Cassazione Civile, Sez. Lav., del 11 giugno 2007 n. 13643.
Svolgimento del processo
Con ricorso alla Corte d'Appello di Roma la Promo Pubblicità Srl proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata rigettata la sua opposizione avverso la ordinanza ingiunzione dell'ENPALS per il pagamento della somma di L. 1.020.000 a titolo di sanzione amministrativa per omissioni contributive per 20 lavoratori con qualifica di operatori di ripresa, assistenti operatori ed un impiegato tecnico per il periodo 1/6/86 - 31/5/95.
L'Istituto appellato contrastava il gravame, ma la Corte d'Appello l’accoglieva, sulla base delle seguenti considerazioni: l’assoggettamento all'assicurazione obbligatoria ENPALS doveva essere accertato con riguardo alle oggettive caratteristiche dell'attività svolta: la L. 29 novembre 1952, n. 2388, con la quale erano state aggiunte alle 19 categorie dello spettacolo originariamente previste dal D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, le ulteriori categorie di cui ai numeri 20 (impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla radio ecc.) e 21 (impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, ecc.) aveva esteso l'assicurazione ENPALS a lavoratori subordinati già assicurasti presso l'INPS, senza sostituire ad una ripartizione in base alla attività artistica, un'altra in base alla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro.
L’assicurazione obbligatoria ENPALS era rigorosamente limitata per legge ai “lavoratori dello spettacolo” e quindi non c’era nessun provvedimento che potesse estendere l'obbligo della iscrizione o della estensione della copertura assicurativa per lavoratori diversi da quelli dello spettacolo. In ordine alla “estensione ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo” mediante decreto del Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, la Suprema Corte aveva già chiarito (Cass. n. 7323/1992) che tale decreto delegato, o autorizzato, non aveva il potere di incidere sulla norma di legge modificandola, ma conservava la natura giuridica di atto amministrativo suscettibile, in quanto tale, di sindacato da parte del giudice ordinario, il quale poteva disapplicarlo ove ne ravvisasse l'illegittimità per contrasto con norme imperative, fra le quali rientrava quella di esercitare la delega nei limiti fissati.
Lavoratori dello spettacolo, in senso tecnico, erano solo quelli che stabilmente e professionalmente svolgevano attività destinate alla realizzazione dello spettacolo, inteso non come qualsiasi forma di manifestazione con il concorso di pubblico, ma esclusivamente quella che propriamente aveva il fine di rappresentare ed interpretare un testo letterario o musicale, con personale abilità degli interpreti, rivolta a provocare il divertimento, inteso in senso culturalmente ampio, degli spettatori. L'ENPALS non aveva provato che l'attività svolta dai lavoratori in questione avesse queste caratteristiche ed aveva fondato i propri assunti sulle risultanze del verbale ispettivo, da cui risultava che la società agiva all'interno dei locali dell'emittente televisiva Telelazio ed i suoi dipendenti svolgevano attività per il funzionamento dell'emittente. L'uso del mezzo televisivo non trasformava in spettacolo una attività che tale non era.
Inoltre l'appellante aveva dedotto di avere come oggetto della propria attività la produzione di materiale divulgativo e complementare a quella televisiva, che non era rivolta all'ideazione del messaggio della campagna pubblicitaria, ma solo a produrre strumenti per la divulgazione dell'idea o dello slogan fornito dal cliente e quindi non era attività di spettacolo.
Motivi della decisione
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione l’ENPALS con un solo motivo, col quale si lamenta violazione del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, artt. 2, 3 e 4 ratificato con modifiche con L. 29 novembre 1952, n. 2388 e vizio di motivazione, per avere la Corte d'Appello ritenuto che l’iscrizione obbligatoria all'ENPALS è rigorosamente limitata ai lavoratori dello spettacolo, senza considerare i provvedimenti emessi con decreti del Capo dello Stato, sulla base della delega legislativa, i quali pur conservando la loro natura di atti amministrativi, sono pienamente legittimi e non eccedono dai limiti della delega nei casi in cui l'obbligo assicurativo venga esteso a lavoratori che in senso proprio appartengono al settore dello spettacolo, anche quando vengano utilizzati per fini diversi ed ulteriori (Cass. n. 13913/91). In sostanza, per le categorie inserite nella legge istitutiva dell'ENPALS la valutazione in ordine all'obbligo contributivo è già stata fatta dal legislatore ed è quindi sottratta ad ogni possibile sindacato da parte del giudice ordinario; l’estensione dell'assicurazione obbligatoria ad altri soggetti può essere fatta dall'autorità amministrativa nel rispetto però del limite dell'appartenenza di detti lavoratori al settore dello spettacolo.
La decisione è errata in quanto subordina l'obbligo contributivo alla condizione dell'appartenenza delle prestazioni alla nozione dello spettacolo affermando così un principio che in realtà non esiste. Nessuna prova in merito doveva fornire l'Istituto, oltre alla conferma del verbale da parte degli ispettori; i lavoratori interessati appartengono a categorie espressamente previste dal D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, rivestendo la qualifica di operatori di ripresa, assistente operatore, assistente operatore di ripresa, assistente operatore di regia ed impiegato tecnico; la circostanza che detti lavoratori siano stati utilizzati ai fini commerciali, per produrre strumenti di divulgazione dell'idea o dello slogan del cliente non esclude l'obbligo contributivo, in quanto si tratta sempre di lavoratori dello spettacolo, anche quando svolgono un'attività per la quale sia esclusa la presenza del pubblico, come avviene per altri soggetti inclusi nel medesimo elenco (doppiatori, operatori di ripresa cinematografica, ecc).
La pretesa contributiva è pienamente legittima, perché si tratta di professionisti dello spettacolo, che hanno svolto le mansioni proprie della loro qualifica, realizzando materiale di divulgazione e di pubblicità con un'attività che non differisce dalle mansioni che abitualmente sono chiamati a svolgere per la produzione cinematografica e televisiva e quindi non possono essere esclusi dall'obbligo assicurativo sol perché tale attività venga resa per fini pubblicitari e commerciali. L'obbligo assicurativo deve essere stabilito non con riferimento al settore di attività dell'impresa datrice di lavoro, ma con riguardo alla qualifica del lavoratore ed alle mansioni svolte dallo stesso, che devono essere riconducibili alle categorie previste dal D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 (Cass. n. 12548/03; 12824/02). Il motivo è illustrato con memoria. Resiste la società intimata con controricorso.
Il ricorso è fondato.
La Corte, con due recenti pronunce, ha affermato che “in tema di assicurazione E.N.P.A.L.S., l’obbligo contributivo sui compensi percepiti per l’attività svolta vige esclusivamente per i soggetti appartenenti alle categorie indicate dal D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, ratificato con la L. 29 novembre 1952, n. 2388, e dai successivi decreti ministeriali. Per i medesimi soggetti, l’assicurazione E.N.P.A.L.S. vige anche ove l'attività svolta per la creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si concreti nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione” (Cass. n. 12824 del 3/9/02).
Una giurisprudenza risalente della Corte, facendo leva su una definizione abbastanza ristretta dei “lavoratori dello spettacolo” in senso non generico, ma tecnico (di attività essenzialmente destinata alla realizzazione di spettacoli che hanno il fine di rappresentare un testo letterario o musicale), aveva escluso l’assoggettamento alla contribuzione ENPALS dei dipendenti da impresa di produzione di supporti audiovisivi utilizzati per finalità informative e commerciali (Cass. n. 12691 del 29/8/02; 14030 del 27/12/02), nonché dei televenditori che presentavano gli oggetti delle promozioni o vendite televisive (Cass. n, 633 del 22/1/97); analoghe pronunce erano state emesse per le indossatrici e tecnici addetti alle manifestazioni di moda (Cass. n. 1054 del 2/2/91 e n. 3643 del 14/4/96) previa disapplicazione del D.P.R. 19 marzo 1987, n. 203 (che prevedeva l'estensione a dette categorie dell'obbligo assicurativo) per eccesso di delega.
Con la sentenza n. 12548/03 la Corte ha superato la precedente giurisprudenza ed ampliato il concetto dei lavoratori dello spettacolo, oltre i confini della rappresentazione del testo letterario o musicale; ha quindi affermato la Corte che l'obbligo assicurativo sussiste per tutti i soggetti che sono indicati nel testo del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3, e successive modificazioni, avendo riguardo solo alla qualifica ed alle relative mansioni dei singoli prestatori d'opera per stabilire se gli stessi “possano essere compresi in una delle categorie di cui all'elenco contenuto nell'art. 3 ... in seguito integrato da norma primaria o secondaria” emanata però nei limiti della delega di cui al citato art. 3, comma 2; in caso dubbio, l’inquadramento va effettuato in base alla qualifica ed alle mansioni proprie degli altri lavoratori svolgenti la loro attività nel settore dello spettacolo con i quali collaborano per realizzare l’opera.
Il Collegio condivide questa nuova interpretazione, sulla base di una serie di considerazioni: a) il riferimento alla natura commerciale dell'impresa ed alle finalità informative e commerciali dei supporti audiovisivi realizzati dalla stessa impresa non è giustificato da alcuna specifica previsione legislativa; b) la normativa vigente è orientata invece alla individuazione delle categorie di lavoratori in un apposito tassativo elenco, che può essere aggiornato o con una nuova disposizione del legislatore ordinario la cui discrezionalità incontra l’unico limite nei principi costituzionali, oppure con DPR, su proposta del Ministro per il Lavoro, in base alla delega legislativa di cui al comma 2 dell'art. 3, che però è sindacabile da parte del giudice ordinario in caso di illegittimità per eccesso di delega; c) il concetto di spettacolo elaborato dalla precedente giurisprudenza, anche per valutare la legittimità o meno della inclusione di nuove categorie con norme secondarie delegate, ha una impronta elitaria; lo stesso però è inadeguato rispetto alla prassi quotidiana che di fatto ha ampliato l'idea di spettacolo ben oltre la rappresentazione di opere letterarie o musicali, fino a comprendere ogni manifestazione che vada incontro al gusto del pubblico creando divertimento in senso lato, o comunque interesse, tale da poter essere sfruttato, anche per finalità informative o commerciali. Lo spettacolo va quindi inteso in senso generico come attività diretta alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano.
Passando all'esame delle categorie dei lavoratori obbligatoriamente assicurate presso l’ENPALS, secondo la attuale formulazione del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, si osserva che le stesse comprendono due gruppi di operatori: un primo gruppo di soggetti che ontologicamente vanno classificati come operatori dello spettacolo perché direttamente impegnati nella rappresentazione, o perché forniscono il supporto tecnico per la sua realizzazione, registrazione o trasmissione dello spettacolo (comprendente quelle categorie per le quali la qualità di lavoratori dello spettacolo è insita nella qualifica da essi rivestita "cantanti, attori, registi, operatori tecnici ecc" in quanto per definizione l'attività espletata è diretta al pubblico, o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato); per questi vi è una presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo. Il secondo gruppo comprende operatori che hanno qualifiche generiche e possono operare sia nell'ambito dello spettacolo, con copertura assicurativa ENPALS, sia per la realizzazione dei più diversi lavori, per i quali hanno diritto alla copertura assicurativa INPS (al n. 5 dell'art. 3, organizzatori generali, direttori, ispettori, cassieri; al n. 13, arredatori e architetti; al n. 14 truccatori e parrucchieri; n. 15, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri; n. 16, sarti; n. 17, pittori, stuccatori e formatori; n. 18 artieri ippici); questi fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con il conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, solo se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dagli altri lavoratori ontologicamente inquadrati fra gli assistiti dell'ENPALS. Riassuntivamente va quindi affermato il seguente principio di diritto: i lavoratori dello spettacolo per quali sussiste l'obbligo assicurativo presso l'ENPALS e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e successive modificazioni sono quelli indicati nell'art. 3 del medesimo D.Lgs.. Per un primo gruppo di detti lavoratori, però, la qualità di lavoratori dello spettacolo, nel senso sopra chiarito, è insita nella qualifica da essi rivestita, in quanto per definizione l'attività espletata degli stessi è diretta al pubblico, o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato; per questi vi è la presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice di merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria purché quest’ultima sia conforme alla delega legislativa di cui al D.Lgs. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2.
Gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati nel medesimo art. 3, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo; ne consegue che il giudice di merito, oltre al precedente accertamento, deve anche verificare se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di spettacolo svolta dai primi, o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto o ascoltato; in caso contrario non sussiste l'obbligo assicurativo ENPALS. Nel caso di specie, questo accertamento per i due gruppi di lavoratori non è stato effettuato e quindi la sentenza deve essere cassata, con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che effettuerà gli accertamenti di competenza e deciderà la causa sulla base del suddetto principio di diritto. Il giudice del rinvio deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007