Cassazione civile, sez. II, 22 giugno 2007, n. 14656
Sanzioni amministrative per ciclomotore elaborato.
Fatto
Il Prefetto di
Cremona ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.
72/02 del Giudice di Pace di Casalmaggiore che, accogliendo
l'opposizione proposta ex L. n. 689 del 1981, da C.A., in qualità
di obbligato in solido e di esercente la potestà sul figlio
minore C.F., ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 121/2001 emessa
da esso Prefetto in data 13.6.2001 per violazione dell'art. 97
C.d.S., commi 6 e 14.
Il ricorso è sorretto da due motivi.
L'intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
Diritto
1 -
Il ricorso è tempestivo, quindi ammissibile, essendo stato
l'atto consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione al
destinatario il 31.5.03 (come risulta dal timbro apposto dal predetto
ufficiale giudiziario sulla prima facciata dell'atto), e quindi entro
il termine annuale (+ 46 giorni di sospensione feriale) dal 17.4.02,
data di pubblicazione della sentenza.
Si può, quindi,
procedere all'esame dei motivi di censura.
2 - Con il primo motivo
si denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 19, per avere
il Giudice di Pace ritenuto nulla l'ordinanza prefettizia perchè
emessa dal Prefetto oltre il termine di cui alla detta norma, non
considerando che il detto termine riguarda il tempo concesso al
Prefetto per decidere sul ricorso avverso il sequestro, e pertanto la
sua inosservanza nel caso di specie incideva soltanto sull'efficacia
della misura cautelare, non anche sulla validità
dell'ordinanza irrogativi della sanzione.
Col secondo motivo si
denunciano plurime violazioni di legge (art. 2700 c.c., nonchè
D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 52; D.P.R. n. 495 del 1992, art. 198;
D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 97, comma 6, e art. 142) per avere il
Giudice di Pace ritenuto non provato il superamento dei limiti di
velocità disattendendo sia il verbale di accertamento dotato
di fede privilegiata sia la successiva verifica eseguita sul
ciclomotore dall'Ufficio della Motorizzazione Civile che era, invece,
idonea a dimostrare l'avvenuta alterazione delle caratteristiche del
ciclomotore.
3 - Le censure sono fondate.
La sentenza è fondata
su due distinte ed autonome rationes decidendi conclusivamente
riassunte nella parte finale della motivazione, nella quale
l'annullamento dell'ordinanza prefettizia risulta giustificato "sia
perchè il provvedimento di dissequestro era intervenuto oltre
il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 19, sia perchè
emesso senza elementi certi, stante che la prova del superamento dei
limiti di velocità deve ritenersi raggiunta solo quando la
circostanza risulta stabilita dalle apparecchiature previste
dall'art. 142 C.d.S.".
Nessuna delle due rationes possono
essere condivise.
La prima perchè, come esattamente
osservato dal ricorrente con il primo motivo di censura, il termine
di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 19, riguarda soltanto il
sequestro del veicolo e non anche la sanzione irrogata dal
Prefetto.
Pertanto, la sua inosservanza nel caso di specie non
incideva sulla validità del provvedimento di irrogazione della
sanzione, ma solo sull'efficacia della misura cautelare (peraltro
revocata, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata).
La
seconda perchè l'illecito contestato al C. non era il
superamento dei limiti di velocità, previsto e disciplinato
dall'art. 42 C.d.S., a cui ha fatto riferimento il Giudice di Pace,
bensì - com'è pacifico - la violazione dell'art. 97
C.d.S., commi 6 e 14, e cioè la circolazione con ciclomotore
sviluppante una velocità superiore a quella prevista dall'art.
52, perchè modificato.
Pertanto, ai fini della
configurabilità dell'illecito in questione, occorreva
accertare non già la velocità tenuta dal ciclomotore
nel caso concreto, ma l'avvenuta alterazione delle caratteristiche
costruttive tecniche del veicolo, con la conseguenza che i mezzi di
accertamento andavano individuati in quelli stabiliti dall'art. 97
del Regolamento, (che demanda le verifiche alla Motorizzazione
Civile), non già in quelli previsti dall'art. 345, ai fini
dell'accertamento del superamento dei limiti di velocità di
cui all'art. 142 C.d.S., mezzi tra i quali è compresa anche
quell'omologazione delle apparecchiature a cui ha fatto riferimento
il Giudice di Pace, confondendo - in tal modo - illeciti
ontologicamente diversi tra loro.
In accoglimento del ricorso, la
sentenza va, pertanto, cassata ma senza rinvio in quanto, non essendo
necessaria ulteriore istruttoria, è possibile decidere la
causa anche nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c..
Ed invero, essendo stata
accertata dalla Motorizzazione Civile, organo a ciò deputato,
l'avvenuta alterazione del ciclomotore, la prova dell'illecito deve
ritenersi raggiunta, senza bisogno di fare ricorso agli altri
elementi di prova esaminati dalla sentenza impugnata, quali il
verbale di accertamento e le dichiarazioni dei testi.
L'attestazione,
contenuta nel verbale di accertamento, secondo cui il ciclomotore
emetteva un forte rumore dal motore, è infatti superata dal
successivo accertamento della maggiorazione compiuto dall'organo
tecnico.
Quanto alle dichiarazioni dei testi, secondo cui al
momento della contestazione il ciclomotore era fermo e non in
movimento, esse sono ininfluenti posto che, ai fini
dell'applicabilità delle disposizioni del Codice della strada,
per "circolazione" deve intendersi non solo il movimento,
ma anche la sosta e la fermata (art. 3 C.d.S., n. 9).
Essendo
provata la commissione dell'illecito, sono dovute dal trasgressore,
oltre la sanzione pecuniaria, anche le spese di custodia del veicolo,
non rilevando a tal fine, l'intervenuto dissequestro del veicolo in
quanto - come si legge nella sentenza a pag. 3 - disposto dal
Prefetto ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 9, e cioè
solo per decorso del termine fissato dalla norma per provvedere in
via amministrativa sulla misura cautelare, non già per
insussistenza della violazione in relazione alla quale la misura era
stata disposta.
L'opposizione va perciò respinta.
Ricorrono
giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio
e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione compensando le
spese.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2007.
Depositato
in Cancelleria il 22 giugno 2007