall'attività di un libero professionista siano qualificabili
come redditi professionali, soggetti, come tali, alla contribuzione
dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, il concetto di "esercizio
della professione" debba essere interpretato non in senso statico e
rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione suxxa nel mondo
contemporaneo (rispetto agli anni cui risale la normativa di "sistema"
dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e
dalle cognizioni tecniche libero professionali;
evoluzione che ha comportato (come opportunamente si è sottolineato in
dottrina) la progressiva estensione dell'amxxo proprio dell'attività
professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta
una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale e,
specificamente, per la professione di ingegnere, l'assunzione di
connotazioni ben più ampie e di applicazioni diversificate rispetto a
quelle originariamente previste. Ne consegue che nel concetto in
questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle
prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate
agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che,
pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con
l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le
stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si
avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui
svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che
gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua
professione.
5. Questa interpretazione, valida per tutte le categorie professionali e che si traduce nell'escludere la sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista, è già stata suggerita dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 402 del 1991, resta a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 11, comma 1, e nella quale si è esplicitamente affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione ai contenuti dell'attività propria della libera professione; in sostanza le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune.
In definitiva secondo la lettura adeguatrice della Corte costituzionale, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda; e il limite di tale connessione (e, pertanto, del parametro di assoggettabilità) è l'estraneità dell'attività stessa alla professione.
6. Il Collegio è consapevole dell'esistenza, nella giurisprudenza di questa Corte, di un diverso indirizzo interpretativo espresso, fra l'altro, proprio in materia di previdenza per gli ingegneri e architetti, da Cass. n. 11154/2004 e n. 3468/2005, citate dall'odierno ricorrente e dalla recente Cass. ord. n. 1139/2012, che vorrebbero soggette all'obbligo di contribuzione alla Inarcassa le sole attività riservate ai suddetti professionisti dal R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (artt. 51 e 52).
Tuttavia, ritiene di dare continuità, per le ragioni sopra esposte, all'orientamento (espresso, in particolare, da Cass. n. 20670/2004 sempre in tema di obbligo contributivo per gli ingegneri e architetti), per il quale è la oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività in concreto svolta dal professionista - ancorchè questa non sia riservata per legge alla professione medesima e sia, quindi, altrimenti esercitabile - a comportare l'inclusione dei relativi compensi tra i corrispettivi che concorrono a formare la base di calcolo del contributo soggettivo obbligatorio e del contributo integrativo dovuti alle Casse di previdenza; con la precisazione che, a tal fine, rileva anche la circostanza che la competenza e le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività in parola, nel senso che le prestazioni siano da ritenere rese (anche) grazie all'impiego di esse.
7. Non vale a contraddire questa conclusiva affermazione la tesi del ricorrente secondo cui la L. 2 marzo 1949, n. 143, regolativa dell'aspetto economico della professione di ingegnere e architetto, con la previsione della relativa tariffa, non indicherebbe espressamente l'attività di consulente informatico e di amministratore di società commerciale da lui svolte, ove si consideri la estrema estensione, verificabile in base alla lettura della legge citata, delle attività tipicamente professionali esercitabili dall'ingegnere e la non esaustività della tariffa medesima (basta guardare, in proposito, al contenuto dell'art. 5 dell'allegato alla legge, relativo alle prestazioni professionali retribuite con il sistema "a discrezione ossia a criterio del professionista", che qualifica, come tali, una serie di attività di consulenza e ricerca, per poi concludere nel senso dell'applicazione del medesimo sistema di determinazione degli onorari "anche le prestazioni simili").
8. Nè può ritenersi - come invece sembrano ritenere le pronunce di questa Corte richiamate dal L. - che la coincidenza, da queste ravvisata, tra obbligo di iscrizione e contribuzione, da un lato, e l'esercizio delle attività espressamente riservate agli ingegneri e architetti, dall'altro, trovi fondamento nella L. Professionale n. 1395 del 1923 e nel successivo regolamento approvato con R.D. n. 2537 del 1925, la lettura del complessivo dato normativo (in particolare, dell'art. 7 della legge e degli artt. 51, 52 e 53 del regolamento) inducendo a concludere che, in realtà, le relative previsioni sono intese a ripartire le competenze professionali tra ingegneri e architetti (vedi, testualmente, l'art. 53, il quale specifica che "le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni di ingegnere e di architetto") e non ad individuare, con elencazione di carattere tassativo, l'intero amxxo delle attività tipicamente professionali.
9. Neppure, infine, può condividersi l'interpretazione che la citata
sentenza di questa Corte n. 3468/2005 ha dato dell'art. 7 dello Statuto
Inarcassa come obbligante alla iscrizione alla Cassa (e, ovviamente al
pagamento dei previsti contributi) i soli ingegneri e architetti che
svolgono l'attività ad essi riservata.
Tale soluzione ermeneutica, infatti, non è conforme al precetto
normativo primario della L. n. 6 del 1981 - limitandosi il suo art. 21
a stabilire, senza altre precisazioni, che "l'iscrizione alla Cassa è
obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la
libera professione con carattere di continuità" - ma neppure è
ricavabile univocamente dal tenore letterale del disposto statuario, la
precisazione contenuta nell'art. 7 "e ad essi esclusivamente riservata"
apparendo riferibile, piuttosto che all'attività professionale, alla
iscrizione alla Cassa, quest'ultima essendo, infatti, riservata solo a
chi eserciti la libera professione.
10. Tutto ciò precisato in linea generale e con specifico riferimento
al caso controverso, deve sottolinearsi che la statuizione della
sentenza impugnata - nella parte in cui, a fronte all'accertato
svolgimento, da parte del L., di attività di consulente informatico
della xx Sistemi s.a.s. e di amministratore della xxx s.r.l., ha fatto
carico all'odierno ricorrente dell'onere di dar conto dei motivi
dell'asserita estraneità delle attività in parola a quella sua propria
di ingegnere - non è stata impugnata espressamente e specificamente in
questa sede nè per violazione dell'art. 2697 c.c., sotto il profilo
della inversione dell'onere probatorio (la questione è prospettata, ma
in ammissibilmente, solo nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c.),
nè sotto il profilo della mancata od errata individuazione dell'oggetto
dell'onere in questione (quali fossero, cioè, in fatti da provare),
bensì, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione,
specificamente dedotto nel secondo motivo di ricorso e consistente
nella inadeguata valutazione del materiale probatorio versato in atti a
dimostrazione della infondatezza della pretesa contributiva della
Inarcassa.
11. Passando, quindi, all'esame di questo secondo motivo, non può
rilevare il Collegio come le censure ivi proposte siano prive di
fondamento in quanto: 1) si limitano a una del tutto generica
contestazione della valutazione che la Corte di merito ha dato delle
fatture rilasciate dalla xx Sistemi come dimostrative soltanto
dell'avvenuta erogazione di compensi per l'attività di consulente
informatico X; 2) non considerano che il giudice di appello ha motivato
espressamente sulla impossibilità di desumere la prova "dai documenti
in atti" (dunque, anche dai documenti relativi all'attività di
amministratore) il cui contenuto, peraltro, in violazione del principio
di autosufficienza del ricorso per cassazione, non è nello stesso
trascritto, così impedendo a questa Corte di verificarne la decisività;
3) no recano alcun contributo alla tesi difensiva del ricorrente anche
per ciò che riguarda la (non ammessa) prova testimoniale, posto che i
relativi capitoli, così come trascritti in ricorso, richiedono, in
ammissibilmente, al teste di esprimersi sulla natura dell'attività
fatturata come consulenza a favore della xx Sistemi s.a.s. (capitolo
sub a), ovvero di riferire su circostanze del tutto irrilevanti ai fini
di causa (capitolo sub b) non rivestendo queste ultime alcuna attività
di amministrazione della xx s.r.l., dovesse ritenersi escluso l'uso
(anche) di competenze caratteristiche della professione di ingegnere.
12. In conclusione il ricorso va rigettato.
13. Si ritiene equo compensare fra le parti le spese del giudizio di
cassazione in considerazione del non univoco orientamento della
giurisprudenza di questa Corte sulla questione oggetto di causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.