LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 22.6.2012 n. 10439
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. LAMORGESE
Antonio
- Presidente -
Dott. MAMMONE
Giovanni
- Consigliere -
Dott. MANNA
Antonio
- Consigliere -
Dott. TRIA
Lucia
- rel. Consigliere -
Dott. BALESTRIERI
Federico
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 26837-2010 proposto da:
xx. - ricorrente -
contro
A.R. (OMISSIS), - controricorrente -
e contro
P. COSTRUZIONI S.R.L.; - intimata -
avverso la sentenza n. 55/2010 della CORTE
D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/07/2010 R.G.N.
883/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 24/05/2012 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA; udito l'Avvocato MALOSSI GIAN LUIGI per delega DI MARTINO
DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Fatto
1- La sentenza attualmente impugnata rigetta l'appello della C.G. &
APPALTI - CO. G. & AP. s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 662/07, con la quale, in accoglimento della domanda
principale di A.R.:
1) è stata affermata ex art. 1676 c.c., la responsabilità della società
CO. G. & AP., in qualità di committente dei lavori in subappalto
per opere di ricostruzione dell'Ospedale civile Villa Malta di Sarno;
2) è stato disposto l'annullamento del licenziamento dell' A. intimato
dalla datrice di lavoro Panico Costruzioni s.r.l. per giustificato
motivo oggettivo; 3) è stata ordinata la reintegrazione del lavoratore
nel precedente posto di lavoro; 4) è stata pronunciata condanna
solidale delle due suddette società al risarcimento pregresso, con
diritto di rivalsa della società CO. G. & AP. nei confronti della
società Panico Costrizioni (rimasta contumace).
La Corte d'appello di Salerno, per quel che qui interessa, precisa che:
a) innanzi tutto deve essere respinto il primo motivo di appello della
società CO. G. & AP., nel quale si ribadisce l'eccezione di nullità
del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
b) va sottolineato che l'azione intrapresa ha come oggetto principale
l'impugnativa del licenziamento intimato in data 8 aprile 2003 per
giustificato motivo oggettivo (legato alla fine della fase di
lavorazione delle opere edili), mentre solo in subordine il lavoratore
ha proposto domanda di condanna al pagamento di "contenuti emolumenti,
dovutigli per indennità sostitutiva del preavviso e per il t.f.r.";
c) ai fini dell'art. 414 cod. proc. civ., con riguardo alla domanda
principale, la mancata specificazione del contratto collettivo e la
mancata produzione dei conteggi analitici hanno scarso rilevo, sicchè
il ricorso si deve considerare pienamente valido;
d) neppure il secondo motivo di appello deve essere accolto, perchè è
da escludere che non vi sia stata un'adeguata tutela, in primo e in
secondo grado, del diritto di difesa della società appellante,
derivante dalla mancata escussione dei testi ammessi in primo grado;
e) la decisione del Tribunale sul punto deriva dal fatto che non è
stata data prova idonea della rituale citazione dei testi, dopo ben tre
rinvii disposti per consentirne l'escussione;
f) nè la tardiva esibizione in appello dell'originale della suddetta
citazione può avere alcuna influenza al riguardo, considerato che il
provvedimento del Tribunale risponde anche alla logica di non
assecondare atteggiamenti dilatori delle parti, logica particolarmente
importante nel rito del lavoro;
g) anche il terzo motivo di appello va respinto perchè con esso si
sostiene che nella specie non sarebbe applicabile l'art. 1676 cod. civ.
- norma che riguarderebbe solo il rapporto committente - appaltatore e
che non sarebbe estensibile al subappalto - ma tale tesi è del tutto
smentita dalla giurisprudenza di legittimità;
h) le spese del presente grado vanno compensate, in considerazione
della peculiarità del rapporto e dell'incertezza del quadro probatorio.
2.- Il ricorso della C.G. & APPALTI - CO. G. & AP. s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi;
resiste, con controricorso, A.R..
La Panico Costruzioni s.r.l. non svolge attività difensiva.
Le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
Diritto
1 - Profili preliminari:
1.- Preliminarmente deve essere affermato che è irrilevante la
circostanza che non vi sia agli atti la prova dell'avvenuta rituale
notifica del ricorso e dell'avviso di udienza alla Panico Costruzioni
s.r.l..
Infatti, in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa
Corte, in tema di impugnazioni, il principio per il quale, nel processo
con pluralità di parti, stante l'unitarietà del termine per
l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una
sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte
destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la
proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, trova
applicazione soltanto quando si tratti di cause inscuidibili o tra loro
dipendenti, ovvero nel caso in cui la controversia concerna un unico
rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si versi nella
distinta ipotesi di plurime cause che avrebbero potuto essere trattate
separatamente e, solo per motivi contingenti, sono state trattate in un
solo processo, per le quali, in applicazione del combinato disposto
degli artt. 326 e 332 cod. proc. civ., è esclusa la necessità del
litisconsorzio. Ricorrendo questa eventualità, poichè all'interesse di
ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo di impugnazione, il
termine per impugnare non è più unitario, ma decorre dalla data delle
singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti
definiti con l'unica sentenza, mentre per le parti tra le quali non c'è
stata notificazione si applica la norma di cui all'art. 327 cod. proc.
civ., che prevede l'impugnabilità entro l'anno dal deposito della
sentenza (Cass. 29 gennaio 2007, n. 1825; Cass. 4 febbraio 2010, n.
2557; Cass. 11 giugno 2004, n. 11200).
La presente controversia rientra tra le ipotesi di cause scindibili o
tra loro indipendenti - nelle quali è esclusa la necessità del
litisconsorzio - e, pertanto, la Panico Costruzioni s.r.l., per
proporre il ricorso per cassazione, a prescindere dalla notifica della
sentenza e del ricorso della C.G. & APPALTI - CO. G. & AP.
s.p.a., aveva comunque a disposizione il termine annuale previsto
dall'art. 327 cod. proc. civ., ma non risulta che si sia avvalsa di
tale facoltà, mostrando così disinteresse a svolgere la propria
attività difensiva anche in questa sede, dopo essere rimasta contumace
nei due precedenti gradi di merito.
2 - Sintesi dei motivi di ricorso:
2- Con il primo motivo - illustrato da quesito di diritto - si
denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa
applicazione dell'art. 414 cod. proc. civ., con riferimento alla
mancata produzione in giudizio, da parte del lavoratore ricorrente, del
c.c.n.l. di categoria e illegittimità della decisione.
Si sostiene che la mancata produzione del suddetto contratto avrebbe
integrato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi
dell'art. 414 cod. proc. civ., perchè l'attuale ricorrente -
committente della Panico Costruzioni s.p.a. di cui era dipendente il
lavoratore licenziato - non sarebbe stato messo in condizione di
"individuare la rispondenza degli elementi indicati dal dipendente a
sostegno della propria domanda alla disciplina vigente del rapporto e
ai parametri caratterizzanti il rapporto obbligatorio".
3.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360
c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione su un punto essenziale della
controversia.
Si sostiene che sarebbe manifestamente insufficiente la motivazione del
rigetto del motivo di appello relativo alla asserita nullità del
ricorso introduttivo - per il mancato deposito del contratto collettivo
di cui si è detto e per la mancata produzione di conteggi analitici del
credito azionato - limitata all'assunto della scarsa rilevanza delle
suindicate omissioni.
4.- Con il terzo motivo - illustrato da quesito di diritto - si
denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa
applicazione degli artt. 180 - 182 cod. proc. civ., in riferimento al
diritto della attuale ricorrente all'espletamento della prova orale e
illegittimità della sentenza.
Si contesta la statuizione della Corte territoriale secondo cui non
costituirebbe violazione del diritto di difesa la decisione del
Tribunale di escludere l'escussione dei testi indicati dall'attuale
ricorrente perchè non comparsi all'udienza fissata per l'espletamento
del mezzo istruttorio.
Si sottolinea che la Corte salernitana ha motivato tale decisione sul
rilievo che la disposta decadenza dalla prova per testi doveva
considerarsi legittima - per non assecondare atteggiamenti dilatori
delle parti - in quanto dai verbali di causa di primo grado risultava
che, dopo tre rinvii disposti a causa della mancata comparizione dei
testi indicati dalla società, all'udienza del 26 ottobre 2006 il
difensore della società stessa ha depositato copia dell'atto di
intimazione notificato ai testi, riservandosi di depositare
l'originale, ma all'udienza del 14 aprile 2007 tale originale non è
stato esibito.
In tal modo, però, secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe
violato le norme su richiamate perchè non avrebbe considerato
l'efficacia sanante dell'avvenuto deposito dell'originale dell'atto di
intimazione de quo in sede di appello.
5.- Con il quarto motivo - illustrato da quesito di diritto - si
denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e
disapplicazione dell'art. 1676 c.c. e illegittimità della pronuncia.
Si sostiene che - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte
salernitana - nella materia dell'appalto di opere pubbliche (quale è
quella di cui si discute nel presente giudizio) non si applicherebbe
l'art. 1676 c.c., con la relativa attribuzione al subappaltatore degli
obblighi previsti per il committente nei confronti dei lavoratori.
Infatti, in materia di appalti pubblici l'ipotesi del subappalto
sarebbe consentito solo molto limitatamente e questo spiegherebbe la
diversità di disciplina rispetto all'appalto privato.
3 - Esame delle censure:
6.- I motivi - nei limiti in cui sono ammissibili - non meritano accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
6.1.- Per quel che riguarda i primi tre motivi va osservato che la
relativa formulazione non risulta conforme al principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione che, secondo quanto da
ultimo precisato dalle Sezioni unite di questa Corte, comporta che, in
tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui
all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità
del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi
collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del
principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e
ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la
produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli
atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il
deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata
alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e
restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369
c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica
indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli
atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi
(Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).
Nella specie i suddetti adempimenti non sono stati rispettati con
riguardo al contratto collettivo, ai conteggi e alle prove testimoniali
di cui è stata denunciata, rispettivamente, la mancata o insufficiente
allegazione da parte del lavoratore e il mancato espletamento da parte
del Giudice del merito.
6.2.- Peraltro, anche nel merito le censure prospettate con i primi tre motivi non sono fondate.
6.2.1.- Con riguardo alla mancata produzione del contratto collettivo
di categoria unitamente con il ricorso introduttivo del giudizio va
precisato che, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di
questa Corte, "nel rito del lavoro, i mezzi di prova ed i documenti
che, a pena di decadenza, il ricorrente deve, in forza degli artt. 414
c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 415 c.p.c., comma 1, indicare nel ricorso
e depositare unitamente ad esso sono quelli aventi ad oggetto i fatti
posti a fondamento della domanda e, tra questi, non è riconducibile il
contratto o l'accordo collettivo qualora esso debba costituire un
criterio di giudizio. Infatti, anche prima dell'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 40 del 2006 che, nel modificare l'art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3, ha posto sullo stesso piano, tra i motivi di ricorso, la
violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti
o accordi collettivi nazionali di lavoro, onerando il ricorrente per
cassazione di depositare il testo di quest'ultimi (art. 369 c.p.c.,
comma 2, n. 4, come modificato dal citato D.Lgs. n. 40), il codice di
rito risolveva il problema della conoscibilità della regola di giudizio
affidando al giudice, senza preclusioni, il potere di chiedere alle
associazioni sindacali il testo dei contratti o accordi collettivi di
lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa (art. 425 c.p.c.,
comma 4), i quali, pertanto, seppur non formalmente inseriti fra le
norme di diritto, rimanevano, sul piano dell'acquisizione al processo,
distinti dai semplici fatti di causa Cass. 17 settembre 2008, n. 23745;
Cass. 18 agosto 2009, n. 18261).
A ciè è da aggiungere che con la L. 30 dicembre 1986, n. 936 è stato
istituito presso il CNEL l'archivio nazionale dei contratti e degli
accordi collettivi di lavoro presso il quale devono essere depositati
in copia autentica gli accordi di rinnovo e i nuovi contratti - del
settore privato e di quello pubblico - entro 30 giorni dalla loro
stipula e dalla loro stesura (con previsione della applicazione di
sanzioni per le Amministrazioni che non provvedano al suddetto
deposito, v. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40-bis).
La consultazione dei contratti può essere fatta accedendo gratuitamente al sito del CNEL www.cnel.it.
Ne risulta confermata la suindicata tesi secondo cui i contratti e gli
accordi collettivi di lavoro quando debbano costituire criteri di
giudizio non rientrano, ai fini dell'applicazione dell'art. 414 c.p.c.,
comma 1, n. 5, e art. 415 c.p.c., comma 1, tra gli atti da indicare nel
ricorso e depositare unitamente ad esso, in quanto non sono
assimilabili agli atti aventi ad oggetto i fatti posti a fondamento
della domanda e, pertanto, sono sempre acquisibili al processo senza
preclusioni o attraverso il potere del giudice di chiedere alle
associazioni sindacali il testo dei contratti o accordi collettivi di
lavoro, anche aziendali, ovvero, dopo l'istituzione del suddetto
Archivio e la previsione della sua facile consultazione on- line,
utilizzando tale ultimo sistema.
Ovviamente, resta salvo che, pur dopo l'istituzione presso il CNEL del
suddetto archivio dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro,
la responsabilità circa la genuinità degli accordi depositati è
demandata ai soggetti stipulanti, nessun obbligo essendo previsto a
carico del CNEL, di istruttoria, verifica o attribuzione di fede
privilegiata agli accordi ad esso consegnati, sicchè può accadere che
risultino essere presenti nell'archivio più testi del medesimo accordo
o contratto tra loro non coincidenti e in tale evenienza il giudice ha
l'obbligo di impiegare tutti gli strumenti investigativi, di
ricognizione delle fonti extradocumentali e di analisi critica
immanente, previsti dalla norme civilistiche e processuali, per
l'esatta ricostruzione della volontà delle parti (arg. ex Cass. SU 30
ottobre 2008, n. 26013).
6.2.2.- Per quel che riguarda la pretesa genericità dei conteggi del
credito azionato allegati all'atto introduttivo del giudizio, va
ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo
cui la nullità del ricorso introduttivo, per mancata determinazione
dell'oggetto della domanda o per omessa esposizione degli elementi di
fatto e delle ragioni di diritto su cui la domanda stessa si fonda,
sussiste solo quando l'individuazione di tali elementi sia impossibile
anche attraverso l'esame complessivo dell'atto, riservato al giudice
del merito. In particolare, la nullità per mancata determinazione
dell'oggetto della domanda, non può farsi discendere dalla mancata
quantificazione, anche analitica, delle differenze retributive
richieste dal lavoratore, ove questi abbia esposto completamente i
titoli sufficienti per la quantificazione della domanda, come, nel caso
di richiesta di condanna del datore di lavoro al pagamento di
differenze retributive per le mansioni effettivamente svolte, l'esatta
specificazione di queste ultime, essendo lo svolgimento di mansioni
superiori sufficiente a fondare, ai sensi dell'art. 36 Cost., il
diritto del lavoratore alle differenze predette, anche in mancanza di
previsioni della disciplina collettiva (vedi, per tutte: Cass. 2 marzo
2012, n. 3301; Cass. 18 novembre 1987, n. 8456; Cass. 10 febbraio 2011,
n. 3249).
6.2.3.- Ne deriva l'assoluta conformità ai su riportati principi - e la
conseguente correttezza giuridica - della statuizione contenuta nella
sentenza impugnata (e contestata nei primi due motivi) secondo cui il
ricorso introduttivo del giudizio non presenta alcun vizio di
formulazione a causa della mancata produzione del contratto collettivo
e di conteggi analitici, non essendo tali elementi rilevanti, al
suddetto fine dell'esame della regolarità formale del ricorso.
6.2.4.- Quanto al terzo motivo, esso risulta formulato in modo
estremamente generico e tale da non consentire a questa Corte di poter
valutare se realmente vi sia stata una violazione di norme processuali
e se realmente si siano manifestati atteggiamenti dilatori nel corso
del giudizio, tanto più alla luce del principio secondo cui il rispetto
del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone
al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e
impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita
definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono
in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue
perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in
particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio,
da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al
processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera
giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti (vedi
per tutte: Cass. 1 marzo 2012, n. 3189).
Comunque, va tenuto anche presente che è jus receptum che ai fini della
ammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione con il quale siano
denunciati vizi in procedendo è di regola necessaria l'esplicita
indicazione del concreto pregiudizio che la parte abbia o ritenga di
avere subito dalla affermata violazione della norma processuale, a meno
che il pregiudizio lamentato possa essere immediatamente colto dal
contenuto complessivo del ricorso (vedi, per tutte Cass. 7 ottobre
2010, n. 20811), cosa che nel presente caso non avviene.
6.3.- Palesemente infondato è anche il quarto motivo.
Come ritenuto dalla Corte territoriale la tesi esposta dall'attuale
ricorrente nel giudizio di merito (che viene ribadita in questa sede) è
del tutto smentita dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte
secondo cui:
1) qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via
stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad
essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione
dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente
diviene, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., diretto debitore nei
confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto,
solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il
prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se
paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari.
Poichè lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 cod. civ. è
proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito
dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i
lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella
realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori
siano portate a conoscenza del committente, gli effetti sostanziali di
tale domanda possono essere ricondotti alla richiesta del tentativo di
conciliazione presentata ai sensi dell'art. 410 cod. proc. civ. che sia
resa conoscibile al committente, in quanto tale tentativo non configura
soltanto una condizione di procedibilità, ma, dall'atto in cui la
relativa istanza è comunicata alla controparte, è idoneo ad
interrompere la prescrizione e a sospendere il decorso di ogni termine
di decadenza (Cass. 19 aprile 2006, n. 9048);
2) la previsione contenuta nell'art. 1676 cod. civ., in base alla quale
i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del
committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro
dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire
l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore
nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al
criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di
subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si
caratterizza rispetto al contratto - tipo solo per essere un contratto
derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il
presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è
ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in
favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli
dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre
identica nell'appalto e nel subappalto (Cass. 9 agosto 2003, n. 12048);
3) il D.P.R. n. 554 del 1999, art. 141, comma 4, prima parte, in
materia di appalto di lavori pubblici, nel prevedere che l'affidamento
dei lavori da parte della società consortile aggiudicataria -
costituita da imprese artigianali individuali - alle singole imprese
consorziate non costituisce subappalto, ha inteso solo escludere, in
considerazione della peculiarità dei soggetti aggiudicatari, che a tale
affidamento fossero applicabili le disposizioni in materia di
subappalto e non anche fornire una qualificazione giuridica di detto
negozio, che resta qualificabile in termini di sub-derivazione dal
contratte di appalto, e, quindi, di subappalto. Conseguentemente, si
applica la speciale tutela prevista dall'art. 1676 cod. civ. a favore
dei lavoratori dipendenti dell'impresa dell'appaltatore nei confronti
del committente, sia perchè il subappalto altro non è che un vero e
proprio appalto caratterizzato, rispetto al contratto - tipo, per
essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte che
ne costituisce il presupposto, sia perchè la medesima esigenza - di
assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari
dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di
questi - ricorre, identica, nell'appalto e nel subappalto (Cass. 7
marzo 2008, n. 6208; Cass. 10 marzo 2001, n. 3559; Cass. 28 luglio
2009, n. 17497).
4 - Conclusioni:
7.- Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento, in favore di A.R., delle spese del presente giudizio di
cassazione, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi, Euro
3500,00 (tremilacinquecento/00) per onorari, oltre IVA, CPA e spese
generali. Nulla spese per la Panico Costruzioni s.r.l..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 24 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012