LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 16.7.2012 n. 12141
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ROSELLI
Federico
- Presidente -
Dott. BANDINI
Gianfranco
- Consigliere -
Dott. NAPOLETANO
Giuseppe
- Consigliere -
Dott. BRONZINI
Giuseppe
- Consigliere -
Dott. ARIENZO
Rosa
- rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE - ricorrente -
contro
D.S. (OMISSIS); - intimato -
avverso la sentenza n. 6702/2007 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2009 R.G.N.
1093/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 06/06/2012 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l'Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega FIORILLO LUIGI;
udito l'Avvocato RIZZO CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha
concluso per il rigetto del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale.
Fatto
Con sentenza del 20.10.2009, la Corte
di Appello di Roma respingeva l'appello proposto dalla società Poste
Italiane p. a. avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto
la domanda di D. S., intesa ad ottenere la declaratoria di
illegittimità del licenziamento irrogatogli con decorrenza 31.12.2001.
La Corte del merito riteneva che il requisito della maturazione del
diritto a pensione prescelto dalle parti sociali nell'accordo
dell'ottobre 2001 non potesse prescindere dall'effettiva
configurabilità di posti di lavoro in esubero) che nello specifico la
nota di avvio della procedura dovesse ritenersi carente, con
riferimento all'obbligo di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4,
comma 3, della indicazione della collocazione aziendale e dei profili
professionali dei lavoratori coinvolti nella procedura e che tale
carenza pregiudicasse l'effettiva possibilità di gestione dei sindacati
in ordine alla programmata riduzione del personale e di controllo sulle
corrette modalità di esercizio del recesso, senza possibilità di
sanatoria per effetto dell'intervenuto accordo sindacale. Rilevava,
poi, il giudice del gravame che il criterio concordato della vicinanza
al pensionamento si limitava ad individuare una categoria di personale
eccedentario indipendentemente dalla preventiva definizione della
collocazione aziendale degli esuberi, in tal modo coinvolgendosi nella
programmata riduzione anche posizioni di lavoro per settori in cui non
si registravano esuberi di dipendenti. Riteneva, pertanto,
l'illegittimità del criterio dell'anzianità contributiva svincolato
dalle ragioni tecnico produttive e richiamava sentenza della S.C. n.
21300/2006 che sottolineava il richiamo, nella L. 23 luglio 1991, n.
223, art. 5, prima parte, ad esigenze tecnico produttive ed
organizzative per la delimitazione dell'ambito di selezione del
personale e nella seconda parte come criterio di scelta.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la società con quattro motivi, illustrati con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Resiste, con controricorso, il D., che propone ricorso incidentale,
articolato su otto motivi, per il caso di accoglimento del ricorso
principale.
Diritto
Va, preliminarmente, disposta la
riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di
impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
Con il primo motivo, la società denunzia violazione e falsa
applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, con
riguardo alla pretesa incompletezza della comunicazione di avvio della
procedura prevista dal menzionato articolo, rilevando che nella specie
la contrattazione collettiva non prevede profili professionali e che
pertanto la indicazione aziendale delle qualifiche e delle Aree
Professionali poteva ritenersi pienamente satisfattiva: che non vi era
stata, poi, alcuna considerazione dei pretesi vizi procedurali che
avessero inciso sulla capacità del sindacato di condurre l'esame
congiunto e che peraltro l'accordo sindacale era idoneo a superare ogni
rilievo afferente alla regolarità delle comunicazioni.
Richiama pronunzia di questa Corte che esclude la necessità di
indicazione, nella nota di avvio della procedura, di uffici o di
reparti con eccedenze, attesa la coincidenza della collocazione dei
dipendenti da licenziare con l'intero complesso aziendale ed essendo
imposta solo la ripartizione delle eccedenze per categorie
professionali, nonchè per aree del territorio nazionale, anche in vista
di una nuova distribuzione geografica del personale e di una
riorganizzazione del lavoro. Con specifico quesito, formulato all'esito
della parte argomentativa, domanda se, tenuto conto del raggiungimento
dell'accordo tra le parti, l'onere di cui alla L. 23 luglio 1991, n.
223, art. 4, comma 3, possa ritenersi soddisfatto con l'indicazione del
numero di dipendenti in esubero suddivisi per regione e per aree di
inquadramento.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, con riguardo alla
determinazione dell'ambito di applicazione dei criteri di scelta dei
lavoratori da collocare in mobilità ed alla individuazione dei settori
aziendali interessati dalla procedura di cui alla L. 23 luglio 1991, n.
223, art. 4, evidenziando che l'esigenza di riduzione del personale si
riflette in tutto il contesto nazionale con riferimento a tutte le
posizioni lavorative e non limitatamente ai soli settori individuati
come eccedentari. Osserva che criterio di scelta della pensionabilità
si sostanzia nel considerare esuberanti, anche in parziale difformità
dall'individuazione sulla base delle sole esigenze tecniche e
produttive, i lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici e che,
se il criterio di scelta della prossimità alla pensione fosse applicato
nei sensi ritenuti nella sentenza di appello, il numero degli stessi
sarebbe considerevolmente inferiore a quello necessitato e
preventivato. Domanda se i soggetti da porre in mobilità debbano essere
individuati nell'ambito di settori o reparti nei quali si siano
verificate situazioni di eccedenza o se è possibile l'applicazione
dell'accordo nell'ambito dell'intero complesso aziendale.
Con il terzo motivo, si duole della insufficiente o contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia, con riguardo alla
determinazione dell'ambito dei criteri di scelta dei lavoratori da
collocare in mobilità ed alla individuazione dei settori aziendali
interessati dalla procedura di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art.
4, domandando se, avuto riguardo al fatto che nell'accordo di
definizione della procedura ex L. n. 223 del 1991 le parti hanno
convenuto la licenziabilità di tutto il personale in possesso dei
requisiti pensionistici, è necessario che l'applicazione del criterio
predetto, in fase di attuazione dei recessi, tenga conto di un
necessario nesso eziologico tra le esigenze tecnico produttive e la
scelta del personale e che quindi i soggetti da porre in mobilità siano
individuati nell'ambito di settori o reparti in relazione ai quali
siano state prospettate e riscontrate situazioni di eccedenza o è
possibile l'applicazione dell'accordo nell'ambito dell'intero complesso
aziendale.
Infine, con il quarto motivo, deduce la insufficienza o
contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della
controversia, con riferimento alla determinazione dell'ambito di
applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in
mobilità ed alla individuazione dei settori aziendali interessati dalla
procedura di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4.
Evidenzia che era stato previsto il passaggio dal controllo
giurisdizionale ex post, della legittimità dei recessi sotto il profilo
del rispetto dell'iter procedurale, a quello sindacale in relazione
alla iniziativa imprenditoriale, devoluto ex ante alle stesse
organizzazioni sindacali, e pone quesito con il quale domanda se il
licenziamento collettivo costituisca istituto autonomo caratterizzato
esclusivamente dalle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, dal
numero dei licenziamenti e dell'arco temporale in cui sono effettuati e
sul quale il controllo è demandato ex ante al confronto con le 00.SS.,
restando il sindacato giurisdizionale ex post ristretto alla sola
correttezza procedurale dell'operazione.
Preliminare all'esame dei suddetti motivi è l'accertamento dell'ambito
della impugnativa, così sintetizzata, rispetto alle varie
argomentazioni adottate dalla impugnata pronuncia a sostegno del
decisum. Va, in proposito, rilevato che la prima osservazione operata
dalla Corte territoriale a fondamento della decisione - come accennato
nella esposizione della vicenda processuale - si incentra sulla
considerazione che il requisito della maturazione del diritto alla
pensione (di anzianità o di vecchiaia) - prescelto dalle parti sociali
nell'accordo dell'ottobre 2001 - non poteva prescindere dall'esistenza
di posti di lavoro in esubero, dovendosi al riguardo condividere la
soluzione seguita dal Tribunale. Punto di partenza per una corretta
soluzione della questione prospettata in giudizio è costituito -
secondo il Giudice d'appello - dal rilievo che gli esuberi, pur
complessivamente indicati in 9.000 unità su tutto il territorio
nazionale, erano stati specificamente ripartiti regione per regione con
indicazione, per ciascuna area territoriale, delle unità eccedenti in
relazione alle varie categorie. La persistenza dell'esubero nei termini
di cui all'originaria rappresentazione su base regionale costituiva -
sempre ad avviso della Corte di merito - il presupposto occorrente per
potere procedere legittimamente alla risoluzione dei singoli rapporti
di lavoro; ciò in quanto non si sarebbe potuto ritenere rispettata la
procedura con la risoluzione del rapporto di lavoro del personale
selezionato in base al solo requisito del possesso del diritto a
pensione nei termini numerici delle unità originariamente indicate in
esubero nel caso in cui tale esubero fosse venuto meno nel corso della
procedura di consultazione sindacale e comunque prima dell'intimazione
del licenziamento dell'attuale appellante. Pertanto, poichè alla data
dell'accordo dell'ottobre 2001 era stata registrata una carenza e non
già una eccedenza di personale in qualifica Q1 nella regione Campania,
illegittimo era da considerarsi l'impugnato licenziamento. Tale iter
motivazionale, svolto dalla Corte d'appello, in via preliminare
rispetto agli ulteriori argomenti a sostegno della decisione, e dotato
di una autonoma ratio decidendi, non risulta impugnato con il proposto
ricorso rivolto essenzialmente a contestare, con le sopra riportate
censure, la ritenuta incompletezza della comunicazione di avvio della
procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, e la
rilevanza, ai fini della scelta del personale da porre in mobilità,
delle situazioni di eccedenza, senza però mai fare riferimento alla più
specifica situazione, ritenuta dirimente dalla Corte d'appello,
consistente nella "carenza ... di personale di qualifica Q1 nella
Regione Campania" (per un caso analogo, sovrapponibile alla fattispecie
esaminata, v. Cass. n. 5885/2011).
Sotto questo profilo il ricorso principale risulta inammissibile ed
ogni altra censura deve ritenersi assorbita. Il ricorso principale va,
pertanto, dichiarata inammissibile, con conseguente assorbimento del
ricorso incidentale condizionato.
Le spese di lite, determinate in dispositivo, seguono la soccombenza della società.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta
il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna la società al
pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00
per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A..
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012