SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA 17-05-2006, n. 11525
(Presidente S. Mattone,
Relatore V. Nobile)
Svolgimento del processo
Con ricorso del 8/2/2002 M.V., quale genitore
esercente la patria potestà sulla figlia minore C., proponeva appello avverso
la sentenza n. 474/02 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Como perchè, in
riforma della stessa, fosse accertato che la figlia aveva diritto, fin dalla
nascita, all'indennità di accompagnamento (o quanto meno da data precedente
rispetto alla decorrenza riconosciuta, 1/10/98) o, in subordine, fosse
condannato il Ministero dell'Interno al risarcimento dei danni conseguenti alla
perdita dei ratei dal 2/3/95 al 30/9/98.
All'uopo, tra l'altro, sosteneva che non esiste
nella legge un limite di età per godere del beneficio e che fin dalla nascita
la figlia aveva avuto necessità di un'assistenza particolare a causa della sua
grave malattia.
Si costituivano l'INPS e i Ministeri dell'Interno e
dell'Economia e delle Finanze, resistendo all'appello e rilevando, tra l'altro,
che dalla nascita il minore ha sempre necessità di assistenza e cure continue
per cui non sussistevano i requisiti per la concessione dell'indennità
retroattivamente.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza
depositata il 29/1/2003, confermava l'impugnata sentenza.
In particolare la Corte territoriale, premesso che
il M. "ha ottenuto l'indennità di accompagnamento per la figlia minore
affetta da grave handicap dalla nascita, quando la stessa ha compiuto il terzo
anno di età", affermava che:
"In precedenza, come già il giudice di 1^
grado ha osservato, non esisteva il diritto, mancando i presupposti previsti
dalla L. n. 18 del 1980 e L. n. 508 del 1988 per fruire dell'indennità di
accompagnamento. I soggetti invalidi che hanno diritto alla indennità devono
essere riconosciuti non deambulanti e non autosufficienti, cioè impossibilitati
a compiere da soli quelle funzioni quotidiane ne cessane per riuscire a
sopravvivere con una certa dignità....
Un bambino di età inferiore ai tre anni non è in
grado, evidentemente, di compiere nessuna di tali funzioni, nè quindi può
vivere da solo perchè, anche se sano, ha sempre la necessità di essere
assistito e accompagnato da parte degli adulti.
Non rileva, al fine che qui interessa, l'avere il
bambino handicappato bisogno di cure assidue e particolari che impegnano i
genitori o altri soggetti; per tali esigenze infatti, e per l'assistenza
specifica dell'handicappato, il legislatore ha apprestato altre tutele."
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il M., nella qualità,
con un unico motivo.
L'INPS ha depositato procura e non ha svolto
attività difensiva.
Disposta ed effettuata, quindi, la rinotifica del
ricorso ai Ministeri dell'Interno e dell'Economia e Finanze presso la
Avvocatura Generale dello Stato, gli stessi sono rimasti intimati.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando
violazione e falsa applicazione di norme di diritto, lamenta che la Corte di
Appello di Milano, "prescindendo da qualsiasi esame o valutazione nel
merito della sindrome da cui è affetta la bambina, ha escluso a priori la
possibilità di poter riconoscere l'indennità di accompagnamento a qualsiasi
tipo di patologia per il semplice fatto di essere in tenera età, ovvero per il
fatto che un infante deve essere comunque sempre assistito e accompagnato da
parte degli adulti".
All'uopo deduce che "i bambini gravemente
handicappati richiedono un'attenzione e un'assistenza continua e specializzata
che nulla hanno a che vedere con le cure di cui necessitano i bambini sani
"ed in particolare, nella fattispecie, evidenzia in dettaglio le cure
particolari e specialistiche delle quali ha avuto bisogno la bambina fin dai
primissimi giorni di vita, a causa delle sue affezioni ed in specie della
"ipotonicità muscolare".
Il motivo è fondato e va accolto.
Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte
(v. 24/10/1991 n. 11329), "la situazione d'inabilità (impossibilità di
deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza
continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita),
necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento della L. n. 18
del 1980, ex art. 1, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera
età, ancorchè questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino comunque di
assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai
minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età; "tenuto
conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le
condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza diversa, per
forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano"
(v. anche da ultimo Cass. 29/1/2003 n. 1377 e Cass. 20/2/2003 n. 2523 , che ha
precisato che "i presupposti stabiliti per l'attribuzione di questa
indennità non sono stati modificati a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 467 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della L. n. 289 del 1990, art. 1, comma 3, nella parte in cui
non prevedeva l'attribuzione dell'indennità di frequenza ai minori, mutilati o
invalidi civili, che frequentano l'asilo nido, essendo quest'ultima indennità
diversa e non equiparabile a quella di accompagnamento").
In particolare Cass. S.U. n. 11329 del 1991, (in un
caso di accoglimento della domanda relativa ad un bambino deceduto a meno di
due anni, per leucosi acuta) ha osservato che:
"Si deve ritenere che anche per gli infanti,
che pure, per il solo fatto di essere tali abbisognano comunque di assistenza,
può verificarsi una situazione, determinata dall'inabilità, la quale comporti
che l'assistenza, per le condizioni patologiche in cui versi la persona, assuma
forme e tempi di esplicazione ben diversi da quelli di cui necessita un bambino
sano. Per il compimento degli atti della vita quotidiana, cui la legge ha
riguardo, non esiste identità di situazioni tra soggetti sani e soggetti
inabili, anche se, in un caso e nell'altro, di tenera età".
Tanto affermato in astratto, le Sezioni Unite,
hanno, poi, riscontrato che "nel concreto", in quel caso, con
accertamento di fatto, non specificamente ed efficacemente censurato, i giudici
del merito avevano ritenuto che il bambino "a causa della grave malattia
da cui era affetto, si trovava proprio nella situazione, prevista dalla legge,
comportante la necessità di un'assistenza assidua, tale che di essa non avrebbe
avuto bisogno qualora fosse stato sano".
Riguardo a tale accertamento, inoltre, Cass. n.
2523 del 2003 cit. ha precisato che, nella prima infanzia (così come nella
senilità avanzata) "non può prescindersi" "dal parametro
mediamente riconducibile a quella determinata fascia di età", in quanto
"solo sul presupposto della valutazione del parametro medio riconducibile
ad una determinata fascia di età, si può, successivamente, verificare se lo
stato di alterazione derivante dalla patologia in atto sia tale da integrare il
presupposto medico - legale per il riconoscimento dell'indennità di
accompagnamento".
Orbene la Corte di Appello di Milano,
nell'impugnata sentenza, riconoscendo il diritto in astratto ed
aprioristicamente soltanto dal compimento del terzo anno di vita, sulla base
delle considerazioni che "un bambino di età inferiore ai tre anni non è in
grado di compiere nessuna " delle funzioni "quotidiane necessarie
", "nè può vivere da solo perchè , anche se sano, ha sempre la
necessità di essere assistito e accompagnato da parte degli adulti ", e
che "non rileva, alfine che qui interessa, l'avere il bambino handicappato
bisogno di cure assidue e particolari che impegnano i genitori o altri
soggetti" ha disatteso del tutto i principi sopra richiamati.
La Corte territoriale infatti:
ha, in sostanza, configurato in via generale ed
astratta un limite di età, per il riconoscimento del diritto, che non è affatto
previsto dalla legge;
ha ipotizzato una fascia di età (della prima
infanzia) al di sotto della quale, sempre in via aprioristica ed astratta,
sarebbe identica la necessità di assistenza per tutti gli infanti;
ha negato qualsiasi rilevanza, in tale fascia, alle
cure assidue e particolari necessarie ai bambini handicappati, laddove sono
proprio queste, in concreto, a determinare quella alterazione rispetto al
parametro medio dei bambini sani, che giustifica il riconoscimento del diritto
de quo;
infine, ha del tutto ignorato gli aspetti concreti
della particolare patologia sofferta dalla M.C., e delle conseguenze sulla
assistenza e sulle cure specifiche necessarie, anche prima del compimento del
terzo anno di vita.
Il ricorso va, pertanto, accolto e l'impugnata
sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa
composizione, la quale procederà al riesame, attenendosi ai principi richiamati
e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la impugnata
sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2006.