Cassazione civile

Sez. III,

Sentenza 11.6.2009, n. 13547


...omissis...


Motivi della decisione


Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2059 cod. civ. e art. 2 Cost.), in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.


La sentenza impugnata era viziata da errore di fatto poichè aveva arbitrariamente ridotto l'ambito di applicazione e la portata dell'art. 2059 c.c., secondo la interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso, tesa a ricomprendere nella astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona ex art. 2 Cost..


In particolare, la decisione della Corte territoriale era meritevole di censura nella parte in cui aveva escluso ogni riconoscimento del danno estetico e di quello alla vita sessuale, intesi come ulteriori ed additivi rispetto al danno biologico, ritenendo che questi profili di pregiudizio fossero già stati considerati ai fini della valutazione del danno biologico, quali momenti di articolazione strutturale dello stesso, complessivamente inteso.


Sotto altro profilo, con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, relativo al danno alla sfera sessuale nelle sue ripercussioni sulla vita di relazione (art. 360 c.p.c., n. 5).


In contrasto con quanto evidenziato dal consulente tecnico nominato dall'ufficio, che aveva posto in evidenza la esistenza di un pregiudizio anche alla vita di relazione della attuale ricorrente, i giudici di appello avevano ricondotto le limitazioni all'espletamento della attività sessuale nell'esclusivo alveo del danno biologico.


In tal modo, i giudici di appello avevano finito per escludere quel profilo di danno ulteriore rispetto al danno biologico, comunemente dalla dottrina e giurisprudenza definito come danno esistenziale.


Con il terzo motivo la ricorrente deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, relativo al danno psichico (art. 360 c.p.c., n. 5).


La Corte Territoriale aveva escluso l'esistenza di qualsiasi danno psichico, sulla base delle valutazioni compiute dal consulente tecnico di ufficio.


L'ausiliare del giudice aveva qualificato la alterazione psichica dalla quale era affetta la attrice come "semplice disturbo d'ansia" non idoneo dunque ad integrare il danno psichico, consistente secondo l'opinione dominante nella compromissione patologica della integrità psichica.


Contraddittoriamente, lo stesso consulente nominato dall'ufficio aveva riconosciuto tuttavia di non avere personalmente eseguito alcun esame psichico della T., e di non averlo neppure affidato a specialisti del ramo: in tal modo contravvenendo ai principi della metodologia medico-legale prescritti dalla più autorevole dottrina scientifica in materia. A queste conclusioni lo stesso consulente era pervenuto dopo aver rilevato che la comparsa del disturbo d'ansia dopo 13 anni dall'accaduto non deponeva per la dimostrazione del nesso di casualità fra esso e la lesione dell'uretere.


Con il quarto, ed ultimo, motivo la ricorrente deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo alla mancata ammissione di una consulenza tecnica di ufficio specialistica relativa all'accertamento della esistenza del danno psichico (art. 360 c.p.c., n. 5).


I quattro motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati.


Con una recente decisione del 2008, le sezioni unite di questa Corte hanno accolto la definizione di "danno biologico" contenuta nel codice delle assicurazioni.


Si tratta di definizione autentica, attribuita dal legislatore che non ha - tuttavia - carattere innovativo, ma è semplicemente ricognitiva della giurisprudenza consolidata di questa Corte e della Corte Costituzionale.


La stessa è pertanto applicabile anche alle controversie relative a fatti verificatisi anteriormente alla entrata in vigore della legge.


La motivazione della Corte Territoriale non può dirsi adeguata ai criteri di analiticità, complessità e completezza richiesti dalla definizione legislativa accolta dalle sezioni unite di questa Corte:


in questo senso le tabelle milanesi, ove applicate, richiedono adeguata personalizzazione.


Manca, nel caso di specie, la valutazione analitica richiesta dalla recente decisione di questa Corte con la decisione richiamata.


Quanto al diritto alla sessualità, occorre ricordare l'incipit della Corte Costituzionale (Corte Cost. sentenza 18 dicembre 1987 n. 561) che lo inquadra tra i diritti inviolabili della persona (art. 2), come modus vivendi essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona.


Certamente la perdita o la riduzione della sessualità costituisce anche danno biologico (la cui valutazione nelle tabelle medico legali convenzionali supera normalmente il livello della micropermanente e determina un rilevante ritocco del punteggio finale) consequenziale alla lesione, ma nessuno ormai nega (v: da ultimo Cass. SS.UU. 24 marzo 2006 n. 6572 e Cass. 3^ sez. civile 12 giugno 2006 n. 13546) che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per se un danno, la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata, in via equitativa (Cass. n. 2311 del 2 febbraio 2007).


In questo senso la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del novembre 2008.


Infine, il giudice di rinvio dovrà vedere la opportunità di riesaminare il tema dell'aggravamento, tenendo conto delle conseguenze denunciate dalla ricorrente sul piano neuro-psichico, tenendo conto del criterio di probabilità in base al quale la gravità e le conseguenze delle lesioni riportate potrebbero, con il tempo, risultare idonee a evidenziare un pregiudizio psichico sopravvenuto.


Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.


Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Ancona. Dispone che nella divulgazione della presente decisione non siano riportati gli estremi identificativi delle parti.


Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2009.


Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009