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Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 21 maggio 2008, n. 12964
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Negli anni 1993-1997 il Comune di V. decideva
di avvalersi dell'opera di anziani per coadiuvare o sostituire il
personale dello stesso comune nella sorveglianza della
pinacoteca, del museo, del parco archeologico e degli alunni
delle scuole materne durante il trasporto. Inizialmente detto
comune provvedeva a stipulare una convenzione direttamente con
singoli anziani. Indi (periodo dal 1° febbraio 1996 al 30
novembre 1997) stipulava una convenzione con l'associazione tra
anziani Auser, avente ad oggetto la sorveglianza del museo, della
pinacoteca, dell'acropoli, del teatro: il compenso orario veniva
pagato all'Auser, la quale tratteneva per sé una piccola
parte e passava il resto all'anziano che aveva eseguito la
prestazione, a titolo di rimborso spese. 2. A seguito di
ispezione eseguita nel gennaio-febbraio 1998, l'INPS accertava
che i rapporti con gli anziani costituivano veri e propri
rapporti di lavoro, assoggettabili a contribuzione. Non solo, ma
nel periodo in cui era intervenuta l'Auser, veniva ravvisata una
illecita intermediazione di mano d'opera. Il comune proponeva
ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS, ricorso che veniva
accolto limitatamente al periodo in cui il Comune di V. aveva
intrattenuti rapporti diretti con ogni singolo anziano; per il
periodo successivo, invece, il ricorso amministrativo veniva
respinto e pertanto l'Ente veniva invitato a pagare la
contribuzione per il periodo 1° febbraio 1996-30 novembre
1997. 3. Contro tale intimazione il Comune proponeva azione
giudiziale di accertamento negativo dell'obbligo contributivo,
contestando la ricostruzione effettuata dagli ispettori dell'INPS
e sostenendo trattarsi di mere prestazioni di volontariato senza
alcuna connotazione di lavoro subordinato. Il Tribunale di Pisa,
sezione distaccata di V., accoglieva il ricorso, motivando nel
senso che il comune aveva correttamente utilizzato lo schema
legale del lavoro in regime di volontariato con l'intervento
dell'Auser. L'utilizzo di tale schema, rispondente alla l. n.
266/1991, escludeva la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato od autonomo. 4. Proponeva appello l'INPS e la Corte
di Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata,
riteneva sussistere la pretesa contributiva dell'INPS sulla base
delle considerazioni che di seguito si riassumono: - il
riferimento alla normativa del volontariato non impedisce
l'accertamento di un rapporto di lavoro, una volta stabilito che
i compensi percepiti dagli anziani travalicavano il concetto di
mero rimborso-spese; tale potrebbe essere soltanto un rimborso di
spese vive; - non si dubita della legittimità della
corresponsione di un contributo all'Auser; - è la quota
oraria attribuita ai soci ad esorbitare dal limite del mero
rimborso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Iniziandosi l'esame per motivi logici dal
secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione, a sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., degli
artt. 2, 5, 7 della l. n. 266/1991, 8 e 10 della l. r. Toscana n.
28/1993, 115 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360,
n. 5, c.p.c.: ricordato che il comune si è rivolto
all'Auser per avere garanzia circa la continuità degli
interventi, e che il rimborso orario corrisposto veniva diviso
rispettivamente all'80% ed al 20% tra singolo anziano e Auser, il
ricorrente sottolinea come la corresponsione di un compenso
all'associazione non sia stata minimamente contestata, mentre la
qualità di volontario viene definita dalla legge come
incompatibile con ogni forma di lavoro subordinato od autonomo.
Se l'Auser ha corrisposto ai soci dei rimborsi eccessivi, è
circostanza che non può riguardare il comune ed è
significativo come la Corte di Appello non abbia censurato in
alcun modo la legittimità dell'incarico affidato dal
Comune all'Auser. 7. Il motivo è infondato. Esso muove da
una petizione di principio: poiché la qualità di
volontario è per definizione incompatibile con un rapporto
di lavoro, "ergo" non si può ipotizzare la
sussistenza di alcun rapporto di lavoro. L'argomentazione non
tiene conto che un rapporto di lavoro può essere
dissimulato da un rapporto di volontariato, a seconda del suo
atteggiarsi in fatto. Se risulta che se un presunto volontario è
in realtà un soggetto assunto e retribuito da una
associazione di (presunto) volontariato, non sarà
applicabile la disciplina sul volontariato ma la normale
disciplina gius-lavoristica. 8. L'art. 5 della l. n. 266/1991-
Legge Quadro sul Volontariato - prevede che le organizzazioni di
volontariato traggono le loro risorse economiche, tra l'altro, da
contributi di privati e rimborsi derivanti da convenzioni. La
l.r. Toscana n. 28/1993 prevede all'art. 2 che le attività
di volontariato sono quelle prestate in modo «personale,
spontaneo e gratuito» dal volontario. L'art. 8 prevede che
la Regione corrisponda contributi per la qualificazione e
l'aggiornamento dei volontari. L'art. 10 prevede la stipula di
convenzioni, le quali dovranno disporre l'assicurazione contro
gli infortuni e le malattie professionali per i volontari e
contro la responsabilità civile; nonché prevedere
le «spese rimborsabili». 9. Deriva dal quadro
normativo sopra riassunto che l'attività del volontario è
per sua natura gratuita, onde la corresponsione di un compenso
oltre il mero rimborso spese comporta che l'attività in
questione non sarà più di volontariato, ma dovrà
essere altrimenti definita. Non è sufficiente il «nomen
iuris» di volontario per escludere la sussistenza di un
rapporto di lavoro, ma la qualificazione giuridica di volontario
discende dalla spontaneità e gratuità della
prestazione. 10. Col terzo motivo del ricorso, il ricorrente
deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360, n.
3, c.p.c., dell'art. 1 della l. n. 1369/1990 e omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi
della controversia, ex art. 360, n. 5, c.p.c.: in tanto è
possibile ricostruire la fattispecie sotto il profilo
dell'intermediazione di mano d'opera, in quanto si tratti di
attività imprenditoriale, laddove si è trattato del
supporto ad attività istituzionali del comune. 11. Il
motivo è fondato e va accolto. La Corte di Appello dà
atto che oggetto delle prestazioni degli anziani era costituita
dall'apertura e sorveglianza delle aree archeologiche, delle sale
espositive del Museo Guarnacci e della Pinacoteca comunale: tutte
attività istituzionali, come del resto riconosciuto dalla
difesa dell'INPS in appello: «persone formalmente
dipendenti da una cooperativa, ma di fatto sostanzialmente
prestanti la loro attività per il comune di residenza
nell'ambito delle attività istituzionali del comune
medesimo».
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello avverso la sentenza di primo grado. Compensa le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.
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