LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 31 luglio 2012, n. 13701
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. LAMORGESE
Antonio
- Presidente -
Dott. AMOROSO
Giovanni
- Consigliere -
Dott. MAISANO
Giulio
- Consigliere -
Dott. FILABOZZI
Antonio
- rel. Consigliere -
Dott. MELIADO'
Giuseppe
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 19072-2010 proposto da:
I.N.A.I.L. - ricorrente -
contro
O.F.; - intimato -
avverso la sentenza n. 479/2010 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/05/2010 R.G.N. 407/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/04/2012 dal Consigliere Dott.
ANTONIO FILABOZZI;
udito l'Avvocato ROSSI ANDREA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e incidentale.
Fatto
La Corte d'appello di L'Aquila ha
rigettato l'appello proposto dall'Inail avverso la sentenza del
Tribunale di Chieti, con la quale era stata respinta la domanda di
regresso proposta dallo stesso Istituto nei confronti di O.F. per
ottenere il rimborso delle somme erogate dall'Istituto in conseguenza
dell'infortuno sul lavoro subito da un dipendente della stessa ditta
nel (OMISSIS). A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta
dopo aver rigettato le eccezioni di improcedibilità dell'appello e di
irripetibilità delle somme pagate dall'Inail (in quanto si sarebbe
trattato di pagamento di un debito prescritto) sollevate
dall'appellato, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova della
responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'evento
dannoso (riduzione del visus a seguito della penetrazione di una
scheggia di metallo durante l'esecuzione di lavori di molatura).
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Inail affidandosi ad un
unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso l' O., che ha
proposto anche ricorso incidentale fondato su tre motivi.
L'Inail ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Diritto
Preliminarmente, deve essere disposta
la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex art. 335
c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.
1- Con l'unico motivo del ricorso principale si denuncia violazione
degli artt. 2087 e 2697 c.c., D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 92, 382 e
389, D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, sostenendo che la Corte
territoriale, una volta accertato che il lavoratore si era infortunato
servendosi di una mola di proprietà dell' O., in assenza della
dimostrazione, che grava sul datore di lavoro, di aver fatto tutto il
possibile per evitare il danno, avrebbe dovuto accogliere l'azione di
regresso in quanto l'incidente si era verificato durante l'attività
lavorativa e non vi era prova di una condotta abnorme del lavoratore.
Spettava, dunque, al datore di lavoro dimostrare di aver predisposto le
misure di sicurezza necessarie ad evitare il danno, ed in particolare
di avere predisposto tutte le misure di sicurezza idonee ad impedire
che le schegge della macchina smerigliatrice potessero attingere il
viso del lavoratore, e non all'Istituto provare che la ditta non aveva
ottemperato all'obbligo di fornire gli occhiali protettivi ai
lavoratori addetti alla stessa macchina.
2.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione
degli artt. 435 e 154 c.p.c., nonchè di ogni altra norma e principio in
tema di perentorietà del termine per la notifica dell'atto di appello e
in tema di rispetto del termine ordinatorio in caso di mancanza di
proroga del termine stesso, censurando la statuizione con la quale la
Corte di merito ha respinto l'eccezione di improcedibilità dell'appello
per l'intempestività della notificazione del ricorso e del decreto di
fissazione dell'udienza.
3.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia
violazione dell'art. 2940 c.c., anche in relazione all'art. 1310 c.c.,
nonchè di ogni altra norma e principio in tema di irripetibilità del
pagamento del debito prescritto, lamentando l'erroneità della
statuizione con la quale è stata rigettata l'eccezione secondo cui
l'Inail, liquidando la prestazione nel maggio 1993, aveva provveduto al
pagamento di un debito prescritto e non poteva quindi esercitare azioni
di rivalsa o di regresso in relazione al pagamento di tale debito.
4.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale si denuncia vizio di
motivazione, nonchè violazione dell'art. 2735 c.c., dell'art. 116
c.p.c., nonchè di ogni altra norma e principio in tema di confessione
stragiudiziale e di valutazione delle prove, richiamando in sostanza
quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine al mancato
raggiungimento della prova della sussistenza dell'infortunio ed al
luogo in cui esso si sarebbe verificato.
5.- Esaminando nell'ordine logico le questioni proposte dalle parti, è preliminare l'esame dei motivi del ricorso incidentale.
6.- Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. Questa Corte
ha già precisato che nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni
entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., comma 2,
deve notificare all'appellato il ricorso, tempestivamente depositato in
cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione, e il decreto di
fissazione dell'udienza di discussione non ha carattere perentorio; la
sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole
per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico
processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia
rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c., commi
3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello
dell'udienza di discussione (Cass. n. 26489/2010).
Nella specie, è in discussione solo il rispetto del termine di dieci
giorni previsto dall'art. 435 c.p.c., comma 2, sicchè la Corte di
merito ha correttamente respinto l'eccezione di inammissibilità del
gravame sollevata dall'appellato.
7.- Anche il secondo motivo del ricorso incidentale non può trovare
accoglimento. La Corte di merito ha respinto l'eccezione di
irripetibilità delle somme corrisposte dall'Inail all'assicurato
(formulata dall'appellato sul rilievo che l'Istituto avrebbe provveduto
al pagamento di un debito prescritto) osservando, in sostanza, che
l'appellato non era legittimato a sollevare, nei confronti
dell'Istituto assicuratore, eccezioni che attenevano all'esistenza dei
presupposti della corresponsione delle prestazioni previste in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trattandosi di
eccezioni che riguardavano, in realtà, il contenuto pubblicistico di un
rapporto (quello intercorrente tra assicurato e Istituto assicuratore)
al quale era estraneo il soggetto responsabile del danno.
Il ricorrente incidentale ha censurato tale affermazione sostenendo che
l'Istituto non avrebbe potuto esercitare l'azione di regresso, a ciò
ostando la norma espressa dall'art. 2940 c.c. - anche in relazione al
disposto di cui all'art. 1310 c.c. - quale regola di valenza generale,
che opererebbe in tutti i casi di pagamento di un debito prescritto, ed
affermando che dovrebbe ritenersi "ovvio che, avendovi interesse,
sussiste la legittimazione dell' O. alla proposizione dell'eccezione de
qua".
8.- Tali censure non possono trovare ingresso in questa sede, atteso
che la decisione della Corte territoriale ha fatto applicazione del
principio più volte ribadito da questa Corte (Cass. n. 6797/2003, Cass.
n. 3667/96), secondo cui il responsabile del danno non è legittimato ad
opporre all'Inail, che abbia corrisposto la rendita all'assicurato,
l'inesistenza dei presupposti di fatto di tale erogazione o
l'insussistenza degli estremi di indennizzabilità del sinistro,
attenendo tali eccezioni al contenuto, di rilievo pubblicistico, del
rapporto assicurativo, cui è estraneo il soggetto responsabile
dell'evento dannoso. Il controricorrente non ha specificamente
contestato l'esistenza dei presupposti in forza dei quali risulta
astrattamente applicabile il principio al quale si è richiamata la
sentenza impugnata, sicchè le sue affermazioni in ordine all'esistenza
di un principio di generale irripetibilità delle somme che
costituiscono oggetto del pagamento di un debito prescritto ed alla
legittimazione a proporre la relativa eccezione non sono in alcun modo
idonee a scalfire le argomentazioni addotte dalla Corte d'appello a
fondamento della statuizione resa sul punto e, così, ad investire
validamente la ratto deciderteli della sentenza impugnata.
9.- Sono, infine, inammissibili le censure formulate con il terzo
motivo del ricorso incidentale, con il quale vengono proposte
questioni, come quella relativa all'esatta individuazione del luogo
dell'incidente, che non risultano trattate nella decisione sottoposta a
gravame, non avendo, peraltro, il controricorrente indicato chiaramente
se e in quale modo tali questioni siano state sottoposte all'esame del
giudice d'appello.
10.- Il ricorso principale è infondato. Deve innanzi tutto ribadirsi -
come questa Corte (cfr. Cass. 7328/2004, Cass. n. 14270/2004, Cass. n.
2930/2005 cui adde Cass. 7127/2007, Cass. 19559/2006, Cass. 5493/2006,
Cass. 4980/2006 e, più recentemente, Cass. n. 4656/2011, Cass. n.
22818/2009, Cass. n. 19494/2009, Cass. 3786/2009, Cass. 9817/2008) ha
già affermato - che le norme dettate in tema di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni
pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli
incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli
ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne
consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio
occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure
protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga
fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo
attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia
provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative
prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che
la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore
di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri
dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento
lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed
eccezionaiità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. Il
comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i
caratteri estremi sopra indicati, può invece rilevare come concausa
dell'infortunio, ed in tal caso la responsabilità del datore di lavoro
può essere proporzionalmente ridotta.
11.- Nella specie, la Corte territoriale, dopo aver rilevato che, sulla
base delle deposizioni dei testi escussi, doveva ritenersi provato che
"gli occhiali protettivi erano costantemente a disposizione dei
lavoratori e, precisamente, erano posti sulla mola a portata di mano di
chi operava con tale strumento", ha ritenuto che si fosse trattato di
"un'iniziativa autonoma dello Z., quella di svolgere l'attività di
molatura senza munirsi degli occhiali protettivi, i quali, se
indossati, avrebbero impedito alla scheggia schizzata dalla molatrice
di penetrare nel suo occhio", escludendo così l'esistenza di un nesso
causale tra la verificazione dell'evento e "la condotta omissiva del
datore di lavoro (colpa in eligendo e in vigilando nei confronti del
lavoratore)". Tale valutazione non è stata efficacemente censurata
dall'Istituto ricorrente, che - al di là della corretta impostazione in
diritto quanto al tema della ripartizione degli oneri probatori che
incombono sulle parti in materia di danno da infortunio sul lavoro - si
è limitato, in realtà, ad appuntare la contestazione sui modi con i
quali il giudice di merito ha proceduto alla valutazione del fatto e
delle prove e a contrapporre a tale valutazione di merito operata dalla
Corte d'appello una diversa valutazione delle risultanze istruttorie,
senza tuttavia individuare chiaramente il fatto controverso in
relazione la quale la Corte territoriale non avrebbe motivato
adeguatamente la decisione (come sarebbe stato vieppiù necessario a
fronte di una sentenza motivata essenzialmente sul rilievo
dell'esistenza di una "iniziativa autonoma" del lavoratore quale causa
esclusiva dell'evento dannoso) e senza riportare integralmente nel
ricorso il contenuto delle deposizioni testimoniali che non sarebbero
state adeguatamente valutate dal giudice del merito.
12.- Al riguardo va rimarcato come il ricorso per cassazione - per il
principio di autosufficienza - debba contenere in sè tutti gli elementi
necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della
sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della
fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ad
accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o
atti attinenti al pregresso giudizio di merito.
Pertanto, il ricorrente che denuncia, sotto il profilo della omessa o
insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia,
l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere
di indicarne specificamente il contenuto (cfr. ex plurimis Cass. n.
15952/2007, Cass. n. 4178/2007). D'altra parte, come questa Corte ha
più volte avuto modo di precisare, in tema di prova, spetta in via
esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del
proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive
risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando
prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè di
escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una
prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad
esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga
irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può
essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. ex
plurimis, Cass. n. 16499/2009). E sulla stessa linea, per quanto
riguarda più specificamente la valutazione della prova testimoniale, si
è precisato che la valutazione delle risultanze delle prove e il
giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni
invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze
probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il
quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove
che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita
confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se
allegati dalle parti, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti
i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente,
sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n.
42/2009, cui adde Cass. n. 21412/2006, Cass. n. 11933/2003, Cass. n.
9662/2001, Cass. n. 2404/2000, Cass. n. 4347/99, Cass. n. 3498/94).
13.- Nella specie, il giudice del merito, nel porre a fondamento della
decisione alcune deposizioni testimoniali ed alcune risultanze
probatorie invece che altre, ha indicato esaurientemente le ragioni del
proprio convincimento, evidenziando anche che i testi addotti
dall'Istituto avevano riferito su circostanze accertate in un momento
successivo a quello dell'incidente, sicchè la decisione, per essere
adeguatamente motivata e coerente sul piano logico, si sottrae alle
censure che le sono state mosse sul punto dal ricorrente principale in
questa sede di legittimità.
14.- In definitiva, devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.
Sussistono giusti motivi, desumibili anche dalla reciproca soccombenza
delle parti, per compensare integralmente le spese del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012