Corte di Cassazione. Prima Sezione Civile.
Sentenza 14 luglio 2003, n. 11467.
Presidente Losavio, Relatore Magno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo, il ricorrente
censura la sentenza impugnata, in base all’articolo 360, 1°
co., n. 5, c.p.c., per contraddittorietà della motivazione
giacchè, pur avendo essa ritenuto correttamente che la
dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario,
pronunziata dal tribunale ecclesiastico e ritualmente delibata, aveva
determinato lo scioglimento della comunione legale ai sensi
dell’articolo 191 c.c., rendendo così applicabile la
disciplina della comunione ordinaria, aveva poi dichiarato
inammissibile la prova tendente ad accertare le effettive quote di
comproprietà, secondo il regime proprio di quest’ultima.
Col secondo mezzo, la censura a
esplicitata, ai sensi dell’articolo 360, 1° co., n. 3,
c.p.c., come falsa applicazione degli articoli 177, 191, 1100, 1111 e
1114 c.c., sul presupposto che, venuta meno la comunione legale per
effetto dell’annullamento del matrimonio, non sarebbe più
applicabile la presunzione assoluta di comproprietà del bene
per quote paritarie e subentrerebbe il regime di comunione ordinaria,
in cui tale presunzione e superabile con ogni mezzo, compresa la
prova testimoniale e quella per giuramento suppletorio, ingiustamente
esclusa dalla corte territoriale.
I motivi di gravame sopra
sintetizzati, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta
interconnessione logica, sono infondati, per le ragioni di seguito
espresse.
Il ricorrente ritiene che «la
sentenza di nullità del matrimonio concordatario [...] ha
costituito causa di scioglimento della comunione legale ex art. 191
c.c., con applicazione della disciplina della comunione ordinaria».
L’ultima parte di tale affermazione, condivisa dalla corte di
merito, è inesatta e la sentenza impugnata deve essere
corretta, sul punto, ai sensi dell’articolo 384, 2° co.,
c.p.c.
In realtà, la comunione legale sul bene immobile
dedotto in lite, pur dopo l’avvenuto scioglimento, ai sensi
dell’articolo 191 c.c., con effetto ex nunc – debba tale
effetto farsi risalire alla data di delibazione della sentenza
dichiarativa della nullità del matrimonio ovvero a quella,
precedente, di passaggio in giudicato della sentenza di separazione
personale, pronunziata fra le parti dal tribunale di Trento il
3.3.1988 (cfr., fra le piu recenti, Cass. nn. 2844/2001, 9325/1998,
8707/1998) – non si trasforma, di per se, in comunione
ordinaria e non soggiace alla relativa disciplina, segnatamente con
riguardo alla divisione dei beni comuni, che deve essere effettuata
necessariamente in parti uguali, secondo il disposto dell’articolo
194, 1° co., c.c. (come sostituito dall’articolo 73, legge
19 maggio 1975, n. 151), stante anche l’inderogabilità
convenzionale delle norme relative all’uguaglianza delle quote
nella comunione legale (articolo 210, 3° co., c.c., come
sostituito dall’articolo 79, legge n. 151/1975 cit.).
Sostiene,
però, parte ricorrente che, divenuta efficace nello Stato, per
effetto della delibazione (sentenza 27.6.1995 della Corte d’Appello
di Trento), la pronunzia ecclesiastica di nullità del
matrimonio, la comunione legale dei beni tra coniugi, quale regolata
dagli articoli 177 ss., c.c. sarebbe automaticamente venuta meno
insieme col matrimonio, sicchè dovrebbe applicarsi la
disciplina della comunione ordinaria, dettata dagli articoli 1100 e
ss., stesso codice, in virtù della quale l’eguaglianza
delle quote dei partecipanti a oggetto di presunzione semplice (art.
1101 c.c.), superabile mediante prova del contrario.
La censura,
anche se riguardata sotto questo diverso aspetto, risulta destituita
di giuridico fondamento, dovendosi ritenere che la sentenza
ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio rende
applicabili, per effetto della delibazione, le norme sopra citate
regolanti casi e modalità di scioglimento della comunione dei
beni fra coniugi; comunione che continua a sussistere nella forma
legale, al fine della divisione in parti eguali dell’attivo e
del passivo (articolo 194, 1° co., c.c.), per espressa volontà
di legge, la cui ratio coincide con le motivazioni – parità
fra i coniugi e tutela di quello economicamente più debole (C.
cost. n. 6/1987) – ispiratrici della riforma del 1975 in
materia di regime patrimoniale preferenziale della famiglia (articolo
159 c.c., come sostituito dall’articolo 41, legge n.
151/1975).
Per tutte le argomentazioni che precedono, i primi due
motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, debbono essere
rigettati, essendosi ritenuto conforme a diritto che la divisione dei
beni oggetto della comunione legale fra coniugi, conseguente allo
scioglimento di essa per una delle cause indicate nell’articolo
191 c.c., si effettui in parti eguali, secondo il disposto del
successivo articolo 194, senza possibilità di prova di un
diverso apporto economico degli acquirenti, non essendo luogo
all’applicazione della disciplina della comunione ordinaria.
Il terzo motivo di ricorso – con
cui si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 356,
359, 184 c.p.c., per mancata ammissione del giuramento suppletorio,
tendente ad escludere la presunzione (semplice) di pari diritto di
comproprietà sul bene fra i coniugi, sul presupposto di una
residuale comunione “ordinaria” conseguente
all’annullamento del matrimonio – e chiaramente
assorbito.
Nulla devesi riguardo alle spese di questo giudizio,
perchè la parte intimata non vi ha svolto difese.
P.Q.M.
La
Corte di Cassazione rigetta il ricorso.