Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 14 maggio 2007, n. 11034
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di
Torino ha affermato l'invalidità del licenziamento intimato a
Pierfranco B. dalla s.p.a. Pastificio G. in liquidazione all'esito di
una procedura di mobilità, nell'ambito della quale era stato
sottoscritto un accordo tra la società e la r.s.u. aziendale,
con la previsione di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare
correlati sia alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di
anzianità o di vecchiaia, sia ad esigenze tecnico-produttive
«con particolare riferimento alle posizioni di lavoro che
vengono soppresse a seguito della organizzazione aziendale».
La
Corte territoriale ha rilevato che la società non aveva
spiegato le ragioni del mancato ricorso al primo criterio indicato,
anziché al secondo; a quest'ultimo aveva dato applicazione
nell'ambito limitato alle posizioni a priori individuate come da
sopprimere nell'organizzazione aziendale, e cioè, nel reparto
di approvvigionamento merci di appartenenza del B., alle due
posizioni che vi appartenevano.
Si era così dato
rilievo - senza alcuna comparazione con le posizioni di altri
lavoratori con il medesimo inquadramento e mansioni comunque
attinenti alla movimentazione di merci - a generiche esigenze
tecnico-produttive ed organizzative che del tutto illegittimamente si
erano fatte coincidere con la decisione di sopprimere il reparto (2
operai 4° livello).
Il giudice dell'appello attribuiva poi
al B. l'indennità di 15 mensilità per la quale il
lavoratore aveva optato in luogo della reintegra, escludendo che la
condanna potesse trovare un limite nella messa in liquidazione della
società, in assenza della prova dell'avvenuta cessazione
totale di ogni attività aziendale.
Avverso questa
sentenza la s.p.a. Pastificio G. in liquidazione propone ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi e illustrato da memoria. B.
resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo si denunciano «violazione
e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112 c.p.c., vizio del
procedimento e di motivazione».
La parte rileva
anzitutto che la Corte di appello non ha tenuto conto della estrema
genericità delle deduzioni con cui il ricorrente in primo
grado «si è limitato ad eccepire il mancato confronto da
parte di G. della posizione lavorativa di esso B. con quella di tutti
gli altri lavoratori in grado di svolgere in azienda le stesse
mansioni del ricorrente». Il B., cioè, non ha
specificato in ricorso rispetto a quali altri lavoratori il criterio
di scelta sarebbe stato violato, e «non abbia effettuato alcuna
valutazione comparativa delle posizioni di altri dipendenti
(specificamente individuati) che avrebbero potuto potenzialmente
essere interessati al provvedimento».
In assenza di tale
specifica contestazione da parte del lavoratore, «non sorge
l'onere probatorio in capo al datore di lavoro di provare l'avvenuto
rispetto dei criteri di selezione».
1.2. Il motivo è
infondato. Come risulta dal testo dell'atto introduttivo del giudizio
(che la società ha riprodotto nel proprio ricorso), il B. ha
dedotto a fondamento della propria domanda la violazione dei criteri
di scelta dei lavoratori interessati dalla mobilità, quali
formulati nell'accordo sindacale 24 aprile 2002, sostenendo in
particolare che nei suoi confronti non poteva essere applicato né
il criterio della maggiore anzianità lavorativa e
contributiva, né quello delle esigenze tecnico-produttive ed
organizzative, per l'aperto contrasto, sotto questo profilo, della
scelta adottata «con le valutazioni operate dall'azienda
convenuta circa l'identificazione delle figure professionali in
esubero».
In relazione a tale contestazione
dell'osservanza dei criteri di scelta dei destinatari del
provvedimento di mobilità, incombeva sul datore di lavoro
l'onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base
dell'applicazione dei suddetti criteri (Cass. 14 luglio 2000, n.
9374; 29 luglio 2003, n. 11651; 26 gennaio 2006, n. 1550). La portata
di questo onere si determina in relazione alla allegazione dei fatti
costitutivi della pretesa azionata; e nel caso in esame la
prospettazione dell'assunto del B. imponeva alla società
convenuta in primo grado di dimostrare che la sua inclusione tra i
destinatari del provvedimento corrispondeva ad una corretta
applicazione dei criteri stabiliti dall'accordo sindacale per la
scelta.
2.1. Con il secondo motivo, mediante la denuncia di
violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della l. n.
223/1991, «vizi del procedimento e di motivazione», si
sostiene che nessuna violazione dei criteri di scelta può
essere prospettata quando il datore di lavoro individui esattamente i
profili professionali in esubero ed indichi il criterio delle
esigenze tecnico-produttive (nei termini di cui all'accordo), e le
stesse risultino effettivamente esistenti in relazione ad un
determinato reparto che venga soppresso con il licenziamento di tutti
gli addetti (unitamente ad altri con identico inquadramento ed altre
mansioni).
La Corte di appello ha omesso di considerare che
nella specie esisteva un'effettiva scelta organizzativa di riduzione
della attività dell'impresa, e che al momento
dell'impugnazione del licenziamento del B. erano stati collocati in
mobilità dieci dipendenti, di cui sei operai (tra questi, due
avevano profili professionali diversi da quello di B. ma lo stesso
livello di inquadramento ed erano addetti al medesimo reparto
produzione); il settore approvvigionamento merci e materie prime era
stato soppresso.
In relazione alla riduzione del numero
complessivo degli occupati distribuita in vari e diversi settori,
l'inclusione del B. tra i destinatari del provvedimento non poteva
ritenersi predeterminata in base alla decisione unilaterale di
licenziare un dato soggetto.
2.2. Il motivo non merita
accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in
modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico
settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori al fine di
individuare quelli da avviare alla mobilità non deve
necessariamente interessare l'intera azienda, ma può avvenire,
secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio
legale delle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito della singola
unità produttiva ovvero del settore interessato alla
ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una
determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è
obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno
dato luogo alla riduzione di personale (v. per tutte Cass. 19 maggio
2005, n. 10590; 8 marzo 2006, n. 4970; 12 maggio 2006, n. 11034).
D'altro canto, qualora il datore di lavoro intenda sopprimere - in
applicazione del criterio tecnico-produttivo cui fa riferimento
l'art. 5 della l. n. 223 del 1991 - un reparto della sua impresa, la
scelta dei lavoratori da porre in mobilità non può
essere limitata ai soli dipendenti addetti a tale reparto se risulta
che tali lavoratori siano idonei ad occupare le posizioni lavorative
dei colleghi addetti ai reparti non soppressi (Cass. 3 aprile 2006,
n. 7752).
La sentenza impugnata ha nella specie accertato che
con la soppressione del settore approvvigionamento merci la scelta
dei due dipendenti ivi addetti come destinatari del provvedimento è
stata compiuta evitando ogni confronto con il restante personale con
il medesimo inquadramento e mansioni comunque attinenti alla
movimentazione merci (come gli addetti all'ufficio magazzino
spedizioni o alla movimentazione spedizioni).
La sentenza si
sottrae dunque alle critiche mosse, perché alla luce dei
principi richiamati le esigenze organizzative addotte come ragione
della scelta di sopprimere il settore di approvvigionamento merci non
valgono a giustificare, in assenza di una comparazione con gli altri
lavoratori adibiti allo stesso tipo di attività, la selezione
del B. come destinatario del licenziamento.
3. Con il terzo
motivo, mediante la denuncia dei vizi di violazione e falsa
applicazione degli artt. 1483 e 1256 c.c., vizio del procedimento e
di motivazione, la parte ripropone l'assunto secondo cui l'ammontare
dell'indennità sostitutiva della reintegrazione doveva essere
limitato in relazione alla cessazione dell'attività aziendale,
avvenuta con la messa in liquidazione della società.
La
sentenza impugnata, secondo cui la società non ha fornito la
prova dell'avvenuta cessazione di ogni attività, viene
criticata con la denuncia di omesso esame dei documenti prodotti in
grado di appello, relativi all'affitto di azienda ad altra società,
la messa in liquidazione della stessa e l'apertura della procedura di
concordato preventivo.
Il motivo è infondato. La parte
fa riferimento ad elementi già valutati dalla Corte
territoriale, con un apprezzamento di fatto non efficacemente
censurato dalla ricorrente, che non indica specifiche circostanze di
cui sia stato omesso l'esame, limitandosi ad un generico riferimento
a documentazione di cui - in violazione del principio di
autosufficienza del ricorso - non viene riprodotto il contenuto.
4.
Con il quarto motivo, denunciandosi i vizi di violazione e falsa
applicazione degli artt. 18, comma 5, l. n. 300/1970 e 1223 c.c.,
vizio del procedimento e di motivazione, si rileva che la sentenza
impugnata, determinando l'ammontare della indennità di 15
mensilità sulla base della retribuzione globale di fatto pari
ad Euro 1.225,36 lordi mensili, ha «riconosciuto al lavoratore
l'importo lordo comprensivo della contribuzione assicurativa e non ha
tenuto conto dell'aliunde perceptum da parte del B.», il quale
ha percepito l'indennità di mobilità a seguito della
iscrizione nelle relative liste.
Il motivo è
inammissibile, nella parte in cui non identifica il dedotto errore di
calcolo della base retributiva specificando la differenza non dovuta;
infondato, nella parte in cui sostiene la tesi che l'ammontare
spettante dovrebbe essere diminuito degli importi ricevuti a titolo
di indennità di mobilità, in contrasto con il principio
enunciato in proposito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14
febbraio 2005, n. 2928; 10 agosto 2006, n. 18137).
Il ricorso
deve essere respinto con la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 17,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali.